Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16541 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16541

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3316-2013 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), F.A., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE PUCCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ZAULI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, (già Azienda

Ospedaliera San Salvatore di Pesaro); P.I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma

Via G. D’Arezzo n. 32, presso lo studio dell’avvocato Matteo

Mungari, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

Roberto Campisi, Paolo Campisi, giusta delega in atti;

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI ANCONA, P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale

avente causa della già AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I DI ANCONA,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO NANNINI, giusta delega in atti;

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

MISEROCCHI, giusta delega in atti;

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO BELLINI

giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

NAV SYSTEM S.P.A., SOL ET SALUS S.P.A., MULAZZANI ITALINO S.P.A,

REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimate –

Nonchè da:

NAV SYSTEM p.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43,

presso lo studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARIO GABRIELE, (MARIO) DI GIOVANNI,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), F.A. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114 B, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEEPE PUCCCI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO ZAULI, giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

e contro

UNIPOL S.P.A GIA’ COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A,

AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I ANCONA, SOL ET SALUS S.P.A., MULAZZANI

ITALINO S.P.A., AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO,

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A., REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 285/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/11/2012 r.g.n. 216/2003 e altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA;

udito l’Avvocato FABBRI ROBERTO per delega Avvocato PUCCI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato CAROLI LETIZIA per delega Avvocato CAMPISI PAOLO;

udito l’Avvocato CAROLI LETIZIA per verbale Avvocato NANNINI CARLO;

udito l’Avvocato CAROLI LETIZIA per delega Avvocato BELLINI CARLO;

udito l’Avvocato PETRONIO UGO;

udito l’Avvocato OTTI ROBERTO per delega Avvocato VINCENTI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del,

ricorso principale per quanto di ragione, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.A. e M.M. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 285 depositata il 29.11.2012 della Corte d’appello di Bologna.

2. I fatti di causa, come riassunti nella sentenza gravata, sono i seguenti: il sig. M.L., dipendente della società Nav System srl, il giorno 19 giugno 1998, mentre lavorava all’interno di un cantiere in (OMISSIS) e stava eseguendo opere di impermeabilizzazione del manto di copertura di un capannone in prossimità di un lucernaio, precipitava a terra da un’ altezza di circa cinque/sei metri. L’infortunio avveniva all’interno di un cantiere edile della società Mulazzani Italino spa che aveva acquisito il relativo appalto, provvedendo poi a sub appaltare alla società Nav System i lavori di impermeabilizzazione della copertura del capannone. A seguito di tale gravissimo infortunio il M.L. veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di (OMISSIS) ed immediatamente dopo, nella stessa giornata, trasportato presso il Reparto di (OMISSIS) dell’ospedale Umberto I di (OMISSIS) di Ancona. Dopo vari giorni di ricovero si manifestava una tetraplegia causata da una frattura a livello di colonna vertebrale nel passaggio cervico – dorsale frattura della C7 con lussazione su D1. Veniva, quindi, dimesso a fare tempo dal 20 luglio 1998 e ricoverato presso la casa di Cura Sol et Salus di (OMISSIS). Veniva, quindi, in diverse occasioni ricoverato presso l’Ospedale di (OMISSIS) (a seguito di arresti cardiaci), presso il Reparto di (OMISSIS) dell’Ospedale di (OMISSIS), presso l’ospedale Maggiore di (OMISSIS) per essere nuovamente ricoverato presso la Casa di Cura Sol et Salus di (OMISSIS) dove decedeva in data (OMISSIS) per arresto cardiocircolatorio.

