Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16545 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16545 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ha pronunciato la seguente

Ud. 23/04/2013

ORDINANZA

CC

c_d,

sul ricorso 13439-2012 proposto da:
ANTONINI MARIA LUISA NTNMLS48S70C2521, elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo
studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA, rappresentata
e difesa dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

2013
3818

PM presso il TRIBUNALE DI SPOLETO, ANTONINI CESARE;
– intimati –

avverso il provvedimento N. 80/2011 R.G. del TRIBUNALE
di SPOLETO del 18/04/2012, depositato il 03/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Relatore

Data pubblicazione: 02/07/2013

-t-ci’ •

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che si richiama alla requisitoria.

R.g. 13439/2012
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Maria Luisa Antonini ha proposto reclamo innanzi al Tribunale
di Spoleto avverso l’ordinanza del giudice tutelare che aveva

sostegno del padre Ernesto nominato nella persona del
fratello Cesare.
Il Tribunale adito ha dichiarato inammissibile il reclamo
ritenendo la competenza in materia attribuita alla Corte
d’appello.
Maria Luisa Antonini ha infine proposto regolamento di
competenza.
L’intimato non ha spiegato difese.
Il PG. ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del
regolamento richiamando gli arresti in termini di cui alle
ordinanze n. 10187/2011, 13747/2011.
In adesione a tale conclusione, la cui fondatezza non è
scalfita dalle osservazioni illustrate dalla ricorrente nella
memoria difensiva depositata ex art. 380 ter c.p.c,. nella
quale ella si limita a rilevare che la questione trattata
investirebbe la competenza sì che l’unico rimedio attivabile
consisterebbe nell’esercitato regolamento. Ed invero deve

3

381g

respinto la sua istanza di revoca dell’amministratore di

affermarsi, alla stregua altresì dell’orientamento di questa
Corte (lo stesso sopra citato, n. altresì Cass. n.
18634/2012), che il provvedimento dato o negato in tema di
nomina o revoca (artt. 405 e 413 c.c.) dell’amministratore di

amministrazione, ed è pertanto distinto logicamente e
tecnicamente da quello che dispone l’amministrazione e che
viene emanato in applicazione della medesime norma (l’art.
384 c.c. richiamato dal successivo art. 411, comma l), non ha
carattere decisorio analogo a quello che dispone o nega
l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, bensì,
appunto, mero carattere gestorio. Nella specie l’istanza di
regolamento inerisce a tale tipo di decreto e non già al
provvedimento che ebbe a disporre l’amministratore di
sostegno, sì che ne discende la declaratoria
d’inammissibilità senza peraltro farsi luogo a provvedere sul
governo delle spese stante l’assenza d’attività difensive
della parte intimata
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il regolamento.
Roma, il 23 aprile 2013

sostegno, in quanto appartiene alla mera gestione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA