Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16541 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16541 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17445-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO – DIREZIONE REGIONALE
CAMPANIA E BASILICATA, in persona del Direttore pro tempore
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BOCCIA SILVIA, BOCCIA BELINDA;
– intimate –

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso la sentenza n. 172/1/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 26/04/2010,
depositata il 28/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 17445 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17445/11

Ricorrente: agenzia territorio
Intimate: Belinda e Silvia Boccia

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 172/01/10, depositata il 28
aprile 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Belinda e Silvia Boccia, relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di loro proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di
classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere
l’interessata nella condizione di approntare un’adeguata difesa,
mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come
pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre
erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo
contraddittorio con la parte. Le due Boccia non si sono costitu .
te.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norm
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dalla stessa contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di
cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali addotte come
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta mot a in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo e quarto motivi la ricorrente denunzia
violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva delle intimate.
P.Q.M.
2

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

3

La Corte
Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il l giugno 2013.

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