Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16543 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1071-2011 proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASSIANO,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. (già Ceva Automotive Logistics Italia

S.r.l. prima Ceva In-Round Logistics S.r.l. e prima ancora TNT ARVIL

– joint venture TNT Arcese Bonzano S.p.A. P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE BIGNAMI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 824/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/10/2010 R.G.N. 431/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato BOCCIA IOLANDA per delega Avvocato BIGNAMI MICHELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 22/10/2010, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia del giudice di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da B.G. nei confronti di Ceva Automotive Logistics Italia s.r.l., diretta alla condanna della società al pagamento dell’importo pari alla differenza tra le retribuzioni ordinarie relative a periodi di sospensione in CIGS compresi tra il 2/7/2005 e il 20/4/2008 e l’integrazione salariale percepita.

2. La Corte rilevava che il B. aveva lamentato di essere stato illegittimamente escluso dai meccanismi di rotazione previsti dall’accordo sindacale del 19/6/2003, con conseguente pregiudizio consistente nelle differenze retributive non percepite nei periodi di sospensione in CIGS, oltre che nel danno esistenziale per il mancato inserimento nei turni di rotazione; aveva osservato che erroneamente il lavoratore aveva tratto dall’accordo sindacale del 19/6/2003, (secondo il quale “la rotazione avverrà con cadenza massima di due mesi”), la deduzione per cui sussisterebbe un suo diritto al rientro in azienda dopo un periodo massimo di due mesi di sospensione in CIGS, poichè il termine di due mesi non riguardava il periodo massimo di sospensione, ma la cadenza con la quale doveva avvenire la rotazione per il numero dei dipendenti e per i settori indicati nello stesso accordo, talchè il tempo intercorrente tra una sospensione e l’altra dipendeva dal numero complessivo di dipendenti adibiti a ciascuna mansione, dal numero di essi che vengono sospesi e dal numero di dipendenti che ogni due mesi ruotano. Ciò premesso, rilevava che era onere del lavoratore che invoca la tutela risarcitoria allegare e indicare in che cosa consistesse la violazione delle previsioni dell’accordo, nonchè quali fossero le modalità della rotazione che l’azienda avrebbe dovuto attuare e in concreto non realizzate, tanto più in ragione del carattere essenzialmente programmatico delle disposizioni collettive.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il B. sulla base di due motivi. Resiste Ceva Automotive Logistics Italia s.r.l. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 112, 113 e 115 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che, poichè lamentava l’inadempimento di parte datoriale, era tenuto alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore era gravato dell’onere della prova del fatto estintivo. Specificamente, il datore di lavoro era tenuto a provare solo gli elementi costitutivi del diritto alla rotazione, mentre il datore di lavoro doveva dimostrare l’esistenza di esigenze tecniche, produttive ed organizzative, nonchè delle caratteristiche impeditive della rotazione.

1.2. La censura è infondata. Va premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte “nel caso in cui l’intervento della cassa integrazione guadagni, in base alla contrattazione aziendale, debba attuarsi nei confronti dei singoli dipendenti secondo il criterio della turnazione, in concorso con i criteri, qualificati come prevalenti, delle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali e delle relative caratteristiche professionali dei lavoratori interessati dalla turnazione, il lavoratore, il quale deduca l’inadempimento del datore di lavoro che non abbia disposto il suo rientro in azienda in virtù del primo dei detti criteri, deve provare solo gli elementi costitutivi del diritto alla rotazione, mentre l’onere della prova dell’esistenza delle esigenze tecniche produttive ed organizzative nonchè delle caratteristiche professionali impeditive della rotazione grava sul datore di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8231 del 29/07/1999, Rv. 529095 e numerose altre conformi). Ciò posto, è da rilevare che il fatto costitutivo del diritto fatto valere non può essere individuato esclusivamente nel richiamo all’accordo 19/6/2003, nel quale si sostanzia l’allegazione del ricorrente. Ed invero correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che “era onere del lavoratore che invoca la tutela risarcitoria allegare ed indicare in che cosa consistesse la violazione delle previsioni dell’accordo, quali fossero le modalità della rotazione che l’azienda avrebbe dovuto attuare e che, in ipotesi, non sono state realizzate. Di ciò non vi è traccia nell’atto introduttivo, che si limita a invocare un generico diritto alla rotazione”.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8. In relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c. Insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che la Corte d’appello non aveva considerato l’illegittimità della condotta della CEVA s.r.l. che, in palese violazione degli accordi del 19 settembre 2003, aveva del tutto escluso il B. dai meccanismi di rotazione, in ciò configurandosi un’aperta violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 posto che, in ogni caso, avrebbe dovuto motivare le ragioni tecnico organizzative poste a base dell’esclusione.

2.2. Anche tale doglianza è priva di fondamento. Ed invero la Corte territoriale, con riferimento al punto concernente il dedotto mancato assolvimento degli obblighi di spiegazione dei motivi della mancata rotazione da parte della società, ha osservato che detti obblighi “attengono alla procedura preliminare che coinvolge, tra gli altri, l’azienda e le organizzazioni sindacali e che, come si è ripetutamente argomentato, il lavoratore non ha proposto alcun profilo di impugnativa di detta procedura”. A fronte di tali conclusioni la deduzione di violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 avrebbe dovuto essere assistita dalla produzione degli originari atti di parte, primo tra tutti il ricorso introduttivo, indispensabili in ragione della censura per come articolata (violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Al contrario non risultano allegati nè riportati gli atti del giudizio di primo grado dai quali trarre l’esatta prospettazione dei termini della domanda e delle difese, nè di tali atti è specificata la collocazione nel fascicolo processuale, mediante puntuale indicazione della loro ubicazione. Ne consegue che la trattazione della questione in sede di legittimità deve ritenersi preclusa in ragione della improponibilità di nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito (sul punto, tra le altre, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 26/03/2012, Rv. 621718).

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio del presente giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidate in complessivi Euro 3.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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