Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16544 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16930/2020 r.g. proposto da:

J.T., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Enrico

Varali, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verona,

Via Basso Acquar n. 127.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in

data 30.9.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da J.T., cittadino del Gambia, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 11 aprile 2018 dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in Gambia; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè perseguitato per motivi religiosi dai suoi familiari musulmani dopo la decisione di aderire alla religione cristiana.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e soprattutto contraddittorio rispetto all’originaria versione dei fatti posti alla base della sua decisione di espatriare, come tali legati alla carcerazione in Mali in seguito ad in sinistro stradale nel quale aveva trovato la morte una donna e perchè comunque non sussisteva il requisito dell’attualità del pericolo denunciato, riguardando peraltro la vicenda raccontata un episodio personale di cui non ricorreva in ogni modo neanche la gravità della persecuzione denunciata; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Gambia, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità collegata alle condizioni interne del paese di provenienza nè una situazione sanitaria di tale gravità da integrare la condizione di soggetto vulnerabile.

La sentenza, pubblicata il 30.9.2019, è stata impugnata da J.T. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè dell’art. 61 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 bis, in quanto la corte di appello avrebbe omesso di considerare la copiosa documentazione medica allegata per dimostrare lo stato patologico psichiatrico dichiarato (disturbo post traumatico) e per non aver esperito consulenza tecnica medica per i necessari accertamenti sul suo reale stato di salute.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h bis e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la ritenuta mancanza di una condizione di soggettiva vulnerabilità derivante da grave malattia psichica ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo è inammissibile per come formulato.

La parte ricorrente intende invero sollecitare questa Corte di legittimità ad una rilettura della documentazione già allegata nei gradi di merito per accreditare una nuova valutazione sulla credibilità del ricorrente, proponendo doglianze che si pongono ben al di là del perimetro delimitante la cognizione del giudizio di legittimità. Ed invero, il ricorrente vorrebbe spiegare le rilevate contraddizioni emerse tra le diverse versioni della vicenda personale riferite, prima, innanzi agli organi amministrativi e, poi, innanzi all’autorità giudiziaria, allegando il disturbo da stress post traumatico come ragione fondante la confusione in cui sarebbe incorso nella ricostruzione della sua vicenda e investendo, dunque, la Corte di Cassazione di un nuovo giudizio sulla ricostruzione fattuale delle ragioni determinanti l’espatrio del richiedente e sul complessivo scrutinio di credibilità del racconto, valutazioni quest’ultime che – come è noto – sono inibite al giudice di legittimità.

La doglianza così proposta è dunque inammissibile.

3.2 Del pari inammissibile e per le medesime ragioni già sopra riportate risulta essere anche il secondo motivo di censura che è volto a richiedere a questa Corte un nuovo giudizio fattuale sui profili di vulnerabilità allegati attraverso la rilettura della documentazione medica già allegata nelle fasi di merito e già peraltro scrutinata dalla corte di appello attraverso una motivazione adeguata e scevra da criticità argomentative.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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