Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16544 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27863-2016 proposto da:

LCB SAS DI S.M.R. & C, in persona del legale

rappresentante pro tempore, S.M.R. in proprio e in

qualità, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI CROCE;

– ricorrenti-

contro

AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA, in persona 2020 del

legale Rappresentante/Direttore Generale pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TIZIANO 108, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO ALLOCCA, che la rappresenta e difendeunitamente all’avvocato

MAURO CASARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1223/2015 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata

il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

1. La società LCB s.a.s. proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione n. 76/15 del 19 aprile 2015 con cui l’Azienda sanitaria locale di Pavia le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.016,93, a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, (essendo stato trasportato un bovino adulto maschio in violazione dei requisiti di idoneità di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 151 del 2007).

Il Tribunale di Pavia, preliminarmente rigettate le eccezioni dell’opponente di difetto di legittimazione dell’Azienda sanitaria locale di Pavia a irrogare la sanzione e comunque di incompetenza territoriale, con sentenza n. 1223/2015 rigettava l’opposizione.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la LCB s.a.s..

La Corte d’appello di Milano, con ordinanza 26 settembre 2016, n. 3722, dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c..

3. Contro la sentenza di primo grado ricorrono per cassazione ex art. 348-ter c.p.c., la società LCB s.a.s. di S.M.R. & C. e S.M.R..

Resiste con controricorso l’Agenzia tutela della salute, già Azienda sanitaria locale, di Pavia.

La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Il ricorso è articolato in due motivi:

a) il primo motivo denuncia “violazione di norme di diritto con riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 17, comma 5 e art. 18, in ordine all’autorità competente a ricevere il rapporto e ad emettere l’ordinanza ingiunzione”, per avere il Tribunale disatteso l’eccezione delle ricorrenti secondo cui competente a pronunciare l’ordinanza oggetto di ricorso era l’Azienda sanitaria locale di Brescia e non, invece, quella di Pavia;

b) il secondo motivo lamenta “violazione di norme di diritto con riferimento all’allegato 1, nn. 1 e 3 lett. a), con riferimento al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 7, comma 1, nella parte in cui prevede che si debbano tenere in considerazione il viaggio previsto e le sofferenze addizionali”, per avere il Tribunale considerato esclusivamente le condizioni di arrivo dell’animale e non anche quelle determinate dal viaggio.

Il Collegio ritiene che la questione posta dal primo motivo, della determinazione del luogo di compimento dell’illecito nella fattispecie in esame (in cui è stato sanzionato chi ha trasportato un animale in violazione dei prescritti requisiti di idoneità) e del suo rapporto con il luogo di accertamento dell’illecito (su cui v. le pronunzie di questa Corte n. 3923/2010, n. 739/2014 e n. 25327/2019), sia questione di particolare importanza, in relazione alla quale è opportuna la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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