Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16544 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16544 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

CC

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal
Tribunale di Vasto con ordinanza n. R.G. 107/2012,
depositata il 12/04/2012 nel procedimento pendente
tra:
SCAFETTA MARIA PIA;

GUERRA CARANFA DAVIDE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
2013
3817

consiglio

del

23/04/2013

dal

Consigliere

Relatore

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
è

presente

il

P.G.

in

persona

del

Dott.

ZENO che si richiama alla requisitoria.

IMMACOLATA

Data pubblicazione: 02/07/2013

R.g. 10569-2012
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Vasto in persona del giudice tutelare, con
ordinanza del 21.7.2011, ha declinato la propria cognizione a

chiesta da Maria Pia Scafetta assistente sociale presso il
Centro di salute mentale di Vasto nell’interesse di Guerra
Caranfa Davide, a favore del Tribunale Roma nel cui
circondario il predetto aveva all’epoca residenza anagrafica,
reputando irrilevante il soggiorno in Pollutri, dove lo
stesso si era trattenuto dopo il ricovero in una struttura
sanitaria.
Il giudice tutelare presso il Tribunale di Roma con
provvedimento 16.2.2012 declinava a sua volta la propria
competenza a provvedere, e disponeva il trasferimento degli
atti al giudice tutelare di Vasto sul presupposto che il
Guerra aveva residenza attuale in Pollutri.
Con ordinanza 12.4.2012 il Tribunale di Vasto ha sollevato
conflitto negativo di competenza osservando che dopo
l’ordinanza del 21.7.2012 aveva adottato analoga ordinanza e
il mutamento di residenza del Guerra era intervenuto il 25
luglio 2011, dunque non era idoneo ai sensi dell’art. art. 5
c.p.c., ad incidere sulla competenza, radicatasi presso il
Tribunale di Roma.
3

provvedere sulla nomina dell’amministratore di sostegno,

Il P.G. ha concluso per la declaratoria di competenza del
Tribunale di Vasto, nel cui circondario rientra il Comune di
Pollutri ove il Guerra, seppur residente presso l’anagrafe di
Roma, era domiciliato presso la sorella già nell’anno 2010, e

Alla luce delle emergenze processuali che riscontrano il
domicilio effettivo del Guerra nel Comune di Pollutri alla
data del 25.5.2011 di deposito dell’istanza proposta dal
Scafetta Maria Pia al giudice tutelare, il Tribunale
competente a provvedere a pronunciare in merito deve
individuarsi in quello da essa adito. Ed invero, va premessa
l’irrilevanza nel procedimento in esame del principio della
perpetuatio iurisdictionis consacrato nell’art. 5 c.p.c. cui
ha operato richiamo il Tribunale di Vasto, dal momento che il
provvedimento in discorso, inerendo a materia di volontaria
giurisdizione e dovendo per l’effetto essere assunto
sic stantibus, è

rebus

devoluto alla competenza del giudice

individuato secondo i criteri di collegamento previsti
dall’art. 404 c.c. come novellato dalla L. 9 gennaio 2004, n.
6, art. 3, nonché dagli artt. 720 bis e 712 c.p.c. con
riguardo alla situazione di fatto esistente al momento in cui
se ne chiede l’adozione, coincidente con la residenza o in
alternativa con il domicilio del beneficiario (V. Cass. n.
588/2008, n.6880/2012). E pertanto evidente che le risultanze
anagrafiche non assurgono a dato esclusivo né tanto meno
4

dove si trovava alla data di presentazione del’ istanza.

preminente se vengono superate da evenienze di fatto
conclamanti un diverso effettivo domicilio della persona nel
cui interesse si chiede l’apertura del procedimento, che,
come chiarito, alternativo a quello della residenza,

della cognizione al foro territoriale competente. Per
l’effetto, dal momento che, sebbene il giudice tutelare di
Vasto abbia dato atto che il beneficiario Guerra Davide
Caranfa ha trasferito la sua residenza presso la sorella in
Pollutri il 25.7.2011, dopo la declaratoria d’incompetenza a
provvedere sul ricorso, necessariamente anteriore, risulta in
atti che il predetto, sin dal 2010 soggiornava presso la sua
congiunta, ove si trovava anche alla data del 25.5.2011 in
cui venne proposta da Scafetta Maria Pia la prima istanza
d’apertura della procedura nel suo interesse cui seguì altro
analogo ricorso in data 1.9.2011, successivo al formalizzato
mutamento di residenza, dovendo applicarsi il principio
contenuto nell’art. 43 c.c. comma l cod. civ., il Tribunale
competente ad assumere i provvedimenti inerenti
all’amministrazione di sostegno deve individuarsi in quello
di Vasto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi
di regolamento di competenza d’ufficio nel quale le parti non
hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.

5

rappresenta pur esso ordinario parametro di attribuzione

La Corte,

pronunciando sul regolamento,

dichiara la

competenza del giudice tutelare del Tribunale di Vasto.

Roma, il 23 aprile 2013

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