Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16540 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28556-2013 proposto da:

B.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell’avvocato

ANTONELLA MARRAMA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

TEP S.P.A., c.f. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

TEP S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO

69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIANO GIORGIO PETRONIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1164/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/10/2013 R.G.N. 58/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito l’Avvocato MARRAMA ANTONELLA;

udito l’Avvocato PETRONIO LUCIANO GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.– Con sentenza del 3 ottobre 2013, la Corte di Appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da B.A. nei confronti della TEP Spa, azienda esercente attività di trasporto pubblico, affermando la legittimità della destituzione del dipendente per avere simulato uno stato di malattia, con assenza dal servizio dal (OMISSIS), al fine di rendere possibile un viaggio in (OMISSIS) già definitivamente organizzato quanto meno dal 17 febbraio 2010.

La Corte territoriale – per quanto qui rileva – ha affermato che la società non aveva violato con il procedimento disciplinare il principio del ne bis in idem atteso che una precedente sanzione, poi revocata, aveva avuto ad oggetto “il ben diverso addebito disciplinare della mancata giustificazione di due giorni di malattia” e non la più complessa condotta simulatoria finalizzata al viaggio, di cui peraltro la società era venuta a conoscenza solo successivamente alla prima sanzione in ragione di dichiarazioni rese da colui che aveva accompagnato il B. in (OMISSIS).

La Corte, poi, esaminato il materiale istruttorio, ha ritenuto provata la condotta contestata dalla società e quindi meritevole di destituzione il dipendente resosi responsabile di una condotta intenzionale idonea “a far venire meno la fiducia del datore in ordine al regolare adempimento futuro da parte del lavoratore degli obblighi sullo stesso incombenti”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza B.A. ha proposto ricorso affidato a 5 motivi, illustrati da memoria. La TEP Spa ha resistito con controricorso, formulando altresì ricorso incidentale condizionato con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo di ricorso principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1375 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7 violazione del principio del ne bis in idem, nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si deduce che la società con il primo provvedimento della sospensione dal servizio per cinque giorni aveva esaurito il suo potere disciplinare, come risultava non solo dal tenore letterale delle due missive ma anche dalla circostanza che l’azienda aveva poi revocato il primo provvedimento.

La censura, così formulata, non può trovare accoglimento.

Essa presenta radicali profili di inammissibilità.

Infatti denuncia l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione” trascurando di considerare che, risultando la sentenza della Corte bolognese depositata in data 3 ottobre 2013, si applica l’art. 360, comma 1, punto 5 nella versione di testo introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con modificazioni in L. n. 134 del 2012, la quale consente il ricorso per cassazione solo per “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Invece parte ricorrente lamenta vizi di motivazione della sentenza impugnata secondo una formulazione che replica sostanzialmente il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 senza avvedersi della sua inapplicabilità, e che si palesa inammissibile anche nella sostanza alla luce del nuovo testo della richiamata disposizione, che ha certamente escluso la verifica dei difetti motivazionali, limitando il controllo di legittimità al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione, per cui l’anomalia denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.

Inoltre il motivo in esame è inammissibile per violazione del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in base al quale l’impugnazione per cassazione deve contenere “la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, mentre parte istante, pur pretendendo da questa Corte una verifica del “tenore letterale” dei documenti posti a fondamento sia della prima che della seconda procedura disciplinare, non ne riporta il contenuto e, per taluni di essi neanche indica dove i medesimi siano reperibili in questo giudizio di legittimità.

Invero il requisito di natura contenutistica posto quale condizione di ammissibilità (v. Cass. SS. UU. n. 28547 del 2008) per essere assolto postula sia che il documento venga specificamente indicato nel ricorso, sia che si dettagli in quale sede processuale risulti prodotto (cfr. Cass. SS. UU. n. 7161 del 2010).

