Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16546 del 02/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 16546 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA
ORDINANZA
sul ricorso 17563-2012 proposto da:
ALTAIRA SA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MARIO ROMAGNOLI 11, presso lo studio dell’avvocato
ZANCHETTI MAURIZIO, che la rappresenta e difende
giusta mandato in calce all’atto di citazione passivo;
– ricorrente contro
PERNA VALERIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
2013
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CRESCENZIO 16, presso lo studio dell’avvocato CERUTTI
GILBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a
margine della memoria difensiva;
– resistente contro
DE FELICE CRISTINA, PRODEST SRL, PRISCO MARIO;
Data pubblicazione: 02/07/2013
-
intimati
–
avverso l’ordinanza n. R.G. 2971/2010 del TRIBUNALE di
ROMA del 11306/2012, depositata il 13/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Relatore
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA
ZENO che si richiama alla requisitoria.
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
R.g. 17563/2012
Ritenuto in fatto e in diritto
Con citazione 11.11.2010 Valeria Perna ha esercitato innanzi
al Tribunale di Roma nei confronti della società Altaira
con sede in Latina e di Prisco Mario e De Felice Cristina
azione revocatoria ordinaria in relazione a scrittura privata
autenticata dal notaio Esposito in data 12.11.2002 e
dell’atto per notaio Conso del 5.2.2003 chiedendone in
subordine accettarsi la simulazione assoluta.
Il Tribunale adito, riservatosi sull’eccezione d’incompetenza
territoriale sollevata dai convenuti, con ordinanza 13.6.2012
ne ha disposto il rigetto ed ha assegnato alle parti termine
ex art. 186 comma 6 c.p.c. disponendo il invio della causa.
La società Altaira s.p.a. ha proposto regolamento di
competenza chiedendo dichiararsi la competenza del foro di
Latina.
Si è costituita Valeria Perna che ha chiesto la conferma
dell’impugnata ordinanza.
Il P.G.
ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del regolamento in quanto
indirizzato avverso provvedimento che, reso nel vigore della
legge n. 69/2009, non ha carattere definitivo essendo stato
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s.p.a con sede in Paradiso (Chieti), della società Prodest
pronunciato senza previo invito delle parti alla precisazione
delle rispettive conclusioni. Nel merito ne ha riscontrato
infondatezza.
Il collegio ritiene di condividere siffatte conclusioni, la
dalla ricorrente nella memoria depositata in atti ex art. 380
ter c.p.c., con cui la predetta rileva la natura decisoria
del provvedimento assunto dal Tribunale adito e la sua
conseguente impugnabilità con l’attivato rimedio. Per
l’effetto ritiene il regolamento inammissibile in quanto è
indirizzato avverso ordinanza che ha deciso sulla questione
di competenza senza il previo invito alle parti a precisare
le conclusioni sulla relativa questione, postulato dal
combinato disposto dell’art. 189 e dell’art. 275 c.p.c. pur
nel testo previsto dal d.lgs n. 69/2009 applicabile alla
fattispecie in esame (per tutte cfr. Cass. n. 4986/2011). Il
citato orientamento, cui in questa sede s’intende dare
continuità, rileva infatti che “Nelle cause attribuite alla
competenza del tribunale in composizione monocratica, il
giudice unico, che assomma in se le funzioni di istruzione e
di decisione, quando ritenga di emettere una decisione
definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt.
187 e 281 bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a
precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la
separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione,
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cui correttezza non è scalfita dalle osservazioni esposte
non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in
tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento
della
potestas iudicandi
sul
punto”. Il rigetto
dell’eccezione d’incompetenza, assunta nella specie, non ha
solo ordinatoria e per l’effetto l’impugnato provvedimento,
non potendo definirsi in termini di decisione sulla
competenza , non è impugnabile con l’istanza di regolamento.
Il
regolamento
di
competenza
è,
dunque,
dichiarato
inammissibile con conseguente condanna della ricorrente alle
spese del giudizio di regolamento liquidate come da
dispositivo
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il regolamento e condanna la
ricorrente società Altaira s.p.a al pagamento delle spese
della presenta fase di legittimità favore della resistente
Valeria Perna liquidandole in complessivi 2.200,00 di cui e
100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Roma, il 23 aprile 2013
per l’effetto valore di pronuncia irretrattabile ma natura