Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16543 del 02/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16543 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso 28364-2011 proposto da:
USIGNOLI MAURIZIO SGNMRZ57L07C529G titolare della
ditta individuale Primolino di Maurizio Usignoli,
TEXSTIL SRL 05880180822 e TEXILMAD SRL 13136760157
entrambe in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante

pro-tempore,

tutti

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo
studio dell’avvocato BERTOLONE BIAGIO, rappresentati e
2013
3816

difesi dall’avvocato ANTONIO TROTTI, giuste deleghe a
margine della comparsa di costituzione;
– ricorrenti contro

EMMEBIESSE

SPA

00226090066

in

persona

dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante

Data pubblicazione: 02/07/2013

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato
NUZZACI VITTORIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VENEZIA ALBERTO, giusta delega
a margine della seconda pagina della memoria

resistente

avverso il provvedimento R.G. 1207/2010 del TRIBUNALE
di CASALE MONFERRATO del 24.10.2011, depositato il
26/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 23/04/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. IMMACOLATA ZENO che si riporta alla
requisitoria.

difensiva;

R.g. 28364/2011
OSSERVA
Il Presidente del Tribunale di Casale Monferrato, quale
assegnatario del procedimento instaurato da Emmebiesse s.p.a.

dell’impresa individuale Primolino di Maurizio Usignoli, con
ordinanza depositata il 26 ottobre 2011, ha disposto il
rigetto delle eccezioni d’incompetenza proposte sia dal
convenuto Usignoli che, sul rilievo che la controversia
riguardava rapporto d’agenzia caratterizzato dalla sua
attività personale, aveva ritenuto la causa affidata per
materia alla cognizione del giudice del lavoro del Tribunale
di Monza, nel cui circondario insisteva la sua residenza
anagrafica, reputandola di contro estranea alle ipotesi di
cui ll’art. 409 c.c., sia dalle altre convenute che avevano
indicato la competenza del Tribunale di Termini Imerese o di
Milano ai sensi degli artt. 20 o 33 c.p.c. avendo riscontrato
la propria competenza per una delle cause connesse.
Maurizio Usignoli ha proposto regolamento di competenza e
analoga impugnazione hanno proposto le società Texilmad
s.r.l. e la società Textil s.r.1..
La società Emmebiesse si è costituita depositando memoria con
cui deduce l’infondatezza del regolamento.

3

12-1G
J5

nei confronti di Maurizio Usignoli quale titolare

Il PG ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
osservando che l’impugnata ordinanza, non preceduta dal
rinvio per la precisazione delle conclusioni, non può avere
valore decisorio, ma avuto riguardo al suo tenore letterale

Il collegio ritiene di condividere siffatte conclusioni in
quanto, reso nel vigore della legge n. 69/2009 che impone al
giudice di invitare le parti alle conclusioni, il Tribunale
di Casale Monferrato in persona del giudice unico, ha
provveduto sull’eccezione d’incompetenza, dichiarandola
infondata, ed ha quindi concesso termine alle parti ex art.
183 comma 6 c.p.c.. All’evidenza l’ordinanza non decide sulla
questione di competenza, la cui definizione non può essere
implicita non essendo stata preceduta dall’invito a precisare
le conclusioni a riguardo, né argomenta nel merito nel senso
di pregiudicare la relativa decisione. Tenore letterale e
senso del provvedimento assunto ne disvelano il contenuto ed
il conseguente carattere meramente ordinatorio, non
esprimendo affatto l’esaurimento della

potestas judicandi

sulla questione (Cass. n.6825/2010), che, a lume di
consolidata esegesi, ne precludono l’impugnabilità col mezzo
ora attivato (Cass. per tutte n. 25883/2010).
Alla declaratoria d’inammissibilità del regolamento consegue
la condanna dei ricorrenti solido al pagamento delle spese

4

ha solo valore interlocutorio.

del giudizio di regolamento liquidate come di dispositivo in
favore della società resistente.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il regolamento e condanna al pagamento
del giudizio di regolamento Jja favore di liquidandole in
favore della società Emmebiesse nell’importo di C 3.200,00 di
cui C 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Roma, il 23 aprile 2013

La Corte:

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