Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16542 del 05/07/2017
Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017), n. 16542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1267/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio D’Adamo,
elettivamente domiciliato in Roma al viale Giulio Cesare n. 14
presso lo studio dell’Avv. Gerardo Romano Cesareo, per procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 333/2/10 depositata il 12 novembre 2010.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 giugno
2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
In relazione all’imposta di registro pagata da I.G. per l’acquisto di un alloggio ex INAIL in data 21 giugno 2007, l’Agenzia delle Entrate impugna per cassazione la sentenza d’appello che ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso di quanto versato in eccedenza, preso quale imponibile il valore catastale dell’immobile anzichè il prezzo di aggiudicazione.
Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 43, 44, 51, L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, nonchè vizio di motivazione, per aver il giudice d’appello disapplicato la base imponibile del prezzo di aggiudicazione malgrado l’acquisto fosse avvenuto in asta pubblica.
Il ricorso è infondato: alla luce di Corte Cost. 23 gennaio 2014, n. 6, la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, attribuisce anche all’acquirente in asta pubblica (ove si tratti di acquisto non professionale di immobile abitativo) la facoltà di chiedere che l’imponibile di registro sia costituito dal valore catastale tabellare, in deroga al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44 (Cass. 11 aprile 2014, n. 8623, Rv. 630674).
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017