Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1654 del 23/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 23/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.23/01/2017),  n. 1654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14150/2015 proposto da:

C.V., C.F. (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa da se medesima unitamente all’avvocato

EUGENIA TRUNFIO;

– ricorrente –

contro

M.G., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso da se

medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, emessa nel

procedimento R.G.n. 573/2009 di V.G. e depositata il 27/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Trunfio Eugenia, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso e l’inammissibilità della

produzione avversaria;

udito l’Avvocato M.G., difensore di se medesimo, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del terzo e quarto

motivo del ricorso, per l’assorbimento dei restanti motivi ed ove

inammissibile l’undicesimo motivo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza depositata in data 27 febbraio 2015, ha accolto la domanda di liquidazione di onorari di avvocato proposta, ai sensi della L. n. 794 del 1942, dall’avv. M.G. in riferimento all’attività prestata nel giudizio promosso dalla società cooperativa edilizia Spazioventi a r.l. nei confronti dell’avv. C.V., e ha liquidato l’importo complessivo di Euro 8.590,07, di cui Euro 113,87 per spese, oltre accessori di legge.

1.1. – La decisione è stata assunta in sede di rinvio da Cassazione n. 27402 del 2013, che aveva annullato la precedente ordinanza di liquidazione delle competenze professionali per violazione della competenza funzionale ed inderogabile del Presidente del Tribunale, come configurata dalla L. n. 794 del 1942, artt. 28e 29.

2. – Per la cassazione dell’ordinanza, l’avv. C. ha proposto ricorso straordinario affidato a undici motivi. Resiste l’avv. M. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. Il controricorrente ha depositato documenti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente si deve dichiarare l’inammissibilità della produzione documentale di parte resistente, il cui contenuto esula dal disposto dell’art. 372 c.p.c..

1.1. – Nel merito, il ricorso è infondato.

1.2. – Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 393 c.p.c., in comb. disp. con gli artt. 112, 125, 163 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c. e si contesta, sub specie di omessa pronuncia, la mancata declaratoria di estinzione del giudizio per inesistenza dell’atto di riassunzione, che si assume fosse privo degli elementi minimi necessari a ricondurlo nel paradigma dell’atto di impulso del giudizio di rinvio, avendo come oggetto esclusivo la richiesta di rinnovazione dell’ordinanza che era stata annullata dalla Corte di cassazione, senza riferimento al ricorso introduttivo.

2. – Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 393 c.p.c. in comb. disp. con gli artt. 392, 394 c.p.c., art. 12 disp. gen., artt. 24 e 111 Cost., e si assume che l’atto di riassunzione dovesse essere proposto in forma di citazione e non con ricorso, come era invece avvenuto, sicchè la mancata notifica entro il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione aveva determinato l’estinzione del giudizio.

2.1. – Le doglienze, che possono essere esaminate congiuntamente perchè connesse, sono infondate.

Per giurisprudenza consolidata, l’atto di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio segue la forma dell’atto introduttivo del giudizio, che deve essere ripetuto (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 13422 del 2004; Cass., Sez. U, sent. n. 22848 del 2013), e non è necessaria la riproposizione delle domande già avanzate nei gradi precedenti (ex plurimis, Cass., sez. 3, sent. n. 7243 del 2006).

3. – Con il terzo motivo è denunciata violazione della L. n. 794 del 1942, art. 29, in relazione alla competenza funzionale ed inderogabile del Presidente del Tribunale che aveva trattato il giudizio per il quale sono richiesti gli onorari. La ricorrente assume che anche nella fase del rinvio non sarebbe stata rispettata la regola richiamata, atteso che sia il decreto di comparizione delle parti sia l’ordinanza decisoria non erano stati adottati dal magistrato funzionalmente competente. Nè era sufficiente, ai fini della legittimità dei provvedimenti indicati, il richiamo contenuto nell’ordinanza ad un non meglio precisato provvedimento generale di delega di funzioni presidenziali al Presidente della Prima Sezione Civile del predetto Tribunale, ovvero, in caso di vacanza del posto – come nella specie – al magistrato più anziano in servizio presso la Sezione.

4. – Con il quarto motivo è dedotta violazione della L. n. 794 del 1942, art. 29, per errata composizione dell’organo giudicante, del quale doveva fare parte il Presidente del Tribunale, e nullità dell’ordinanza in relazione all’art. 158 c.p.c..

4.1. – Le doglianze prospettate con il terzo e con il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per l’evidente connessione, sono infondate.