Con ricorso al Tribunale di Forli quale Giudice del Lavoro, la moglie sig.ra F.A., che agiva sia in proprio che quale rappresentante del figlio, allora minore, M.M., chiedeva che venisse accertata la responsabilità della società Nav System e della (OMISSIS) di Ancona, con condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, sia in proprio sia iure hereditatis. L'(OMISSIS) di Ancona veniva estromessa e veniva chiamata in causa l’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona. A seguito di chiamata in causa, si costituiva Unipol s.p.a. (compagnia assicuratrice della società Nav System) che, tra l’altro, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa: della società Mulazzani Italino s.p.a, quale società che aveva sub appaltato alla società Nav System le opere di impermeabilizzazione sopra ricordate; dei medici dott.ri D.A., P.T., N.S., B.G., V.M., S.L. e R.M.A., quest’ultima quale neurochirurgo addetta all’operazione eseguita in data (OMISSIS) subito dopo il ricovero presso l’ospedale di Ancona; il dott. (OMISSIS) quale radiologo presso tale ospedale e tutti gli altri quali medici del reparto di rianimazione dell’Ospedale Umberto I di Ancona. Su richiesta, accolta, di questi ultimi venivano chiamate in causa: le compagnie di assicurazioni Duomo e Winthertur ( R.), Axa ( D.) e Assitalia ( N.); la Casa di Cura Sol et Salus s.p.a.; l’Azienda ospedaliera San Salvatore di (OMISSIS) venivano, infine, chiamate in causa le compagnie di assicurazione Reale Mutua di Assicurazioni (per la società Mulazzani) ed Assitalia per la Casa di Cura Sol et Salus.

Il Giudice del Lavoro di Forlì, all’esito dell’ espletata attività istruttoria (acquisizione di documenti, prove orali, espletamento di c.t.u. medico legale) decideva la causa con la sentenza n. 572/02 con la quale, rilevato che le parti ricorrenti avevano proposto ritualmente le proprie domande solo nei confronti della società Nav System e nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Umberto I (OMISSIS) di Ancona, estrometteva la Casa di Cura Sol et Salus di (OMISSIS) e l’Azienda ospedaliera San Salvatore di (OMISSIS). In ordine ai sanitari, ricordava che non era emerso alcuno specifico addebito nei loro confronti, con conseguente rigetto della domanda avanzata dalla società Unipol s.p.a. nei loro confronti e condanna alla rifusione delle spese processuali in favore degli stessi e delle compagnie di assicurazione Duomo e Wintenthur per R., Axa per D. e Assitalia per N..

In ordine alla posizione della società Mulazzani, ricordava che il contratto di subappalto Nav System/Mulazzani (avente per oggetto l’impermeabilizzazione del tetto del capannone di (OMISSIS)) prevedeva espressamente la responsabilità esclusiva di Nav System in ordine al rispetto delle leggi antinfortunistiche nel cantiere posto che, trattandosi di competenze specialistiche e molto settoriali, l’azienda che esegue quel tipo di lavori è in grado di meglio comprendere i profili di rischio ipotetico dei propri dipendenti (con richiamo agli artt. 2, 12, 13, 17 del contratto tra le parti).

Riteneva poi che la responsabilità dell’infortunio subito dal M. fosse da addebitarsi in via esclusiva alla società Nav System in quanto al momento di tale infortunio egli non indossava la cintura di sicurezza. Considerato che la disposta CTU aveva concluso nel senso che per le lesioni riportate il M. poteva, se adeguatamente curato, riportare una lesione permanente pari al 50% condannava Nav System alla rifusione del danno biologico e del danno morale in tale percentuale, escludendo il danno patrimoniale coperto dall’Inail, quantificando all’attualità il danno biologico in Euro 202.174,31 ed il danno morale in Euro 121.304,58 (pari al 60% del danno biologico), con interessi legali dalla sentenza al saldo. Condannava, quindi, sia la società Nav System che la compagnia Unipol al pagamento di tali somme, in favore dei ricorrenti, ciascuno per la relativa quota ereditaria, detratti i trecento milioni di lire versati in corso di causa da Unipol. Affermava poi la responsabilità dell’ Azienda ospedaliera Umberto I di (OMISSIS) di Ancona, in considerazione della responsabilità medica professionale della struttura sanitaria per l’aggravamento della lesione traumatica iniziale in danno neurologico, tale da comportare una condizione di totale paraplegia con invalidità al 100%. Quantificava, sempre all’attualità, un danno biologico per l’invalidità dal 51 al 100% pari ad Euro 261.637,34 ed un danno morale pari ad Euro 156.982,40 (pari al 60% del danno biologico), con condanna di tale parte anche al pagamento degli interessi legali su tali somme dalla sentenza al saldo.

