Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16547 del 02/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16547 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA
sul ricorso 22550-2012 proposto da:
SIFI SPA 00122890874, in persona del presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FOGLIANO 4-A, presso lo studio dell’avvocato BARLETTA
PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati BARLETTA
CALDARERA GIACOMO, BARLETTA CALDARERA GIUSEPPE giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente 2013
3822
contro
AXPO ITALIA SPA, già Egl Italia Spa, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEL BANCO DI S. SPIRITO 48,
presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI,
rappresentata e difesa dall’avvocato FERRANDO MAURO
Data pubblicazione: 02/07/2013
giusta mandato a margine delle scritture difensive;
– resistente nonchè contro
ENEL DISTRIBUZIONE SPA 05779711000;
– intimata –
GENOVA, depositata il 24/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
è solo presente l’Avvocato Barletta Caldarera Giacomo;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che si richiama alla requisitoria.
avverso l’ordinanza n. 860/12 R.G. del TRIBUNALE di
R.g. 22550/2012
Ritenuto in fatto e in diritto
Con citazione del 19.1.2012 la società EGL Italia s.p.a., ora
Axpo s.p.a., ha convenuto innanzi al Tribunale di Genova la
somme dovute per somministrazione di energia elettrica
erogata in forza di rapporto contrattuale indicato in atti,
previo accertamento dei maggiori consumi e della
ricostruzione operata dalla società ENEL s.p.a., anch’essa
citata in giudizio.
La
società
convenuta
SIFI
ha
sollevato
eccezione
d’incompetenza territoriale a favore del foro di Catania sez.
di Acireale nel cui circondario trovasi lo stabilimento del
ricorrente nonché è attivato il contatore il cui asserito
malfunzionamento avrebbe dato causa ai pretesi maggiori
consumi ed insiste infine la sede legale di essa ricorrente.
Riservatasi la decisione alla prima udienza, alla scadenza
del termine concesso ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Tribunale
di Genova in persona del giudice unico, reputando le
eccezioni di incompetenza, formulate dalla convenuta e
dall’Enel, “superate” ha invitato le parti a precisare le
conclusioni.
La società SIFI ha proposto regolamento di competenza.
5812.
società SIFI s.p.a. per chiederne la condanna al pagamento di
La società AXPO Italia s.p.a.„ già Egl s.p.a, ha depositato
memoria difensiva chiede none il rigetto.
Il P.G.
ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del regolamento in quanto
decisorio che non ha statuito in senso irretrattabile sulla
questione di competenza. Ed infatti, reso nel vigore della
legge n. 69/2009 che impone al giudice di invitare le parti a
precisare le conclusioni sulla questione di competenza, ha
valore meramente ordinatorio.
La società Sifi ha depositato memoria difensiva sia per
ribadire l’ammissibilità del regolamento, anche alla luce
dell’ordinanza di questa Corte citata n. 10594/2012 che
ammette il regolamento nelle ipotesi cui comunque il giudice
abbia provveduto contestualmente sull’eccezione
d’incompetenza e su altre questioni di rito o di merito, sia
per eccepire l’inammissibilità della costituzione della
società AXPO per omessa documentata illustrazione della sua
veste di parte.
Osserva il collegio che le conclusioni rassegnate dal P.G.
vanno condivise ed il regolamento deve essere dichiarato
inammissibile in quanto è indirizzato avverso ordinanza che
né decide sulla questione di competenza, la cui definizione
non può essere implicita, né argomenta
espressis verbis
a
indirizzato avverso provvedimento privo di contenuto
riguardo, palesando l’intenzione del giudice, come invece nel
caso esaminato nel’ordinanza richiamata n. 10594/2012, di
definire la questione di competenza nel senso di pregiudicare
la relativa successiva decisione. Tenore letterale e senso
conseguente carattere meramente ordinatorio inidoneo
all’esaurimento della
potestas judicandi
sulla questione
(Cass. n.6825/2010), che, a lume di consolidata esegesi, ne
precludono l’impugnabilità col mezzo ora attivato (Cass. per
tutte n. 25883/2010).
Alla declaratoria d’inammissibilità del regolamento non
consegue tuttavia la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese della presenta fase di legittimità in favore
i
/
della società Axpo la cui veste di successore dell’originaria
società attrice, spesa in atti, non trova l’adeguato
riscontro documentale di cui la stessa, in qualità di
controricorrente, non potendo confidare nell’assenza di
contestazione di controparte, era onerata (Cfr. Cass. S.U. n.
11650/2006).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il regolamento.
Roma, il 23 aprile 2013
del provvedimento assunto ne disvelano il contenuto ed il