Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16539 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. lav., 05/08/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 05/08/2016), n.16539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18117-2014 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E

PERITI COMMERCIALI, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliala in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLONI 44, presso lo studio degli avvocati MATTIA

PERSIANI e GIOVANNI BERETTA, che la rappresentano e difendono giunto

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F.L., C.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

ESPOSITO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER

COSTANZO REINERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1322/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/01/2014 362/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/16 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato BERETTA GIOVANNI;

udito l’Avvocato ESPOSITO ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 28.1.2014, la Corte d’appello di Torino rigettava, per quanto qui interessa, l’appello proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali avverso la statuizione di primo grado che, accogliendo la domanda di S.F.L., l’aveva condannata a riliquidargli la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.6.2008 in applicazione del principio del principio del c.d. pro rata e a corrispondergli le consequenziali differenze tra quanto dovuto e quanto percepito, oltre accessori di legge.

Avverso tale pronuncia ricorre la Cassa affidandosi a due motivi. Resiste l’assicurato con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

Con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, in relazione alla norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488, per avere la Corte di merito accolto la domanda dichiarando l’illegittimità delle delibere assunte da essa Cassa in data 22.6.2002, 7.6.2003 e 20.12.2003, sul rilievo che la disposizione di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, non poteva avere valore retroattivo e non poteva dunque sanare le delibere citate, adottate in violazione del principio del pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, cit.

Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per avere la Corte territoriale ritenuto che il principio del pro rata di cui alla disposizione cit. escludesse che il pensionando potesse risentire di modifiche peggiorative introdotte nei criteri di calcolo dell’anzianità contributiva, ancorchè riferentisi a periodi anteriori alla maturazione del suo diritto a pensione.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell’intima connessione delle censure svolte nei confronti della sentenza impugnata, sono fondati, dovendo darsi continuità al principio di diritto formulato al riguardo dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994 (qual è la Cassa ricorrente), la liquidazione dei trattamenti pensionistici, a partire dal 1 gennaio 2007, è legittimamente operata sulla base della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, per come riformulato dalla L. n. 296 del 2006, art. 12,. Comma 763 il quale, nel prevedere che gli enti previdenziali adottino i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario, impone solo di aver presente – e non di applicare in modo assoluto – il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti, e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, con salvezza degli atti approvati dai Ministeri vigilanti prima dell’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006, cit., e che, in forza della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 si intendono legittimi ed efficaci purchè siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine (Cass. S.U. n. 17742 del 2015).

Dovendo pertanto ritenersi la legittimità della liquidazione dei trattamenti pensionistici effettuata dalla Cassa ricorrente con decorrenza dal 1.1.2007, in applicazione delle Delib. 22 giugno 2002, Delib. 7 giugno 2003 e Delib. 20 dicembre 2003 (cfr. in termini Cass. S.U. n. 18136 del 2015), e che la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488 avendo contenuto meramente chiarificatore del contenuto della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, non è sospettabile di alcuna violazione dei canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore, per come desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (così espressamente Cass. S.U. n. 17742 del 2015, cit.), la sentenza impugnata, non essendosi uniformata al superiore principio di diritto, va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da S.F.L. con il ricorso depositato il 20.12.2012.

La sussistenza del pregresso contrasto giurisprudenziale, che ha portato alla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo. Tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da S.F.L. con ricorso depositato il 20.12.2012. Compensa le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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