3. Proponevano appello principale avverso tale decisione F. e M. e appello incidentale Nav System s.p.a., la Compagnia assicuratrice Unipol assicurazioni s.p.a., l’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona, Mulazzani Italino s.p.a., Sol et salus s.p.a..

La Corte d’appello di (OMISSIS), in accoglimento dell’appello proposto dalla società Nav System, recependo le conclusioni della disposta c.t.u. dichiarava che i postumi invalidanti permanenti totali subiti dal defunto M.L. erano da attribuirsi per la percentuale di 1/3 alla società Nav System e per la restante percentuale di 2/3 all’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona. In parziale accoglimento degli appelli proposti dalla società Nav System e dalla Compagnia Assicuratrice Unipol, nonchè dall’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona, rideterminava il danno patito dal de cuius con valutazione equitativa, tenendo conto dello scarto tra vita sperata e durata effettiva della stessa, e condannava la predetta Nav System a corrispondere alle parti appellanti principali la somma complessiva di Euro 70.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da tale data al saldo, con condanna della Compagnia Assicuratrice Unipol a tenere indenne e manlevata la predetta società Nav System; condannava poi l’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona a corrispondere alle parti appellanti principali la somma di Euro 140.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione, con condanna delle parti ricorrenti appellanti principali F.A. e M.M. alla restituzione delle somme eventualmente percepite, in esecuzione della sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto a quanto liquidato, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Confermava nel resto l’impugnata sentenza.

4. Il ricorso principale di F.A. e M.M. censura la sentenza in base a 20 motivi. E’ stato dichiaratamente proposto avverso Nav System s.p.a, Unipol s.p.a., Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona, Sol et Salus s.p.a. e, a titolo di mera litis denuntiatio, Mulazzani Italino s.p.a, Azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro, Generali Assicurazioni s.p.a., Reale Mutua Assicurazioni s.p.a.;

5. Hanno resistito con controricorso Nav System s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a quattro motivi, l’Azienda ospedaliera universitaria ospedali riuniti di Ancona, quale avente causa della già Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona, l’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche Nord, già Azienda ospedaliera San Salvatore di (OMISSIS), Unipol assicurazioni s.p.a. e Assicurazioni generali s.p.a..

Sol et Salus s.p.a., Mulazzani Natalino s.p.a. e Reale mutua assicurazioni s.p.a. sono rimaste intimate. F.A. e M.M. hanno depositato controricorso avverso il ricorso incidentale di Nav System. F. e M., Nav System s.p.a., Unipol Assicurazioni s.p.a., Azienda ospedaliera ospedali riuniti Marche Nord, Azienda ospedaliera universitaria ospedali riuniti di Ancona e Assicurazioni Generali s.p.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Esame del ricorso principale.

1. I motivi del ricorso principale sono stati così epigrafati:

1.1. Violazione di plurime disposizioni in tema di estensione automatica della domanda: artt. 106, 112 e 269 c.p.c., nonchè dei principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., sulla ragionevole durata dei processi nonchè 6, 13 e 17, della Convenzione di Roma sull’equo ed effettivo processo e 47 della Carta di Nizza sulla necessità di concentrazione processuale e di giustizia reale e non formale.

1.2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione al contenuto di una domanda di garanzia, in subordine, omessa motivazione in ordine al contenuto esatto della chiamata in causa da parte dei medici della casa di cura Sol et Salus; in ulteriore subordine, error in procedendo rilevante ex art. 360 c.p.c., n. 4, comportante nullità della sentenza.

1.3. Violazione di plurime disposizioni in tema di estensione automatica della domanda: artt. 106, 112 e 269 c.p.c..

1.4. Error in procedendo ed omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 112 c.p.c..

1.5. Error in procedendo, nullità della sentenza di seconde cure nella parte in cui ha ritenuto sussistente un giudicato interno rilevante ex art. 324 c.p.c., erronea e difettosa interpretazione degli atti di causa, violazione di diritti costituzionali e fondamentali.

1.6. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c..

1.7. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

1.8. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia circa una domanda comunque da reputarsi implicitamente proposta; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

1.9. Giudicato esterno: la decisione penale: morte come conseguenza delle lesioni: violazione e/o falsa applicazione art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; in subordine, error in procedendo e nullità della sentenza per omesso rilievo del giudicato esterno; in ulteriore subordine omessa motivazione circa un punto rilevante e decisivo della controversia.

