Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16540 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 14/07/2010), n.16540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33420/2006 proposto da:

SWAN TOUR S.R.L., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DON MINZONI 9, presso lo

studio dell’avvocato AFELTRA Roberto, che la rappresenta e difende,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5564/2003 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/11/2005 R.G.N. 8738/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/03/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato AFELTRA ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per accoglimento per quanto di

ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da Swan Tours s.r.l. avverso la sentenza di prime cure che aveva condannato società al pagamento, a favore di T.S., di una somma, non indicate in sentenza, a titolo di differenze retributive.

Per la cassazione di tale sentenza, depositata in data 22 novembre 2005, proponeva ricorso Swan Tours s.r.l. affidato a due motivi.

T.S. è rimasta intimata.

Fissata la discussione in camera di consiglio, il Collegio, ritenuto che mancassero, nella fattispecie i relativi presupposti, rimetteva la causa in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminato il profilo della tempestività della notifica del ricorso per cassazione, consegnato all’ufficiale giudiziario in data 22 novembre 2006, e quindi a un anno esatto dalla pubblicazione della sentenza, con richiesta di notifica alla controparte presso il difensore di appello presso il quale essa aveva eletto domicilio. Risulta in atti che nello stesso giorno l’ufficiale giudiziario stilò una relazione di notifica negativa in quanto il difensore risultava trasferito ad altro indirizzo. Il giorno 7 dicembre 2006 il ricorso fu nuovamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica al nuovo indirizzo e venne correttamente notificato lo stesso giorno.

Le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (cfr. Cass. S.U. 18 febbraio 2009 n. 3818) hanno precisato che, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale. Hanno aggiunto le Sezioni Unite che all’onere di verificare anteriormente alla notifica dell’impugnazione presso l’albo professionale il domicilio del procuratore presso il quale notificare l’impugnazione corrisponde l’assunzione da parte del notificante del rischio dell’esito negativo della notifica richiesta in un domicilio diverso da quello effettivo e sono manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità sollevati rispetto ad essi per l’impossibilità che ne deriverebbe al notificante di fruire per l’intero dei termini di impugnazione, sia perchè l’effettività della tutela del diritto di agire e di difendersi nel processo è assicurata nelle forme e nei limiti ragionevolmente previsti dall’ordinamento processuale e sia in quanto l’accertamento del domicilio effettivo del procuratore risultante dall’albo professionale nessun significativo pregiudizio temporale può comportare alla parte, considerata che l’agevole consultazione degli albi e, in particolare, la loro attuale informatizzazione ed accessibilità telematica. Inoltre la possibilità che la notifica dell’impugnazione, nonostante l’erronea indicazione del domicilio del procuratore, possa completarsi per la diligenza dell’ufficiale giudiziario nel ricercare il destinatario, non vale ad escludere il collegamento causale tra l’eventuale esito negativo di essa e l’inadempimento del notificante all’onere preventivo di verifica del domicilio del notificando.

Nel caso di specie l’inadempimento del notificante rispetto ai suddetti obblighi risulta dall’esame degli atti ed in particolare dalla relazione di notifica negativa, dalla quale si evince che, all’atto della notifica, il notificando risultava già trasferito per cui l’indicazione fornita dal notificante all’ufficiale giudiziario doveva considerarsi erronea. Non sono emerse inoltre ipotesi di causo fortuito o forza maggiore (mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o ritardo della sua annotazione ovvero morte del procuratore o, comunque, altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario) che abbiano causato l’esito negativo della notifica escludendo l’imputabilità al richiedente di tale evento. Pertanto la riattivazione del processo notificatorio posta in essere dal ricorrente – peraltro dopo ben 15 giorni dalla prima notifica e, quindi, ben oltre il termine ragionevolmente contenuto (richiesto da Cass. S.U. 24 luglio 2009 n. 17352), tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie – non rileva ai fini di impedire l’avvenuto superamento del termine decadenziale annuale per l’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17.

Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile.

Nulla deve essere disposto in materia di spese del giudizio di cassazione atteso l’omesso svolgimento di attività processuale da parte di T.S., rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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