Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16539 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16539 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17211-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
CAMPOPIANO LAURA CMPLRA74B43F839Z, CAMPOPIANO
FRANCESCO CMPFNC69R08F839Q, CAMPOPIANO ANTONIO
CMPNTN39E16F839T, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato APRILE

Data pubblicazione: 02/07/2013

GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato PIZZOLLA
PROSPERO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti avverso la sentenza n. 136/28/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ‘ ‘ FAELE
CENICCOLA che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Ric. 2011 n. 17211 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 26.4.2010, depositata il 10/05/2010;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17211/11

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrenti: Antonio, Francesco e Laura Campopiano

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 136/28/10, depositata il 10
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Antonio, Francesco e Laura Campopiano, relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un
immobile urbano di loro proprietà, adibito ad abitazione, veniva
accolta, mentre invece la CTR riformava la pronuncia impugnata solamente nella parte riguardante altro diverso immobile, che non
era stato oggetto del ricorso introduttivo, e ciò per ultrapetizione. In particolare il giudice di secondo grado osservava con
riferimento al primo immobile, che l’atto di classamento non era
sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessata nella
condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che degli edifici in cui esso è ubicato, come pure
relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano
mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo contraddittorio con la parte. I contribuenti resistono con controricorso, ed hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

La Corte
2. Rilevato:

1

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

che l’avvocatura dello Stato, quale difensore della ricorrente, ha prodotto atto di rinuncia CS 25126/2011 del 22.5.2013
all’atto di gravame, fissato per l’udienza odierna;
che perciò ha richiesto declaratoria di estinzione del procesSO;

che, dato atto di quanto sopra, va disposto in conformità;
che in ordine alle spese del giudizio sussistono giusti motivi
per compensarle, attesa la natura della controversia e l’entità
delle questioni trattate;
visti gli artt. 390 e 391 cpc.;
P.Q.M.
La Corte
Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia, e compensa le
spese.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.

3. ritenuto:

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