1.10. Danno morale del defunto liquidato in via frazionata; violazione degli artt. 2059 e 2056 c.p.c..

1.11. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059 e 2043 c.c..

1.12. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2059, 2056 e 2043 c.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Bologna, nel determinare, come criterio iniziale, il danno biologico astrattamente spettante al M.L., non ha applicato le tabelle milanesi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, soprattutto con riferimento ai principi costituzionali di eguaglianza e di non discriminazione.

1.13. Vizio di ultrapetizione per riduzione d’ufficio del quantum a titolo di danno biologico in difetto di specifico motivo delle controparti; error in procedendo; violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e conseguente nullità della sentenza.

1.14. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., sempre sulla questione del danno biologico e morale posto alla base del calcolo della Corte di merito.

1.15. In ordine al danno morale del defunto, violazione in ogni caso degli artt. 2056 e 2059 c.c., in relazione al concreto criterio impiegato in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione di diritti assoluti e costituzionali alla salute e alla vita.

1.16. Error in procedendo; violazione dell’art. 112 c.p.c.; vizio di ultra petizione; nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

1.17. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

1.18. Violazione dell’art. 2697 c.c., in tema di onere della prova di avere adempiuto la sentenza di condanna di prime cure.

1.19. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 41 c.p..

1.20. Violazione di diritti fondamentali ed assoluti ed in particolare gli articoli della Carta di Nizza: 1, (dignità umana), 2 (diritto alla vita), 3 (diritto all’integrità della persona), 7 (rispetto della vita familiare), 9 (diritto alla costituzione e mantenimento della famiglia), 20 (uguaglianza di fronte alla legge), 31 (non discriminazione), 34 (sicurezza sociale), 35 (protezione della salute), 47 (diritto ad un equo ed effettivo processo da realizzarsi entro termini ragionevoli), 52, 53 e 54 (portata ed influenza dei diritti garantiti), anche ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. I primi quattro motivi del ricorso attingono la sentenza della Corte d’appello laddove ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto inammissibile la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della casa di cura Sol et Salus essi non sono fondati, per i rilievi che seguono.

2.1. La Corte d’appello in proposito ha rilevato che la suddetta casa di cura era stata chiamata in causa su istanza dei medici in servizio presso l’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona in via di manleva in relazione alle pretese economiche avanzate nei loro confronti dalla difesa di Unipol s.p.a., compagnia assicuratrice della società Nav System e che la domanda nei suoi confronti da parte dei ricorrenti era stata proposta solo dopo il deposito della relazione peritale di primo grado. Il riferito sviluppo processuale impediva ad avviso della Corte d’appello che potesse ritenersi ritualmente formulata la domanda anche nei confronti della suddetta casa di cura e che potesse trovare applicazione il principio dell’automatica estensione del contraddittorio prevista nell’ipotesi di chiamata in causa di un terzo per comunanza di causa, ritenuta eterogenea dalla Corte felsinea.

2.2. La sentenza della Corte territoriale non viene efficacemente contestata sotto il primo profilo, risultando la tardività della proposizione della domanda nei confronti di soggetto non inizialmente evocato ad opera dei ricorrenti, operata solo in sede di conclusioni e quindi in contrasto con le preclusioni previste, nel rito del lavoro, dagli artt. 414, 416 e 420 c.p.c., volte a garantire le esigenze del contraddittorio e del diritto di difesa.

2.3. In merito al secondo aspetto, la parte ricorrente richiama la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. ex aliis Cass. n. 5400 del 05/03/2013, n. 5057 del 03/03/2010, n. 1522 del 26/1/2006, n. 15563 del 11.8.2004, n. 6771 del 10.5.2002), secondo la quale nell’ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, la domanda di quest’ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell’ambito di un rapporto oggettivamente unico, l’individuazione del soggetto effettivamente obbligato.

