Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16540 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16540 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17226-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

ONORATO IMPERIA;
– intimata –

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso la sentenza n. 151/48/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 15/04/2010,
depositata il 14/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCO A che
ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Ric. 2011 n. 17226 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17226/11

Ricorrente: agenzia territorio
Intimata: Imperia Onorato

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 151/48/10, depositata il 14
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Imperia Onorato, relativa all’avviso di accertamento, concernente
la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessata
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo contra
dittorio con la parte. L’intimata non si è costituita.
Motivi della decisione

La Corte
2. Rilevato:
che l’avvocatura dello Stato, quale difensore della ricorrente, ha prodotto atto di rinuncia CS 25113/2011 del 22.5.2013
all’atto di gravame, fissato per la discussione all’udienza odierna;
che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del procesSO;

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

3. ritenuto:
che, dato atto di guanto sopra, va disposto in conformità;
che in ordine alle spese del giudizio non va emessa alcuna declaratoria per mancata attività difensiva dell’intimata;
visti gli artt. 390 e 391 cpc.;

La Corte
Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.

P.Q.M.

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