Il Tribunale ha dato atto dell’esistenza del provvedimento organizzativo, di proposta tabellare per il triennio 2014-2016, dichiarato provvisoriamente esecutivo ed approvato dal Consiglio Superiore della magistratura, in forza del quale le funzioni presidenziali, fatta eccezione per quelle riguardanti la fase introduttiva dei procedimenti di separazione e di divorzio, sono state delegate dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria al Presidente della prima sezione civile del medesimo Tribunale, e, in caso di vacanza del posto – situazione che ricorreva nella specie – al magistrato più anziano in servizio svolgente funzioni di Presidente f.f. della predetta sezione.

La distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione regolarmente approvate, di cui si deve presumere l’esistenza in base a quanto riferisce l’ordinanza impugnata, è sufficiente a superare la questione della competenza per blocchi di materia (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 9879 del 2012).

5. – Con il quinto motivo è dedotta violazione della L. n. 794 del 1942, art. 29, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

5.1. – La doglianza è infondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 794 del 1942, art. 29, comma 4, che non è obbligatorio, non costituisce motivo di nullità (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 22463 del 2010).

6. – Con il sesto motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame dell’eccezione di inesistenza della domanda formulata con l’atto di riassunzione, e della conseguente estinzione del giudizio.

6.1. – La doglianza è infondata.

Il Tribunale ha accertato la validità dell’atto di riassunzione, e quindi ha rigettato, sia pure senza espressa statuizione, l’eccezione di inesistenza della domanda formulata con tale atto, trattandosi di eccezione incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, ciò che non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata con il capo di domanda o la questione posta con l’eccezione non espressamente esaminate risultino incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 17956 del 2015; Cass., sez. 2, sent. n. 20311 del 2011).

7. – Con il settimo motivo è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, omesso esame circa un fatto decisivo, oggetto di discussione, e si contesta che il giudice del rinvio non avrebbe valutato l’eccezione di inutilizzabilità della documentazione e degli atti prodotti in ottemperanza a provvedimento del giudice già dichiarato funzionalmente incompetente.

8. – Con l’ottavo motivo è denunciata violazione della L. n. 794 del 1942, art. 28 e art. 125 c.p.c. e si contesta l’inammissibilità del ricorso originario per inesistenza dell’atto introduttivo, che non conteneva l’indicazione del quantum richiesto dall’avv. M. a titolo di diritti, onorari e spese, e la mancata valutazione, da parte del giudice del rinvio, dei vizi del ricorso originario e della documentazione acquisita in quella sede.

9. – Con il nono motivo è dedotta violazione dell’art. 125 c.p.c., in relazione alla L. n. 794 del 1942, art. 28 e dell’art. 134 c.p.c. e si contesta l’utilizzazione, da parte del Tribunale, degli atti e documenti prodotti nella precedente fase di giudizio, travolti dalla sentenza della Corte di cassazione n. 27402 del 2013, di annullamento dell’ordinanza n. 626 del 2010. Nel corpo del motivo, la ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe preso in esame le censure prospettate con riferimento sia alla abnormità della precedente fase del giudizio, sia alla inesistenza di tutti gli atti endoprocedimentali quale conseguenza immediata e diretta della cassazione dell’ordinanza n. 626 del 2010.

10. – Con il decimo motivo è dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame degli ulteriori motivi di doglianza afferenti fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e in particolare la contestata assenza del tentativo di conciliazione e la mancata conversione del rito.

10.1. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto prospettano questioni connesse, sono infondate.

10.2. – Il Tribunale ha accertato la regolarità del giudizio con riferimento all’atto di riassunzione, che la resistente avv. C. aveva censurato prospettandone l’inesistenza e, in via gradata, vizi formali e sostanziali anche derivati dall’originario ricorso e dal precedente giudizio, pure senza espressa statuizione di infondatezza di ciascuna delle eccezioni.

Trova applicazione nella specie il principio enucleato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, se il giudice di merito omette di pronunciarsi su un’eccezione di inammissibilità, la sentenza di merito non è impugnabile per l’omessa pronuncia o per la carenza di motivazione, ma unicamente per l’invalidità già vanamente eccepita, in quanto ciò che rileva non è il tenore della pronuncia impugnata, bensì l’eventuale esistenza di tale invalidità (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 15843 del 2015).

Nella specie, le invalidità dedotte non sussistono, come si è avuto modo di rilevare nell’esame dei motivi che precedono, dovendosi aggiungere che il principio generale di conservazione degli atti e la natura prosecutoria del giudizio di rinvio, che ha carattere chiuso, escludono che l’attività svolta nel primo giudizio, compresa l’acquisizione di documenti, sia stata travolta dalla pronuncia di annullamento per incompetenza funzionale del giudice.

11. – Con l’undicesimo motivo è dedotta violazione della L. n. 794 del 1942, artt. 28 e 29, nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. e si assume che il giudice del rinvio avrebbe violato anche le norme a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.

11.1. – La doglianza, meramente riepilogativa delle precedenti censure, è inammissibile per genericità.

12. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017

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