2.4. Occorre tuttavia parimenti qui ribadire il principio, reiteratamente affermato da questa Corte (Cass. n. 1748 del 28/01/2005, n. 13131 del 01/06/2006, n. 25559 del 21/10/2008, n. 13374 del 08/06/2007, n. 1693 del 23/01/2009, n. 12317 del 07/06/2011), secondo il quale l’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell’attore, in ragione del fatto che il terzo s’individui come unico obbligato nei confronti dell’attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l’obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l’attore in alternativa rispetto a quella individuata dall’attore), ma ferma restando, in ragione di detta duplice alternatività, l’unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall’attore come “causa petendi” ed in particolare, ove l’azione dell’attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l’attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell’affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l’attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, in ragione del diverso rapporto richiamato, il rilievo dalla responsabilità invocata dall’attore con la domanda introduttiva della lite; e in questo secondo caso resta ferma l’autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo.

2.5. Passando a calare i principi enunciati alla fattispecie in esame, dal passaggio della comparsa di costituzione dei medici chiamati in causa, riportato a pagina 55 del ricorso, si evince che gli stessi avevano denegato la propria responsabilità, assumendo che la stessa si fosse verificata per cause sopraggiunte e tutte di per sè sole atte a determinare il luttuoso evento; da ciò facevano discendere la chiamata in causa della casa di cura Sol et salus, per essere da questa garantiti dalla domanda attrice e per svolgere nei suoi confronti la domanda riconvenzionale e l’azione di regresso per le somme che fossero poste a loro carico nella denegata ipotesi di responsabilità solidale e concorsuale.

Nel caso, l’estensione automatica della domanda era quindi preclusa, considerato che il titolo in base al quale la casa di cura veniva chiamata a rispondere del decesso era diverso rispetto a quello per il quale lo stesso evento era addebitato ai medici, essendo stato effettuato il ricovero nella casa di cura in periodo successivo rispetto a quello presso la struttura ove i medici operavano e quindi (in ipotesi) per effetto di una diverso rapporto, dal quale era derivata una serie causale autonoma rispetto a quella derivata dal comportamento colposo addebitato ai medici.

2.6. Nè alcuna violazione di principi fondamentali desumibili dalla normativa sovranazionale può individuarsi nella preclusione dell’esame in questo giudizio della domanda proposta nei confronti di Sol et Salus, che è coerente con la domanda che i ricorrenti hanno inizialmente proposto e dipende quindi dalla loro scelta processuale.

3. Con i motivi 5 6 e 7 e 19, i ricorrenti principali attingono la sentenza della Corte territoriale laddove ha ritenuto che non avesse formato oggetto di appello la statuizione del primo giudice che aveva escluso alcuna responsabilità della società Nav System e dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona in ordine al decesso del Signor M., avvenuto il (OMISSIS), “a notevole distanza di tempo sia dall’infortunio sia dal momento delle sue dimissioni dalla struttura ospedaliera anconetana”.

3.1. Neppure i suddetti motivi sono fondati.

E difatti, occorre rilevare l’inidoneità del contenuto del ricorso in appello riportato alle pagine 62 e seguenti del ricorso per cassazione a sconfessare l’affermazione della Corte territoriale. Ivi si ripropongono infatti in modo generico le argomentazioni già formulate nel ricorso introduttivo oppure attinenti alle modalità di liquidazione del danno, senza individuare specificamente i passaggi della sentenza di primo grado che si intendeva censurare – nè in particolare formulare alcun riferimento alla sentenza di primo grado laddove aveva escluso il nesso causale tra il decesso e il fatto degli indicati convenuti e senza formulare delle opzioni alternative, come imposto dall’art. 342 c.p.c., in tema di specificità dei motivi d’appello.

La mancata impugnazione della sentenza laddove aveva ritenuto l’interruzione del nesso causale tra la condotta di Nav System e dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona ed il decesso del signor M. precludeva quindi ogni successiva valutazione nel giudizio di secondo grado sulla medesima questione.

4. L’ottavo motivo attinge la sentenza della Corte d’appello nella parte in cui ha negato il riconoscimento del danno morale e biologico patito da F.A. e da M.M. iure proprio, in quanto tali voci di danno erano state correlate causalmente negli atti introduttivi con il decesso del signor M., non addebitabile alla Nav System e all’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona.

