Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16544 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5627/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Umberto Santi,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Benaco n. 5 presso lo

studio dell’Avv. Maria Chiara Morabito, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 17/8/11 depositata il 21 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Letta la memoria depositata dal controricorrente, che insiste per il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione ad avviso di liquidazione notificato al notaio rogante C.C. per recupero della differenza dell’imposta di registro sull’acquisto da parte di tal T.B.M.C. di un alloggio ATER in data 10 dicembre 2007, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione con tre motivi il rigetto dell’appello contro l’annullamento di primo grado.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 44 (recte D.P.R. n. 131 del 1986), L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, il secondo denuncia vizio di motivazione: l’Agenzia si duole che il giudice d’appello non abbia qualificato l’acquisto di specie come acquisto in asta pubblica e che abbia quindi dichiarato legittimo il riferimento dell’imponibile al valore catastale tabellare anzichè al prezzo effettivo di aggiudicazione.

I motivi primo e secondo sono inammissibili per carenza di decisività: alla luce di Corte Cost. 23 gennaio 2014, n. 6, la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, attribuisce anche all’acquirente in asta pubblica (ove si tratti di acquisto non professionale di immobile abitativo) la facoltà di chiedere che l’imponibile di registro sia costituito dal valore catastale tabellare, in deroga al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44 (Cass. 11 aprile 2014, n. 8623, Rv. 630674).

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 77 (recte D.P.R. n. 131 del 1986), per aver il giudice d’appello riconosciuto al notaio la legittimazione ad agire per il rimborso della differenza d’imposta.

Il terzo motivo è infondato: il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, limita il diritto di rimborso al “contribuente” e al “soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata”, unici interessati alla corretta determinazione d’imposta, e tuttavia deve riconoscersi la legittimazione del notaio rogante quando la pretesa tributaria venga avanzata direttamente nei suoi confronti tramite la notifica dell’avviso di liquidazione (Cass. 8 marzo 2006, n. 4954, Rv. 587554; con specifico riguardo all’odierno controricorrente, Cass. 16 settembre 2016, n. 18213).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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