Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16540 del 11/06/2021

Cassazione civile sez. I, 11/06/2021, (ud. 16/04/2021, dep. 11/06/2021), n.16540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11946/2019 r.g. proposto da:

V.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Mario Petrella, con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale Carlo

Felice n. 103, presso lo studio dell’Avvocato Lo Re.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro, rappresentato e difeso, ex

lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici in

Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è elettivamente domiciliato.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila, depositato in data

21.1.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/4/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di L’Aquila ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da V.O., cittadino nigeriano, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato nella città di Uromi, nell’Edo State, in Nigeria; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per il timore di essere ucciso dai componenti di un “culto” del quale aveva fatto parte il padre che, tuttavia, sia era rifiutato di praticare il sacrificio umano del figlio, rifiuto per il quale il padre aveva subito un maleficio che lo aveva condotto alla morte. Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, perchè, pur essendo astrattamente credibile la vicenda relativa al fenomeno del cultismo e dei sacrifici umani in Nigeria, tuttavia non erano emersi atti di persecuzione ed anche perchè, pur in presenza di una violenza dei privati che può essere rilevante ai fini della richiesta tutela protettiva, non era emerso che il ricorrente avesse richiesto la protezione statale attraverso l’intervento della polizia; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità, anche collegata ad una situazione di violazione dei diritti umani nel paese di provenienza del richiedente.

2. Il decreto, pubblicato il 21.1.2019, è stato impugnato da V.O. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, e cioè il pericolo di essere sottoposto al rito sacrificale decretato dal culto cui apparteneva il padre.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e art. 14, lett. b, nonchè dell’art. 15, lett. b, direttiva 2011/95/Ue, recepita dal D.Lgs. n. 18 del 2014, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b. Si evidenzia l’erroneità della statuizione giudiziale impugnata laddove era stato affermato che i trattamenti inumani e degradanti devono sempre derivare dall’intervento sanzionatorio statale ovvero da gruppi aventi il potere di infliggere sanzioni anzichè da privati.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione dell’art. 4 direttiva 2011/05/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, art. 2 Cost., in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè vizio di difetto di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo, in relazione al diniego della invocata protezione umanitaria.

4. I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente sono inammissibili.

4.1 E’ pur vero che, in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013; Sez. 6, Ordinanza n. 163 56 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017); tuttavia, la censura non considera l’ulteriore ratio decidendi, e cioè la mancata richiesta di protezione statuale, situazione quest’ultima che rende non operativa la richiesta tutela ex art. 14, lett. b, sopra menzionata, nella ipotesi in cui il pericolo di danno provenga da soggetto privato.

4.3 Il terzo motivo – declinato in relazione al diniego dell’invocata protezione umanitaria – è invece inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei presupposti fattuali posti alla base del diniego dell’invocata tutela.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021

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