4.1. Il motivo così come formulato è inidoneo a vincere le argomentazioni della Corte territoriale, in quanto l’affermazione che i danni dovevano intendersi riferiti non solo al decesso del M., ma anche implicitamente al periodo della sua agonia, è contraddetta dalla formulazione delle conclusioni rassegnate sia in primo grado che in appello, riportate in particolare alle pagine 80, 81 e 82 del ricorso, chiaramente riferite al tragico decesso del congiunto. Nè può ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda di danno per il decesso quella di danno per le sofferenze determinate dall’agonia del congiunto, in quanto trattasi di fatti ontologicamente distinti ed in relazione ai quali, secondo quanto emerso nel giudizio, rileva anche una diversa sequenza causale.

5. Il motivo n. 9 attinge la sentenza della Corte d’appello laddove ha ritenuto precluso per intervenuto giudicato il riesame della questione avente ad oggetto la responsabilità dei medici operanti all’interno dell’Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona, nei confronti dei quali il giudice di primo grado aveva escluso ogni responsabilità.

Si lamenta che la Corte non abbia valorizzato il giudicato costituito dalla sentenza numero 471 del 2006 del Tribunale penale di Rimini, prodotta con la memoria di costituzione in appello da Nav System s.p.a., nella quale i medici dell’ospedale di Ancona erano stati ritenuti responsabili per colpa medica, per aver cagionato la morte di M.L..

5.1. Il motivo non è fondato.

Il giudicato interno determinato dalla mancata impugnazione della pronuncia del primo giudice che aveva rilevato l’assenza di responsabilità dei medici ospedalieri di Ancona nel decesso del lavoratore si è infatti formato anteriormente alla formazione del giudicato penale, considerato che la sentenza gravata nel presente procedimento, secondo quanto si ricava dall’intestazione della sentenza della Corte d’appello, è del 20.12.2002, mentre il giudicato penale sarebbe costituito dalla sentenza del Tribunale penale di Rimini n. 471 del 2006. Correttamente la Corte d’appello ha quindi ritenuto di non poterne tenere conto, in quanto l’esame della specifica questione era ormai precluso nel giudizio di secondo grado, nel quale peraltro neppure i suddetti medici erano stati evocati, come si ricava dall’intestazione della sentenza. Nel senso dell’impossibilità di dare rilievo al giudicato esterno quando esso afferisca ad una questione il cui esame è reso precluso dallo sviluppo processuale, v. da ultimo Cass. n. 2411 del 08/02/2016, in tema di limiti del giudizio di rinvio.

7 L’11^ motivo censura la sentenza della Corte d’appello laddove ha ritenuto che il danno biologico dovesse calcolarsi con riferimento non alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva.

7.1. Il motivo non è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata nell’affermare che la morte del soggetto offeso, anche se avvenuta dopo un apprezzabile intervallo di tempo dalle lesioni subite, non consente di ritenere maturato a suo favore un diritto di credito da danno biologico “consolidato” (da liquidarsi “come se” fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita), sicchè il credito trasmissibile agli eredi è esclusivamente quello da danno biologico subito per l’effettiva durata della sopravvivenza (Cass. n. 29191 del 12/12/2008, n. 22338 del 24/10/2007, n. 23739 del 14/11/2011, n. 13331 del 30/06/2015).

8. Il 10^, 12^, 13^, 14^ e 15^ motivo attingono la sentenza della Corte territoriale laddove ha ritenuto congrua la liquidazione del danno morale patito dal signor M., effettuata dal giudice di primo grado nella misura del 60% del danno biologico dallo stesso sofferto, ed ha utilizzato per la liquidazione del danno biologico un criterio equitativo, discostandosi dalle tabelle milanesi utilizzate dal primo giudice, senza che alcuna censura relativamente alla determinazione del danno biologico con riferimento alle tabelle di Milano fosse stata proposta dalle controparti.

