Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16543 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16543

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3446/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

F.G., F.F., F.E., Fe.Fe.,

F.B. (gli ultimi quattro come eredi di F.M.),

D.C., D.B. (gli ultimi due come eredi di F.W.

e D.S., quest’ultimo a sua volta erede di

F.W.);

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 596/40/10 depositata il 15 dicembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

In relazione ad avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificato a F.G., F.M. e F.W. in rettifica del valore di un terreno da loro venduto a Bio Compost s.r.l. in data 6 novembre 2004, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione con tre motivi il rigetto dell’appello contro l’annullamento di primo grado.

Il primo mezzo denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nella declaratoria di illegittimità dell’avviso fondata sull’omessa indicazione dei criteri di rettifica e l’omessa allegazione degli atti richiamati; il secondo mezzo denuncia insufficienza della motivazione circa la ritenuta inedificabilità del terreno compravenduto; il terzo mezzo denuncia omissione della pronuncia rideterminativa dell’imposta dovuta.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè attinge la percezione o la valutazione di un documento (id est, certificato di destinazione urbanistica), risolvendosi in una denuncia di errore revocatorio o in un’istanza di rivalutazione probatoria, entrambe inammissibili nella sede di legittimità.

Il primo motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, investendo una ratio decidendi concorrente con altra autonoma e ora confermata (Cass. 23 ottobre 2001, n. 12976, Rv. 549794; Cass. 10 settembre 2004, n. 18240, Rv. 576958; Cass. 21 ottobre 2005, n. 20454, Rv. 583905).

Il terzo motivo è infondato, poichè, trattandosi di rettifica di valore, l’annullamento dell’avviso comporta la reviviscenza dell’imponibile pari al dichiarato, senza alcuna necessità di una pronuncia rideterminativa (salvi eventuali giudicati interni per le singole posizioni degli alienanti).

Nulla sulle spese di questo giudizio, attesa la mancata costituzione degli intimati.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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