Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1654 del 23/01/2018


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Cassazione civile, sez. un., 23/01/2018, (ud. 21/11/2017, dep.23/01/2018),  n. 1654

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio Cooperative di Abitazione – CON.C.AB. – in liquidazione coatta amministrativa; la srl PLANTA GLOBAL – già RENO società cooperativa edilizia – anche quale incorporante delle società ARNO soc coop edil; S.CIRO soc coop edil; IREC 812 soc coop edil; Società Cooperativa PARMENSE NAPOLI – consorzio tra cooperative edilizie in liquidazione – già soc coop PARMENSE, consorzio tra Cooperative edilizie hanno agito innanzi al Tribunale di Napoli contro il comune di quella città per il risarcimento dei danni cagionati dall’affidamento nella legittimità di atti amministrativi concernenti la realizzazione di fabbricati di tipo economico popolare, oggetto di originaria convenzione con l’ente locale, più volte modificata, ed annullati in via di autotutela con Delib. n. 3622 del 2007 dell’ente territoriale, impugnata innanzi al TAR ma da questo confermata in via definitiva.

Il Comune di Napoli si è opposto all’accoglimento della domanda, eccependo pregiudizialmente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, sia in considerazione della particolare materia oggetto della causa (edilizia residenziale pubblica) sia perchè comunque sarebbe venuta in rilievo un’attività provvedimentale dell’ente pubblico.

Intervenuta in causa la srl PLANTA GLOBAL ITALIA quale avente causa della CONSULCOOP e della COMPAGNIA NAZIONALE COSTRUZIONI – C.N.C. – (stazioni appaltanti di parte dei lavori oggetto della originaria convenzione), le parti attualmente ricorrenti hanno proposto regolamento preventivo di giurisdizione, negando il fondamento dell’eccezione sollevata dal Comune di Napoli; quest’ultimo ha svolto controricorso; la PLANTA GLOBAL ITALIA non ha svolto difese; il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

p.1 – Le parti ricorrenti ed il Procuratore Generale, che ne condivide gli approdi interpretativi, ritengono che possa invocarsi a disciplina della fattispecie quelli indirizzo di legittimità – Cass. Sez. Un. Ord nn. 6594-6596/2011 – a mente del quale in tema di riparto della giurisdizione, l’attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio.

p. 1.1 Ritengono le Sezioni Unite di prestare adesione a tale indirizzo interpretativo, il quale ha trovato ulteriore ed argomentata conferma nella più recenti pronunce di legittimità (vedi ex multis: Cass. Sez. Un. 2 agosto 2017 n. 19170; Cass. Sez. Un. 22 maggio 2017) nonchè in Cass Sez. Un ord 4 settembre 2015 n. 17586, in cui è stato affermato che, nei casi in cui venga annullato (legittimamente) un provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato, quest’ultimo, a seguito della nuova situazione determinatasi, denuncia la lesione (non già di un interesse legittimo pretensivo bensì) di una situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell’integrità del suo patrimonio che, secondo le prospettive del caso concreto, emerge laddove si deduca di aver sopportato perdite e/o mancati guadagni a causa dell’agire della P.A. concretatosi nell’illegittima emissione del provvedimento.

p. 1.2 Tale ultima decisione ha altresì consentito di superare le perplessità che, in dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, si erano manifestate all’indomani delle tre pronunce definitorie del 2011, atteso che ha specificato che “non basta dimostrare che si è stati beneficiari del provvedimento favorevole illegittimo per individuare la fattispecie costitutiva del diritto risarcitorio di cui trattasi, ma, proprio perchè tale provvedimento rileva solo se ed in quanto causativo dell’affidamento, è necessario un quid pluris, di modo che viene in rilievo una fattispecie complessa in cui il dato dell’emissione del provvedimento illegittimo favorevole si configura solo come uno dei fatti costitutivi, integratori della fattispecie”.

p. 2 – Va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale le parti vanno rimesse, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; rimette le parti innanzi Tribunale di Napoli che provvederà altresì alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

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