8.1. Tali motivi sono fondati.

La Corte territoriale ha in effetti ritenuto che il metodo cosiddetto equitativo puro, con valutazione al momento del decesso del Signor M., fosse l’unico che appariva garantire una liquidazione maggiormente corrispondente al vero rispetto a metodi di calcolo fondati su di una valutazione basata su parametri predeterminati. Ha così determinato l’importo complessivo a titolo di danno biologico permanente pari ad Euro 500.000, diminuendolo poi del 75%, tenendo conto sia dello scarto notevole tra vita effettiva e aspettative di vita, sia delle circostanze tutte che hanno caratterizzato il caso concreto, così pervenendo ad un importo di Euro 125.000, cui ha aggiunto la percentuale stabilita per il danno morale, ottenendo l’importo di Euro 200.000, che ha aumentato, in relazione al peculiarità del caso concreto, ad Euro 210.000, ripartiti tra Nav System e Azienda ospedaliera Umberto I di Ancona nella misura di un terzo alla prima e due terzi alla seconda.

Tale ragionamento contrasta tuttavia con la giurisprudenza di questa Corte, che, a partire dalla sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011, ha enunciato il principio per cui, “nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c., deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono”.

I ricorrenti principali sono quindi nel vero allorchè ricordano che le tabelle uniformi adottate dal Tribunale di Milano sono state indicate da questa Corte come il parametro equitativo preferibile, in linea generale, per la liquidazione del danno alla salute, ove la legge non disponga altrimenti (Cass n 5243 del 06/03/2014, n. 23778 del 2014, n. 24205 del 2014). Nel caso, la Corte felsinea avrebbe quindi dovuto in primo luogo individuare quale fosse il risarcimento riconoscibile sulla base delle tabelle milanesi, considerate quale parametro per la valutazione equitativa del danno biologico, operando in relazione ad esse tutte le riparametrazioni necessarie onde adeguare la liquidazione alla gravità del danno del caso concreto e tenendo conto della durata effettiva della vita del de cuius. Solo qualora tale valutazione non avesse dato un risultato soddisfacente, le necessità di personalizzazione avrebbero potuto consentire di discostarsi da quanto risultante all’esito dell’applicazione delle suddette tabelle.

8.2. In merito al danno morale, occorre poi rilevare che, sebbene esso non costituisca un’autonoma posta di danno diversa da quella relativa al c.d. danno biologico, entrambi essendo riconducibili al più ampio concetto di danno non patrimoniale, purtuttavia all’esito di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali può procedersi ad un’autonoma risarcibilità dello stesso, secondo gli arresti della più recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 11851/15 e n. 7766 del 2016) che, in sostanziale contrario avviso rispetto a Cass. S.U. n. 26972/08, ammette un’autonoma risarcibilità del danno morale – ove ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato – distinto da quello biologico, al di fuori degli automatismi previsti per le lesioni c.d. micro permanenti di cui del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, (il cui comma 3, consente soltanto, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, un aumento dell’importo liquidato per il danno biologico in misura non superiore ad un quinto).

Solo all’esito della corretta quantificazione del danno biologico, la Corte avrebbe dunque potuto procedere anche all’autonoma valutazione del danno morale, ritenendo che gli automatismi correlati all’applicazione delle tabelle rendessero il risultato conseguito inadeguato alle molteplici dimensioni della sofferenza patita.

9. Restano assorbiti i motivi dal 16 al 19, che attingono la sentenza della Corte d’appello laddove ha statuito l’obbligo degli appellanti principali di restituire quanto eventualmente percepito in eccedenza in esecuzione della sentenza di primo grado, nonchè il motivo n. 20 che, peraltro limitandosi all’indicazione di plurime disposizioni della carta di Nizza – che non ha effetto diretto nei rapporti tra privati – e di principi costituzionali, critica in sostanza l’ammontare del risarcimento come riconosciuto dalla Corte territoriale.

2. Esame del ricorso incidentale.

1. Come primo motivo, Nav System deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., art. 40 c.p., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

Contesta la sentenza della Corte d’appello laddove non ha ritenuto di disporre il confronto fra i testi B. e G., che era stato richiesto con il ricorso in appello, onde acclarare la tesi – propugnata dalla società – di oscurità della dinamica dell’infortunio.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello si è espressamente pronunciata in ordine alla non necessità di disporre il confronto, rilevando che era circostanza incontestata in causa che il M. si trovasse sulla sommità dell’immobile sito in (OMISSIS) per dare esecuzione al contratto di subappalto stipulato tra la società Mulazzani e la società Nav System e che mentre era intento a tale attività, egli fosse caduto al suolo da un’altezza di svariati metri, non risultando indossare al momento di tale infortunio alcuna cintura di sicurezza; ciò ad avviso della Corte escludeva la necessità di approfondire l’indagine con riferimento a deposizioni che sostanzialmente avevano riferito di non aver avuto visione diretta della dinamica dell’infortunio. La censura chiede quindi in sostanza una nuova valutazione del materiale probatorio ed una rinnovazione del giudizio che spetta al giudice di merito, con richiesta che risulta inammissibile in sede di legittimità, specie considerato che al presente giudizio si applica ratione temporis la formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal D.L. del 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. del 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito.

