Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16542 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 29/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12-2019 proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GHIRZA 13,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DELPINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI GOZZI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI VICENZA E BASSANO DEL

GRAPPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4,

presso lo studio dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ALFREDO BIANCHINI;

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE CASSAZIONE ROMA,

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO DI

VENEZIA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE VICENZA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. cron. 3284/2018 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2019 dal Consigliere TEDESCO GIUSEPPE;

sentito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.

SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Giovanni Gozzi, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato Alfredo

Bianchini, difensore del resistente, che si è riportato alle

conclusioni in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con istanza dell’11 aprile 2014 il Presidente del Consiglio notarile di Vicenza ha chiesto l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del notaio D.M.M. per a) la violazione dell’art. 31 codice deontologico, lett. f) e dell’art. 147 della legge notarile, per avere svolto prestazioni ricorrenti presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali, richiedendo, in relazione a tale addebito, l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione di giorni quaranta dall’esercizio della professione; b) la violazione dell’art. 26 della legge notarile, comma 2, in relazione a quanto disposto dall’art. 10 del codice deontologico, per avere aperto un ufficio secondario fuori dal distretto di appartenenza, richiedendo in relazione a tale addebito la sanzione pecuniaria di Euro 4.530,00 (Euro 30,00 moltiplicato per 151 presenze ricorrenti).

In particolare l’avvio del procedimento trovava la sua origine in una pluralità di segnalazioni circa l’espletamento di attività professionale da parte del notaio D.M. nel territorio del Distretto di Vicenza.

Il consiglio ha quindi avviato un monitoraggio dell’attività del notaio nel periodo da marzo 2013 a dicembre 2013, quando egli era titolare di sede notarile nel Comune di Padova, monitoraggio poi esteso al periodo precedente da giugno 2012 al febbraio 2013, epoca in cui il notaio era titolare di sede notarie nel Comune di Ficarolo, in provincia di Rovigo.

Nel corso del procedimento disciplinare, dopo avere acquisito ulteriori elementi, il consiglio notarile ha rideterminato in 141 il numero complessivo di atti da ritenersi stipulati in sede improprie e, con riguardo all’addebito sub b), ha richiesto l’applicazione di una sanzione pecuniaria di Euro 4.230,00 (141 x 30,00).

Il secondo collegio della CO.RE.DI ha assolto il notaio con decisione del 16 luglio 2004, confermata dalla Corte d’appello di Venezia in sede di reclamo.

La decisione della corte d’appello è stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte (sentenza n. 31006 del 2017).

Il consiglio notarile ha riassunto il giudizio dinanzi alla stessa Corte d’appello di Venezia, che ha annullato la decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina e ha irrogato al notaio la sanzione della sospensione di giorni quaranta dalla professione per la violazione dell’art. 31 codice deontologico, lett. f) e dell’art. 147 della legge notarile e la sanzione pecuniaria di Euro 120,00 per la violazione dell’art. 26 della legge notarile, comma 2.

Ha condannato il notaio al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione dell’ordinanza il notaio D.M. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

Il Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, con complessa rubrica, denuncia una pluralità di norme del codice deontologico (artt. 10 e 31), della legge notarile (art. 147, lett. b), (art. 1362 c.c., commi 1 e 2, e art. 1363 c.c.) e (artt. 112,115 e 116 c.p.c., art. 384 c.p.c., comma 2).

In primo luogo la sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte di merito, dopo avere richiamato il criterio indicato dalla Suprema corte in base al quale il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare se il notaio avesse sistematicamente o preferibilmente svolto le sue funzioni fuori dalla sede istituzionale (criterio costituito dal rapporto fra atti stipulati fuori sede e la totalità degli atti ricevuti dal notaio in un periodo non inferiore all’anno), ha rilevato che gli atti contestati coprivano un periodo compreso fra gennaio 2012 e dicembre 2013; tuttavia ha poi considerato il periodo rilevante solo a partire da giugno 2012, in base al rilievo che in precedenza c’era stato un unico atto, risalente, appunto, a gennaio 2012.

Si sostiene che, in questo modo, la corte di merito ha alterato i termini del rapporto: noto e invariabile il numeratore, dato dagli atti stipulati fuori dalla sede istituzionale, è stato ridotto il denominatore, con ciò aumentando il rapporto fra atti contestati e totalità degli atti del periodo.

In secondo luogo la sentenza è censurata nella parte in cui la corte, nel valutare il rapporto fra atti fuori sede e atti in sede, ha scisso in due segmenti il periodo di riferimento, derivandone anche in questo caso una alterazione del rapporto, essendo i segmenti inferiori all’anno solare, indicato nella sentenza di cassazione con rinvio quale periodo di riferimento minimo.

Si sostiene che il fatto che la corte abbia poi ricondotto a unità i due periodi non sanava il vizio derivante dalla arbitraria scissione.

In terzo luogo la sentenza è censurata perchè la corte di merito avrebbe dovuto, in ossequio al compito assegnatole quale giudice di rinvio, valutare se il notaio avesse sistematicamente e/o preferibilmente svolto le sue funzioni fuori sede.

Diversamente la corte ha utilizzato diversi parametri di giudizio, ritenendo il notaio colpevole in ragione del fatto che l’attività fuori sede era stata intensa e non occasionale.

In conseguenza di tale errore la corte di merito ha finito per punire il professionista per una condotta lecita, trasformandola in illecita.

Il secondo motivo, con rubrica identica a quella del precedente motivo, denuncia che la corte d’appello, nel valutare il rapporto fra atti fuori sede e atti in sede, ha osservato, quanto al primo periodo (da giugno 2012 a febbraio 2013) “in cui il notaio era titolare di sede notarile nel Comune di Ficarolo (distretto di Rovigo)”, che “il notaio D.M. ha effettuato 297 annotazioni repertoriali, di cui 144, pari al 48,5%, riferite ad attività notarile svolta nel Distretto di Vicenza, con un rapporto di 48,5%”; sempre in relazione al medesimo periodo la corte ha posto in luce che il notaio, “con riferimento ai soli atti a raccolta, dei 216 complessivi da lui annotati 117 (pari al 54,17%) sono relativi ad atti ricevuti e/o autenticati nel Distretto di Vicenza”.

Con riferimento al periodo da febbraio 2013 a dicembre 2013, quando il notaio era titolare di sede nel Comune di Padova, la corte di merito si esprime in questo modo: “il notaio D.M. ha effettuato 1378 annotazioni repertoriali delle quali 166 (pari al 12,04%) riferite ad attività svolte nel Comune di Vicenza. Con riferimento ai soli atti a raccolta, dei 689 complessivi da lui annotati 100 (circa il 14,32%) sono relativi ad atti ricevuti e/o autenticati nel Distretto di Vicenza”.

La corte ha poi sommato i dati, per concludere che “valutando l’intero periodo di circa diciotto mesi in cui il notaio D.M., pur appartenendo ad altro distretto (prima Rovigo e poi Padova), ha stipulato atti nel Comune di Vicenza, risultano: 1.675 annotazioni repertoriali, di cui 310 nel distretto di Vicenza (pari al 18,51%) e 905 atti a raccolta di cui 217 a Vicenza (pari al 24%)”.

Il ricorrente sostiene che si dovevano considerare solo i 141 atti “fuori sede” oggetto di contestazioni e indicati nella stessa sentenza di cassazione, mentre la corte ha espresso il suo giudizio di colpevolezza in base a un numero di atti superiore, ampliando quindi i termini della condotta disciplinare rilevante.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole perchè la corte di merito ha applicato una duplicità di sanzioni in presenza di una unica condotta, essendo evidente che la apertura di sedi secondarie si atteggiava a mezzo attraverso il quale è stata commessa la prima e unica violazione.

Il quarto motivo censura la decisione nella parte in cui la corte di merito non ha concesso le attenuanti generiche.

Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.

Come risulta dalla trascrizione della sentenza operata nella esposizione della ragione di censura, non è affatto vero quanto si legge nel controricorso, secondo cui “in ottemperanza a quanto statuito nella sentenza n. 31006/2017 la corte d’appello ha rapportato i 141 atti in contestazione al numero complessivo di atti rogati dal notaio D.M. nel periodo in contestazione”, non facendo perciò “nulla di diverso da quanto indicato da codesta Corte nella sentenza n. 31006/2017” (pag. 33, 34 del controricorso). Infatti la corte, da un lato, ha esaminato analiticamente i 141 atti oggetti di contestazioni, identificandone tipologia e sede di stipula; dall’altro, compiuta tale verifica, ha estrapolato una serie di proporzioni utilizzando valori diversi riferiti ai due segmenti temporali (rispettivamente quando il notaio era iscritto Rovigo e quando era iscritto a Padova), per poi concludere che “valutando l’intero periodo di circa diciotto mesi in cui il notaio D.M., pur appartenendo ad altro distretto (prima Rovigo e poi Padova), ha stipulato atti nel Comune di Vicenza, risultano: 1675 annotazioni repertoriali, di cui 310 nel distretto di Vicenza (pari a 18,51%) e 905 atti a raccolta di cui 217 a Vicenza, pari al 24%”.

Insomma l’esame della decisione autorizza l’illazione che sia stata considerata la complessiva attività svolta dal notaio nel Distretto di Vicenza nel periodo da giugno 2012 a dicembre 2013, quando aveva sede in un distretto diverso, mentre, in base alla contestazione il notaio era chiamato a rispondere solamente dell’attività riferita a quei 141 atti che il consiglio aveva ritenuto stipulati in sede impropria, non della complessiva attività notarile posta in essere a Vicenza.

Consegue quindi che c’è stata una chiara alterazione dei termini del giudizio che la corte avrebbe dovuto compiere in sede di rinvio.

Potendo in questa sede essere censurate anche gli errores in procedendo (Cass., S.U., n. 1415/2019) la ordinanza impugnata è pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà a nuovo esame dell’opposizione e liquiderà le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile, il 29 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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