Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16546 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. I, 31/07/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 31/07/2020), n.16546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5597/2016 proposto da:

P.D. e P.F., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Panariti

Paolo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Martinelli Daniele, giusta procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrenti –

contro

Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre n. 144,

rappresentato e difeso dagli avvocati Lorella Frasconà e

Giandomenico Catalano, in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale INPS,

rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Lelio

Maritato, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, Giuseppe Matano, Ester

Ada Sciplino, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– esistente –

e

Curatela fallimentare (OMISSIS) S.n.c. e dei soci illimitatamente

responsabili P.D. e P.F., nella persona

del Curatore, Avv. Giovanni Di Marcantonio;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale della Corte di appello di BRESCIA,

depositato in data 2 settembre 2015.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/07/2020 dal Consigliere Caradonna Lunella.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. D. e P.F., dichiarati falliti per ripercussione, ai sensi della L.Fall., art. 147, quali soci illimitatamente responsabili di Edile Pezzotta S.n.c. – il cui fallimento, dichiarato dal Tribunale di Bergamo nel 1993, era stato chiuso con decreto del 21.11.201 – hanno impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il Decreto del 2 settembre 2015 con il quale la Corte di appello di Brescia ha rigettato il reclamo da essi proposto contro il decreto del Tribunale di Bergamo che aveva, a sua volta, respinto l’istanza di esdebitazione da loro avanzata ai sensi della L.Fall., art. 142;

2. con ordinanza interlocutoria del 4 ottobre 2019, questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato unicamente al cessato curatore del Fallimento ed all’INPS, unico creditore costituitosi in sede di reclamo, ha assegnato ai ricorrenti termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri creditori concorrenti non integralmente soddisfatti, già parti del giudizio di merito e litisconsorti necessari nel procedimento;

3. con istanza del 26 novembre 2019, alla quale sono state allegate le relazioni di notifica del ricorso eseguite nei confronti dei litisconsorti pretermessi, i ricorrenti hanno chiesto di ritenere valide ed efficaci le notifiche non andate a buone fine per irreperibilità dei destinatari (persone fisiche non più domiciliate all’indirizzo eletto in sede di insinuazione allo stato passivo e non rintracciabili per incompletezza dei dati anagrafici ricavabili dal fascicolo fallimentare; società nelle more cancellate dal R.I.) o, in subordine, di essere autorizzati a notificare l’atto a tali soggetti mediante pubblici proclami.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Va escluso che possano ritenersi ritualmente eseguite le notificazioni non andate a buon fine;

2. che può invece essere accolta l’istanza di rimessione in termini per il rinnovo di dette notificazioni mediante pubblici proclami, atteso che l’esito negativo delle stesse non è derivato da cause imputabili agli odierni ricorrenti e che l’istanza è stata presentata tempestivamente (Cass. n. 19290/ 2016; Cass. S. U. n. 14266/2019);

3. che, tuttavia, ai sensi dell’art. 150 c.p.c., comma 1, deve essere preliminarmente sentito il P.M..

PQM

rinvia all’udienza dell’8 settembre 2020, mandando alla cancelleria di acquisire il parere del P.M.; dispone che, non appena pervenuto il parere, la cancelleria trasmetta il fascicolo al Presidente per la fissazione di una nuova udienza camerale, alla quale si provvederà in ordine alla richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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