Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16542 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 14231/2020 r.g. proposto da:

K.A.A.L., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Rossana Torresin, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

in Padova, Via Altinate n. 33.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata in

data 12.11.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto da K.A.A.L., cittadino del Senegal, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè minacciato da un usuraio al quale aveva chiesto denaro per l’acquisto di un natante per lo svolgimento dell’attività di pesca.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perchè la vicenda narrata rientrava in una normale controversia civilistica per la quale era stato anche citato in giudizio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Senegal, stato africano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano, non rilevando a tal fine il contratto a tempo determinato per lo svolgimento di lavoro subordinato.

2. La sentenza, pubblicata il 12.11.2019, è stata impugnata da K.A.A.L. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 158 c.p.c., in relazione al vizio di costituzione del collegio giudicante composto da un giudice ausiliario e da un giudice togato applicato.

1.1 1.2 Il motivo è infondato.

In relazione al primo profilo di censura, occorre ricordare che è intervenuta da ultimo la sentenza n. 41/2021 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dal D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 32 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della L. 28 aprile 2016, n. 57).

La Consulta ha infatti osservato che – allo scopo di evitare, nell’immediato, un pregiudizio all’amministrazione della giustizia – è possibile nell’attuale contesto normativo – che vede una riforma in progress della magistratura onoraria (D.Lgs. n. 116 del 2017), la cui completa entrata in vigore è già differita per vari aspetti al 31 ottobre 2025 (art. 32 di tale D.Lgs.) e che è attualmente oggetto di iniziative di ulteriore riforma, all’esame del Parlamento (D.D.L. n. S1516, testo unificato dei D.D.L. nn. 1438, 1555, 1582 e 1714) – dichiarare l’illegittimità costituzionale della normativa censurata nella parte in cui non prevede che essa si applichi fino al completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi contemplati del D.Lgs. n. 116 del 2017, citato art. 32. Il Giudice delle Leggi ha così riconosciuto – per l’incidenza dei concorrenti valori di rango costituzionale – una temporanea tollerabilità costituzionale, rispetto all’evocato parametro dell’art. 106 Cost., commi 1 e 2, della normativa denunciata di incostituzionalità, rimanendo – anche con riguardo ai giudizi a quibus – “legittima la costituzione dei collegi delle corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni, sopra richiamate, che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario” (così, expressis verbis, Corte Cost. n. 41/2021).

Ne consegue che il profilo di nullità della sentenza impugnata per la denunciata illegittimità di costituzione del collegio giudicante, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., deve ritenersi infondata proprio in ragione del pronunciamento della Corte Cost. da ultimo ricordato.

1.3 Del pari infondata deve essere considerata l’ulteriore censura di irregolare costituzione del collegio giudicante in quanto integrato da un giudice non specializzato del distretto della corte di appello e collocato a rotazione nel collegio nelle materie di protezione internazionale, posto che il giudice integrante il collegio è un magistrato togato appartenente al distretto della corte di appello e per il quale non è dato comprendere il profilo di illegittimità denunciato, potendo in realtà il collegio di corte di appello essere integrato anche da altri magistrati togati appartenenti al distretto e non essendo rilevabile alcuna vizio di costituzione del giudice denunciabile ai sensi dell’art. 158 c.p.c..

Del resto, è affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte quella secondo cui la irregolare costituzione del giudice si determina solo nelle ipotesi in cui vi sia un difetto così grave da rivelare la totale carenza di legittimazione del giudice o dei singoli componenti del collegio, ovvero la loro assoluta inidoneità a far parte di un organo giurisdizionale (Cass. Sez. U., Sentenza n. 15342 del 12/06/2018).

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a e b, e comma 5 e comunque inosservanza dei criteri legali di valutazione della credibilità.

2.1 Il motivo, per come formulato, è inammissibile.

Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, una inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni che invece è inibito al giudice di legittimità.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b, in relazione alla omessa motivazione in ordine alla invocata protezione sussidiaria.

Anche tale censura è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi della motivazione impugnata laddove fonda il diniego della richiesta di protezione internazionale, compresa quella sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b, sulla complessiva valutazione di non credibilità del racconto.

4. Con il quarto motivo si deduce vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine al diniego della richiesta protezione umanitaria.

4.1 Il motivo non supera anch’esso il vaglio di ammissibilità posto che lo stesso è volto a sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione in fatto dei presupposti applicativi dell’invocata protezione umanitaria, con particolare riferimento al profilo dell’integrazione sociale del richiedente.

5. Il quinto mezzo denuncia violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in relazione alla revoca del beneficio del patrocinio a spese dello stato.

La censura è inammissibile alla luce della recente sentenza delle S.U. di questa Corte n. 4315 del 2020, nella quale è stato affermato che il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all’interno del provvedimento di merito) anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d’impugnazione, ovvero l’opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 ed D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.. E’ escluso, anche in questa ipotesi, che della revoca irritualmente disposta dal giudice, nel provvedimento che decide sul merito della domanda (o delle domande) proposta dalla parte, possa essere investita la Corte di Cassazione in sede di ricorso avverso la decisione, essendo necessario ricorrere alla sequenza procedimentale sopra delineata (cfr. anche Sez. 1, Ordinanza n. 16117 del 28/07/2020).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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