Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16541 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29674-2017 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 11,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GIOVANNA IOPPOLO, rappresentato

e difeso da sè medesimo ex art. 86 c.p.c., unitamente all’avvocato

DOMENICO IOPPOLO;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE N. 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRILLO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza relativa al R.G. n. 1874/2015 del TRIBUNALE di

VIBO VALENTIA, depositata il 31/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere GORJAN SERGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato L.S., che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato Giovanni Caprara, con delega orale dell’avvocato

Giuseppe Grillo, difensore della resistente, che si è riportato al

controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. L.S. propose domanda, secondo il rito D.P.R. n. 150 del 2011, ex art. 14, avanti il Tribunale di Vibo Valentia per aver pagato il compenso a lui dovuto dalla spa Italfondiario in relazione all’opera professionale di difesa svolta in giudizi civili su mandato della cliente evocata.

Resistette la spa Italfondiario che rigettò la pretesa mossa dal professionista in quanto nel suo rapporto con il professionista ebbe ad agire quale mera mandataria della società titolare dei crediti, della cui esazione, mediante giudizi di accertamento ed esecutivi, fu incaricato l’avv. L..

Ad esito della trattazione, il Tribunale calabrese ebbe a rigettare la pretesa mossa dal professionista in quanto la spa Italfondiario non titolare dei crediti azionati nei vari giudizi, cui afferiva la pretesa di pagamento dell’onorario, bensì quale mera mandataria della società titolare dei crediti suddetti.

L’avv. L.S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi ed in prossimità dell’udienza ha depositato memoria difensiva.

La spa Italfondiario s’è costituita ritualmente a resistere con controricorso.

All’odierna udienza pubblica,cui la causa era stata rimessa ex art. 380 c.p.c., sentite le conclusioni del P.G. – rigetto del ricorso – e dei difensori delle parti, questa Corte ha adottato soluzione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’avv. L. s’appalesa fondato e va accolto nei limiti di motivazione.

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denunzia violazione del disposto ex artt. 702 bis e 115 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo.

Ad opinione del ricorrente il Collegio calabrese ebbe ad utilizzare per la sua decisione documentazione irritualmente presente negli atti di parte resistente posto che non risultava indicata,secondo le forme di rito, nella comparsa di risposta depositata dalla spa Italfondiario.

Inoltre il Tribunale nella sua ordinanza non ha operato cenno alle argomentazioni e documentazione proposte da esso ricorrente per contestare le avverse affermazioni e produzioni ed un tanto configurava il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 ad opinione dell’avv. L..

Con la seconda doglianza il ricorrente rileva violazione delle norme ex artt. 2230 e 1388 c.c., nonchè omessa esame di fatto decisivo, in quanto il Tribunale non ha valutato che,come da documentazione in atti,il rapporto professionale è stato sempre intrattenuto con la srl Castello Finance, prima, e con la spa Italfondiario,dopo l’incorporazione, senza che esso ricorrente fosse informato a chi pertinessero i crediti oggetto dell’attività giudiziale svolta, nè venne speso nei rapporti con esso professionista il nome del soggetto mandante,sicchè il rapporto contrattuale d’opera professionale s’era instaurato con la società resistente.

Con la terza ragione di doglianza il L. lamenta violazione della norma ex art. 91 c.p.c., in quanto,accolte le sue doglianza, risulterà vincitore e non già soccombente con ogni conseguenza in tema di disciplina delle spese di lite.

Il primo motivo di ricorso s’appalesa siccome privo di fondamento in quanto è dato pacifico che la spa Italfondiario ebbe a depositare i documenti,poi utilizzati dai Giudici calabresi, con la comparsa di risposta,la contestazione riguarda la loro mancata partita elencazione in calce alla comparsa,limitandosi la parte a citarli nel corpo delle argomentazioni difensive svolte.

Parte impugnante reputa violato il disposto ex art. 702 bis c.p.c., poichè i documenti offerti in deposito dalla parte resistente non specificatamente indicati, siccome richiesto dalla norma ex art. 163 c.p.c., comma 3, n. 5, bensì solo indicati nello svolgimento dell’argomentazioni difensive presenti nella comparsa citata.

In effetti parte impugnante non deduce tardivo deposito di documenti, bensì ritiene irregolare la modalità, utilizzata dalla parte avversaria, nella loro indicazione in quanto non fatta mediante apposito elenco, bensì nel corpo della parte motiva della scrittura difensiva.

Le norme citate, che non paiono imporre una specifica modalità di indicazione dei documenti portati a sostegno della propria difesa – per giunta a pena di loro inammissibilità, bensì solo che gli stessi siano specificatamente indicati nella scrittura difensiva senza anche dettare modalità propria d’un tanto,mentre la norma dell’art. 166 c.p.c., impone di depositarli con il fascicolo di parte nei termini di rituale costituzione.

Nella specie non viene contestato che la spa Italfondiario ebbe a depositare nei termini i documenti utilizzati – così consentendo pieno e corretto contraddittorio – ma solo che ebbe ad indicarli nel corpo dell’argomentazione difensiva sviluppata in comparsa.

Dunque anche tenuto anche conto che le disposizioni in tema sono poste a tutela del diritto di difesa – Cass. sez. 3 n 9545/10 -, l’avvenuta, nei termini di rito conoscenza, della documentazione depositata dall’avversario rende irrilevante ogni eventuale irregolarità.

Ha fondamento invece la doglianza elevata con il secondo mezzo d’impugnazione, anche se limitatamente alla denunziata violazione di regole di diritto, posto che il vizio di omesso esame di fatto decisivo denunziato risulta positivamente collegato alla mala valutazione dei dati probatori introdotti in causa dalle parti in relazione ai fatti decisivi in causa.