Quanto poi alla trascrizione dei contenuti si è detto in generale che “l’onere di specificazione non concerne solo il cd. contenente, cioè il documento o l’atto processuale come entità materiale, ma anche il cd. contenuto, cioè quanto il documento o l’atto processuale racchiudono in sè e fornisce fondamento al motivo di ricorso. Sotto questo profilo l’onere di indicazione si può adempiere trascrivendo la parte del documento su cui si fonda il motivo o almeno riproducendola indirettamente in modo da consentire alla Corte di cassazione di esaminare il documento o l’atto processuale proprio in quella parte su cui il ricorrente ha fondato il motivo, sì da scongiurare un inammissibile soggettivismo della Corte nella individuazione di quella parte del documento o dell’atto su cui il ricorrente ha inteso fondare il motivo” (in termini: Cass. n. 22303 del 2008; conformi: Cass. n. 2966 del 2011; Cass. n. 15847 del 2014; Cass. n. 18024 del 2014). Anche ove non si vogliano ingiungere pedisseque riproduzioni integrali, chi fonda il ricorso per tassazione su uno o più documenti ha quanto meno l’onere di indicare nell’atto “il contenuto rilevante del documento stesso” (Cass. n. 17168 del 2012).

Mancando nel motivo la “specifica indicazione” dei documenti su cui si fonda, nei sensi espressi dagli orientamenti di legittimità innanzi richiamati, il medesimo risulta inammissibile, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il fondamento sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità in tali casi accesso diretto agli atti del giudizio di merito (tra le tante: Cass. n. 8569 del 2013; Cass. n. 3158 del 2003; Cass. n. 12444 del 2003; Cass. n. 1161 del 1995).

Infine, posto che l’interpretazione degli atti datoriali che hanno scandito le due procedure disciplinari ai fini della pretesa consunzione del potere sanzionatorio costituisce accertamento di fatto di competenza del giudice del merito, il motivo inammissibilmente propone una interpretazione diversa da quella della sentenza impugnata, non sufficiente a determinare l’annullamento della medesima, avendo la Corte di Appello adeguatamente espresso il convincimento che non vi fosse identità dei fatti tra le due contestazioni, altresì valorizzando il dato della sopravvenuta conoscenza di elementi di prova decisivi e ritenendo quindi non decisiva la revoca della sanzione conservativa.

4.- Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 45, all. A, R.D. n. 148 del 1931 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere il giudice di secondo grado applicato l’art. 45, punto 16, di detta normativa (“destituzione per chi sta arbitrariamente assente dal servizio oltre cinque giorni”), mentre nell’opinamento disciplinare del 22 ottobre 2010 la società aveva espressamente ritenuto di ricondurre la condotta del lavoratore alle ipotesi sanzionate dall’art. 45, comma 1, nn. 2, 4 e 6 dell’all. A al R.D. n. 148 del 1931.

Si eccepisce altresì che nella specie si sarebbe dovuta applicare la sanzione prevista dal p. 7 del R.D., art. 42 citato che prevede la sospensione dal servizio fino ad un massimo di cinque giorni “per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all’obbligo del servizio”.

Il motivo presenta i medesimi profili di inammissibilità già evidenziati al punto che precede, sia per quanto riguarda la critica di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” della sentenza impugnata, sia per il difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto degli atti della procedura disciplinare onde verificare “cosa” sia stato effettivamente contestato e “per cosa” il B. sia stato destituito.

Ciò posto, neppure è ipotizzabile la dedotta violazione di legge perchè, secondo la ricostruzione in fatto della Corte territoriale qui non sindacabile, non par dubbio che il dipendente, non prestando servizio adducendo una malattia inesistente, si sia assentato dal servizio per oltre cinque giorni in modo arbitrario, ipotesi riconducibile al punto n. 16 dell’art. 45, allegato A, del R.D. n. 148 del 1931, mentre solo per “assenze arbitrarie di durata maggiore di un giorno e non superiore a cinque” il punto n. 8 dell’art. 42 prevede la sospensione, cui è sistematicamente collegabile l’ipotesi del punto n. 7 che precede invocato da parte ricorrente, per cui la più lieve sanzione conservativa “per simulazione di malattia o per sotterfugi diretti a sottrarsi all’obbligo di servizio” è comunque prevista ove non si superi il limite temporale di cinque giorni, altrimenti risultando sussumibile nella più grave ipotesi del richiamato punto n. 8.

5.- Con il terzo motivo dell’impugnazione principale si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53, allegato A, del R.D. n. 148 del 1931 e dell’art. 15 preleggi, oltre ad omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si lamenta che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto abrogati i Consigli di Disciplina previsti dal regio decreto, sostenendo che, in base al D.Lgs. n. 112 del 1998, art. 102 i Consigli di Disciplina delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono stati aboliti, ma sono stati semmai aboliti i consigli di disciplina delle gestioni governative.

