Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16547 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16547

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18636/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AM PROMOTION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILLA 91,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ALBERTO MARTINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DI PONZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, svolgendo due motivi, per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, che ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Milano che, in controversia riguardante l’impugnazione del silenzio rifiuto su istanza di rimborso, aveva disposto la restituzione di Euro 207.970,20, a favore della A.M. Promotion S.r.l., pari all’importo versato nel corso di un tentativo di definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in ragione del mancato perfezionamento del condono fiscale per omesso versamento dell’ultima rata. Si è costituita con controricorso la società A.M. Promotion S.r.l..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, ex art. 360 c.p.c., n. 3. L’Ufficio ricorrente si duole del fatto che nella fattispecie è stato definitivamente accertato che, a causa del mancato pagamento dell’ultima rata, la definizione richiesta ex art. 9 bis dalla società contribuente non si è perfezionata. Ne consegue che non può essere condiviso l’assunto della CTR in base al quale la fattispecie oggetto di causa ricadrebbe nell’ambito di operatività dei principi generali in tema di rimborso delle imposte pagate indebitamente, atteso che la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, si riferisce espressamente al pagamento di imposte dichiarate e non versate, consentendo al contribuente che presenti domanda di condono di evitare il pagamento degli interessi delle sanzioni. Secondo la parte ricorrente, la debenza delle imposte che il contribuente è tenuto a pagare, risultanti dalle dichiarazioni presentate, costituisce il presupposto della possibilità di accedere al condono, con la conseguenza che, nel caso di avvio di una procedura di condono, ex art. 9 bis cit., quanto pagato dal contribuente rappresenta un acconto del maggior debito di imposta.

2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5. L’Agenzia delle Entrate argomenta che il fatto rilevante ai fini della censura è che a seguito del mancato perfezionamento del condono e del trattenimento a titolo di acconto delle somme finora pagate dalla società contribuente, a carico di quest’ultima sono state iscritte a ruolo le somme dovute per interesse e sanzioni, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. Con riferimento a questo specifico aspetto la motivazione della sentenza sarebbe insufficiente perchè il giudice di appello, nel giudicare illegittima la mancata restituzione delle somme pagate dalla società in vista di un condono ex art. 9 bis, poi non perfezionatosi, avrebbe dovuto esplicitare in punto di fatto, e con concreto riferimento alle cifre, le ragioni per cui il recupero della somma di Euro 8.162, 67 a titolo di interessi di sanzioni, operato con la cartella successivamente emessa, si ponesse in contrasto con la tesi dell’Ufficio, volta a negare il rimborso degli importi pagati a titolo di imposte risultanti dalle dichiarazioni.

3. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, proposta dalla società controricorrente.

La società A.M. Promotion s.r.l. lamenta che il ricorso risulta spedito in data 28 giugno 2010, ma non è stato provato quanto l’atto sia stato ricevuto dal destinatario.

3.1. L’eccezione è infondata.

In tema di notificazione degli atti giudiziari, in virtù del principio di scissione soggettiva dei relativi effetti, a seconda che debba aversi riguardo al destinatario o al richiedente (principio introdotto nel nostro ordinamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), la notificazione, per il richiedente, deve ritenersi perfezionata alla data in cui sono compiute le formalità a lui direttamente imposte dalla legge, e cioè con la consegna dell’atto da notificare (Cass. n. 3755 del 2015; Cass. n. 390 del 2007).

L’Ufficio ricorrente ha depositato copia dell’avviso di ricevimento, dal quale si evince che il ricorso, avverso la sentenza della CTR, (notificata in data 29.4.2010), risulta consegnato al Team Poste Unep in data 28.6.10, come si legge dalla “striscetta” meccanizzata dell’Ufficio postale che reca anche il numero della raccomandata (n. (OMISSIS)), e ricevuto in data 5.7.2010, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi tempestivo, in quanto la data di consegna coincide con il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza (Cass. n. 3755 del 2015; Cass. n. 390 del 2007).

4. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione logica, sono fondati.

4.1. Emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, ed è circostanza non contestata, che, a seguito di definitivo accertamento con sentenza passata in giudicato, la procedura di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non si è perfezionata per ritardo del pagamento dell’ultima rata.

L’art. 9 bis della legge citata ha disciplinato la definizione degli omessi e dei tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate attraverso il pagamento di quanto dovuto e dei relativi interessi, ovvero, in caso di tardività, esclusivamente degli interessi, con il beneficio dell’esclusione delle sanzioni amministrative pari al 30% previste dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13.

Questa Corte con indirizzo ampliamente condiviso, a cui si intende dare continuità, ha affermato il principio che:

“Il condono fiscale, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venire meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge” (Cass. n. 26683 del 2016). Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione del rapporto tributario e sanzionatorio soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della procedura condonistica, al recupero dell’originaria imposta dovuta (ovvero al residuo dell’importo, tenuto conto degli eventuali versamenti parziali delle rate) ed alla applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013), non essendo consentita, stante il divieto opposto dall’art. 14 preleggi, l’applicazione analogica di norme relative alla medesima legge n. 289 del 2002, ma disciplinanti forme diverse di condono (Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013).

4.2. Nell’ipotesi di rateizzazione dell’importo dovuto, l’accettazione della domanda di condono da parte dell’Ufficio competente, seguita dal pagamento della prima rata, comportano la definitiva sostituzione dell’obbligazione assunta dal contribuente, con la presentazione della domanda di condono, all’obbligazione tributaria originaria. Invero, nessuna restituzione al contribuente può essere ipotizzabile, ancorchè la definizione agevolata non si è perfezionata (Cass. n. 16984 del 2012), con la conseguenza che non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono come acconti sulle somme che risulteranno eventualmente dovute in base agli accertamenti definitivi.

Ne consegue che in caso di mancato perfezionamento della procedura di condono, l’emersione del definitivo ed originario inadempimento della obbligazione tributaria esclude la possibilità di rimborso delle somme versate dal contribuente a seguito del pagamento delle rate del condono non perfezionato, le quali sono acquisite all’Erario a titolo di acconto di quanto interamente dovuto.

5. La CTR non si è uniformata ai suindicati principi di diritto, con la conseguenza che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. In ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità con riferimento all’epoca della instaurazione della lite, le spese di giudizio di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente, compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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