2. Come secondo motivo, la ricorrente incidentale lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043, 1218 e 2087 c.c., e degli artt. 42 e 43 c.p. e art. 41 c.p., comma 2, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo. Sostiene che la Corte d’appello non avrebbe sufficientemente valorizzato la deposizione del teste B., che aveva riferito in ordine alla dotazione da parte di Nav System di cinture di sicurezza, e C., che aveva parimenti riferito di verificare il rispetto delle misure di sicurezza quando si trovava in cantiere.

2.1. Anche tale motivo è inammissibile, per le stesse considerazioni sopra rilevate ed in quanto la Corte ha specificamente valutato tali circostanze, argomentando che compito fondamentale del datore di lavoro non è solamente quello di mettere a disposizione dei propri dipendenti la dovuta attrezzatura antinfortunistica, ma anche di vigilare che la stessa venga utilizzata debitamente e correttamente da parte del dipendente, il che nel caso in esame non risulta essere avvenuto.

3. Come terzo motivo, la ricorrente incidentale deduce violazione e/o falsa applicazione art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c., (giudicato esterno) nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo e lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del giudicato esterno che si era formato con riguardo alla sentenza n. 471 del 2006 del Tribunale penale di Rimini (allegata al fascicolo di Nav System nell’appello incidentale) che aveva conclamato l’insussistenza di qualsiasi responsabilità in capo alla società e nello specifico di N.R. e Pasolini Gabriella, rispettivamente presidente e vicepresidente.

3.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello alla pg. 28 della sentenza gravata ha valutato l’effetto del giudicato costituito dalla sentenza n. 471 del 2006 del Tribunale di (OMISSIS) solo sotto il profilo dell’assoluzione di Mulazzani Italino e Mulazzani Fabio, non in relazione alla posizione ivi parimenti contemplata di N.R. e P.G..

La soluzione è corretta, considerato che in relazione alle ulteriori posizioni cumulativamente esaminate nel processo penale non risultano essersi verificati i presupposti cui l’art. 652 c.p.p., che costituisce un’eccezione al principio di separazione dei giudizi penale e civile e la cui ricorrenza deve quindi essere rigorosamente accertata (Cass. S.U. n. 1768 del 2011). La norma infatti subordina (per effetto della modifica introdotta dalla L. 27 marzo 2001, n. 97) l’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio di danno al fatto che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e salvo che non abbia esercitato l’azione in sede civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., comma 2. Ed in effetti, le conclusioni delle parti civili F. e M.M. sono state rassegnate nel processo penale solo nei confronti dei signori Mulazzani e non di altri, mentre nei confronti di Nav System gli stessi avevano proposto (ben anteriormente alla sentenza penale) l’azione civile in corso.

4. Come quarto motivo, la ricorrente incidentale deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo e lamenta che la Corte d’appello non abbia tenuto conto del concorso di colpa del lavoratore con un ragionamento che appare generico ed insufficiente.

4.1. Anche tale motivo sollecita una nuova valutazione delle medesime risultanze istruttorie, inammissibile per i motivi già sopra esplicitati.

3 Conclusioni.

1. In definitiva, devono essere accolti i motivi n. 10, 12, 13, 14 e 15 del ricorso principale, assorbiti i motivi nn. 16, 17, 18 e 20 e rigettati gli altri motivi del ricorso principale, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

2. Il ricorso incidentale dev’essere rigettato.

In considerazione della data di notifica del ricorso incidentale, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. del 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte accoglie i motivi n. 10, 12, 13, 14 e 15 del ricorso principale, dichiara assorbiti i motivi nn. 16, 17, 18 e 20 e rigetta gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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