La censura è inammissibile sia per quanto riguarda, ancora una volta, la denuncia di “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, sia per la pretesa violazione dell’art. 53, allegato A, del R.D. n. 148 del 1931 secondo il quale “nel caso in cui l’agente abbia presentato le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano state accolte, l’agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso” (comma 9).

Occorre aggiungere che il successivo art. 53, comma 10 stabilisce che “tale richiesta (dell’agente) deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata” e che, secondo l’art. 54 dell’allegato A al R.D., “il Consiglio di Disciplina è convocato dal presidente entro 15 giorni dalla domanda della parte interessata”. Orbene la formulazione della eccepita violazione di legge è priva di adeguata specificità rispetto alla controversia in esame sia dal punto di vista sostanziale che processuale: infatti non viene specificamente dedotto nel motivo la decisiva circostanza che il B. si sia avvalso del “diritto di chiedere” di essere giudicato dal Consiglio di Disciplina, che costituisce presupposto testuale per l’operatività della norma invocata, e, comunque, non si specifica se ed in qual modo la questione sia stata posta nel processo di primo grado, quale autonomo motivo di illegittimità della destituzione, in modo tale da poter affermare che sia stata ritualmente introdotta nel processo.

Per mera completezza si osserva altresì che l’inammissibilità del presente motivo, così come di quello che precede, esclude la necessità di delibare la questione avente ad oggetto la perdurante vigenza delle disposizioni del R.D. n. 148 del 1931 (così come già ritenuto da Cass. n. 23378 del 2014), vigenza di cui dubita l’ordinanza interlocutoria Cass. n. 13825 del 2015 di rimessione al Primo Presidente, la quale peraltro riguarda specificamente la questione del “se anche per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro possa dirsi ormai superata – ed entro quali limiti – la disciplina contenuta nella norma di cui all’art. 36 del regio decreto, in favore della disciplina in tema di licenziamenti individuali, e in particolare della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3 quale norma inderogabile di carattere generale”.

6.- Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del principio di proporzionalità della sanzione di cui all’art. 2106 c.c. nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale erroneamente valutato e preso in considerazione talune affermazioni dell’incolpato, che non aveva il dovere di fornire la prova della sua responsabilità. Si eccepisce che “il particolare luogo di permanenza del lavoratore è del tutto irrilevante ai fini della valutazione del caso”. Si sostiene che “resta palese ed inconfutabile la sproporzione intercorrente tra il comportamento tenuto dal Sig. B. e la sanzione della destituzione che rappresenta la extrema ratio”.

Con il quinto motivo si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione relativamente al mancato esercizio dei poteri d’ufficio del giudice del lavoro ed al mancato accoglimento, senza adeguata motivazione, delle istanze istruttorie avanzate dal B..

Anche tali mezzi di gravame non possono trovare accoglimento in quanto presentano gli stessi vizi che ne condizionano l’ammissibilità già più volte evidenziati sia rispetto alla inapplicabile, ratione temporis, denuncia consueta di “omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione”, sia per i vistosi difetti di autosufficienza, non essendo riportati nei motivi i contenuti nè delle “affermazioni dell’incolpato”, nè “delle istanze istruttorie avanzate dal B.”.

Poichè le censure investono direttamente la prova della sussistenza dell’addebito disciplinare come ritenuta dai giudici d’appello, vale la pena aggiungere che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 8054 del 2014) hanno espresso sul novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che tipicamente riguarda la ricostruzione della vicenda storica da cui origina il processo, i seguenti principi di diritto: a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso.

Poichè entrambi i motivi in esame risultano largamente irrispettosi di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dalla Corte territoriale nella valutazione del materiale probatorio, gli stessi non possono che essere disattesi.

Circa la pretesa violazione dell’art. 2106 c.c., una volta accertato in fatto dal giudice di merito – con un giudizio, giova definitivamente ribadirlo, che non può essere riveduto in questa sede di legittimità – che il B. si è assentato dal lavoro, simulando una malattia, al fine preordinato di recarsi in viaggio in (OMISSIS), non può che condividersi l’assunto della Corte bolognese circa l’idoneità di tale condotta intenzionale a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario con la datrice di lavoro.

7.- Conclusivamente il ricorso principale deve essere respinto. Ne consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso principale risulta nella specie proposto in data 11 dicembre 2013 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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