Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16546 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16546

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13357/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CE DI SA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 114/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata l’08/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, svolgendo un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Campania con cui è stato rigettato l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Salerno che, accogliendo il ricorso presentato dalla società CE.DI.SA., “Centro Diagnostico Salernitano S.p.A.”, aveva dichiarato l’illegittimità dell’avviso di diniego di condono, L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, ritenendolo perfezionato in ipotesi di omesso versamento di rate successive alla prima.

La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.Con l’unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della l. n. 289 del 2002, art. 9 bis e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che la CTR avrebbe errato nel respingere l’appello proposto dall’Ufficio, osservando che la norma relativa alla L. n. 289 del 2002, non prevede la caducazione degli effetti del condono in caso di tardivo o mancato versamento delle somme dovute, comportando solo l’applicazione delle sanzioni per le rate di condono non versate o versate tardivamente.

2. Il motivo è fondato.

La società CE.DI.SA. – Centro Diagnostico Salernitano S.p.A.- nella controversia in esame ha impugnato il provvedimento di diniego di condono notificato dall’Agenzia delle Entrate in ragione dell’omesso versamento delle rate successive alla prima.

Questa Corte con indirizzo ampliamente condiviso, a cui si intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui:

“Il condono fiscale, della L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, che costituisce una forma di condono clemenziale, è condizionato all’integrale versamento di quanto dovuto, sicchè il pagamento parziale delle somme indicate nella dichiarazione integrativa ne comporta il mancato perfezionamento e non fa venire meno l’illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell’obbligazione tributaria, legittimando la pretesa sanzionatoria dell’Amministrazione finanziaria commisurata all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge” (Cass. n. 26683 del 2016).

Invero, ritenuto che la specialità degli effetti giuridici di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, nella ipotesi prevista dall’art. 9 bis, non occorre procedere ad alcuna liquidazione in ordine alla determinazione del “quantum” esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi di cui al comma 4, con la conseguenza che il condono è condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 10650 del 2013).

Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione del rapporto tributario e sanzionatorio soltanto con l’integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, comma 1, essendo legittimata l’Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della procedura condonistica, al recupero dell’originaria imposta (ovvero al residuo dell’importo, tenuto conto degli eventuali versamenti parziali delle rate) ed alla applicazione delle conseguenti sanzioni pecuniarie (Cass. n. 20745 del 2010; Cass. n. 19546 del 2011; Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013), commisurate all’intero importo dell’imposta non versata nei termini di legge, non essendo consentita, stante il divieto opposto dall’art. 14 preleggi, l’applicazione analogica di norme relative alla medesima legge n. 289 del 2002, ma disciplinanti forme diverse di condono (Cass. n. 21364 del 2012; Cass. n. 25238 del 2013). Nè è prospettabile in caso di mancato tempestivo pagamento, anche solo dell’ultima rata indicata nella dichiarazione integrativa, una differente modalità di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per l’illecito D.Lgs. n. 471 del 1991, ex art. 13.

3. La CTR non si è uniformata ai suindicati principi di diritto, con la conseguenza che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente. In ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità con riferimento all’epoca della introduzione della lite, le spese di giudizio di ogni fase e grado vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente; compensa le spese di lite di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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