Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16543 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 19/02/2020, dep. 31/07/2020), n.16543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18616-2016 proposto da:

CITTA’ METROPOLITANA VENEZIA, già PROVINCIA DI VENEZIA, in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VINTI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTA BRUSEGAN;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 280/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2020 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

CHE:

1. Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, C.M. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 75655/2006, con cui la Provincia di Venezia gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 490.351,23 per avere scavato e asportato abusivamente 74.518 metri quadrati di terreno sabbioso.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1933/2012, accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza opposta, ritenendo che la Provincia avesse notificato il verbale di accertamento oltre il termine di novanta giorni dalla prima ispezione.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello la Provincia di Venezia.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 15 febbraio 2016, n. 280, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Città Metropolitana di Venezia, già Provincia di Venezia.

L’intimato C.M. non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano:

a) il primo “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla mancata eccezione di tardività di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14”, per avere la Corte d’appello dichiarato la tardività della notificazione dell’accertamento in assenza della formulazione della relativa eccezione nel ricorso dell’opponente;

b) il secondo “violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 in relazione al computo del termine di novanta giorni ivi previsto”, per non avere la Corte d’appello fatto decorrere tale termine dal momento in cui l’accertamento era divenuto definitivo.

Il Collegio rileva che la decisione del primo motivo presuppone l’esame degli atti dei precedenti gradi del processo ed in particolare del ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, ricorso che non è presente tra gli atti consultabili; si rende pertanto necessaria l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito, acquisizione della quale la ricorrente aveva fatto regolare istanza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo; manda la cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei due gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale della sezione seconda civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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