Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1654 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13731-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MUSCI MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 329/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 06/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – D.R. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia ha determinava a suo carico un maggior reddito da capitale per l’anno 2010 in quanto socia, fino al 28 febbraio 2010, di una società a ristretta base sociale.

Il ricorso della contribuente è stato accolto in primo grado.

L’Agenzia ha proposto appello e la CTR della Puglia, con sentenza depositata il 06/02/2019 ha confermato la sentenza di primo grado condividendo con il primo giudice l’affermazione che la ristrettezza della base partecipativa societaria non costituisce di per sè una presunzione grave precisa e concordante, necessitando l’acquisizione di altri elementi indiziari corroboranti. Secondo la CTR la mera constatazione della ristretta base sociale non consentirebbe di presumere che i maggiori redditi accertati a carico della società siano stati ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote di partecipazione sociale.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione

l’Agenzia affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

Che:

3. – Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e la violazione degli artt. 132 c.p.c., art. 118 disp. att c.p.c. e D.lgs. n. 546 del 1992, art. 36. L’Agenzia deduce che il giudice di secondo grado ha reso una motivazione apparente e apodittica e priva della esposizione dell’iter logico giuridico idoneo a sostenere la motivazione.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; secondo parte ricorrente il giudice d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione una questione non rilevabile d’ufficio concernente l’accertamento effettuato nei confronti della società di cui la contribuente era socia.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 L’Agenzia, premettendo in ricorso che l’avviso di accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo per mancata impugnazione, rileva che è erroneo il principio affermato dal collegio regionale secondo il quale l’ufficio avrebbe dovuto fornire la prova della distribuzione degli utili ai soci. Invece, partendo dalla incontestabile circostanza della definitività dell’accertamento a carico della società, una volta verificata la sussistenza di maggiori utili nei confronti della società, in assenza di qualsivoglia prova contraria da parte dei soci, doveva ritenersi presuntivamente avvenuto la distribuzione degli utili ai soci stante la ristretta base partecipativa, e la solidarietà che lega i soci e che caratterizza la gestione sociale; di contro l’Agenzia rileva che la contribuente non ha fornito la prova che i maggiori ricavi non fossero stati distribuiti.

I primi due motivi sono infondati, posto che la C1R ha chiarito esplicitamente, ancorchè con erronea applicazione del principio di diritto, per come appresso si dirà, la ragione per la quale ha ritenuto fondata la tesi della contribuente.

Secondo la CTR – in ciò condividendosi le ragioni esposte dal primo giudice- la circostanza della ristretta base partecipativa non consentirebbe di presumere che i maggior redditi siano stati ripartiti tra i soci. Il principio come sopra si è detto è erroneo, posto che è stato affermato da questa Corte esattamente il contrario, e cioè che in materia di imposte sui redditi, nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 1947/2019).

La C1 ‘R ha inoltre affermato che non sono state accertate le ragioni del recesso del contribuente dalla società nel febbraio 2010, al fine di completare il quadro presuntivo. Questa affermazione tuttavia non ha il valore che intende darle la controricorrente, posto che non spettava all’erario indagare le ragioni del recesso sociale, ma alla contribuente fornire adeguata prova contraria sul punto che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società (Cass. 16913/2020).

Ne consegue, in accoglimento del terzo motivo del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso della contribuente.

Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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