Il Collegio di Vibo Valentia ha rigettato la pretesa avanzata dall’avv. L. di aver pagato l’onorario per le cause patrocinate su richiesta della spa Italfondiario, ex se e quale società incorporante la srl Castello Finance – in origine incaricata del medesimo servizio -, poichè la spa Italfondiario mera titolare del ramo d’azienda comprendente il personale e i sistemi per la gestione dei credito della società sua mandante, effettiva titolare dei crediti azionati nei giudizi patrocinati dall’avv. L., sicchè la spendita del nome della mandante, da parte della società che interloquiva con il professionista, ha comportato che il rapporto professionale – e conseguente credito per il compenso – s’è costituito in capo alla società mandante, titolare dei crediti oggetto di recupero giudiziale.

Detta ricostruzione giuridica della situazione non appare corretta a questa Corte posto che, come sottolineato dal Tribunale, la spa Italfondiario non agiva quale mandataria della società titolare dei crediti da recuperare con relazione alla gestione della mera attività giudiziale affidata al professionista,bensì quale cessionaria del ramo d’azienda preposto alla gestione nel suo complesso del servizio di recupero crediti – così strutturato dalla società titolare degli stessi, originariamente la spa Intesa Gestione Crediti.

In effetti il Tribunale ricostruisce il rapporto tra la società titolare dei crediti,al cui recupero agiva professionalmente l’avv. L., e la srl Castello Finance, prima, e spa Italfondiario, poi, inquadrandolo giuridicamente nel rapporto di mandato con rappresentanza,ma non focalizza correttamente l’oggetto proprio di detto mandato, il quale si configura siccome resa del servizio completo di gestione del recupero crediti – richiesta al debitore di pagamento, riscossione del dovuto anche mediante azione giudiziaria, rapporti con i professionisti incaricati della tutela in sede giudiziaria.

Servizio, comprendente tra le sue attività esecutive – ma non si esaurisce nella stessa – anche la gestione delle liti in sede giudiziale, identificato nella figura giuridica denominata “servicing”, che risultando sussumibile nel mandato comporta anche l’applicazione del disposto ex art. 1720 c.c., in tema di dovere del soggetto mandante di rimborsare al mandatario le spese sopportate per dar esecuzione al mandato ricevuto – Cass. sez. 5 n 31122/17.

Difatti nell’espletamento del mandato affidato, ossia nella gestione – come visto – del servizio completo di recupero crediti in sofferenza,il mandatario opera nomine proprio nella confezione dei singoli atti necessari al raggiungimento dello scopo assegnatogli con il contratto di servicing, poichè detti atti preordinati all’esecuzione del mandato ricevuto e,non già, in quanto tali specifico oggetto del rapporto contrattuale evocato.

Dunque l’oggetto proprio del mandato affidato alla spa Italfondiario,nella qualità dianzi ricordata, era il servizio di riscossione dei crediti gestiti ed in titolarità della società mandante, non già di gestire in nomine alieno l’incarico affidato al professionista.

La cessione di ramo d’azienda,siccome ricorda insegnamento di questo Supremo Collegio,rimane regolata dalle norme sulla cessione d’azienda compreso il disposto ex art. 2558 c.c., – Cass. sez 1 n 31466/18, Cass. sez. 3 n 2961/13.

Di conseguenza la cessione di una articolazione dell’originaria azienda unitaria, ma avente propria autonomia funzionale – Cass. sez. L n 11247/16 – per perseguire specifico obiettivo con struttura stabile – ramo d’azienda -, comporta anche la sostituzione dell’imprenditore e la conseguenza cessione dei contratti in essere funzionali al perseguimento dell’obiettivo proprio dell’autonoma articolazione aziendale.

In questa cornice fattuale e giuridica – per come stabilito dal Tribunale – diviene irrilevante la titolarità del credito ovvero il soggetto che formalmente ebbe, in origine, a rilasciare la procura al professionista per individuare il soggetto tenuto al pagamento dell’onorario all’avvocato incaricato della lite per il recupero del credito.

Assume dirimente rilievo,invece, la natura del mandato affidato all’Italfondiario spa che va individuato non in un singolo atto, bensì nella gestione,utilizzando l’originaria articolazione aziendale predisposta dalla società titolare dei crediti esatti che divenne il ramo d’azienda ceduto alla società mandataria, per perseguire il medesimo obiettivo economico: la completa gestione el recupero crediti, che anche comprendeva la cessione dei rapporti contrattuali da (man)tenere con l’avvocato incaricato della cause,avviate in precedenza, poichè rapporti afferenti al ramo d’azienda ceduto.

Rapporti che dunque intercorrevano tra il professionista ed il soggetto cessionario del ramo d’azienda,sub entrato nel rapporto contrattuale originario in quanto la cessione dianzi ricordata strumentale all’esercizio del servizio oggetto del mandato tra la società titolare del crediti e la società dedita alla riscossione. Dunque il Giudice di merito doveva esaminare la questione e gli elementi probatori portati dalle parti nella prospettiva che la natura del mandato affidato dalla società titolare dei crediti, azionati nei giudizio patrocinati dall’avv. L., alla spa Italfondiario si compendiava nel complessivo servizio di gestione – servicing – del recupero credito,con le conseguenze dianzi evidenziate.

In tal prospettiva il Tribunale di Vibo Valentia,in altra composizione,quale Giudice di rinvio, dovrà riesaminare la questione ed anche disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità.

La terza censura non appare una doglianza avverso l’ordinanza impugnata, bensì la mera conseguenza propria della eventuale modifica della decisione di merito adottata.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo,cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia altra composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

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