Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16538 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13935-2017 proposto da:

ZETA 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 48, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA (OMISSIS) SRL, in persona del curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio

dell’avvocato DANIELA DE ROSA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

G.C.;

– intimato –

avverso il decreto N. 11479/2019 della CORTE DI CASSAZIONE,

depositato il 30/04/2019 che dichiarava l’estinzione del giudizio

relativo alla cassazione della sentenza n. 1866/2017 della CORTE

D’APPELLO DI ROMA, pubblicata in data 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere DE MARZO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’estinzione del giudizio di

cassazione con spese a carico del rinunciante;

udito l’Avvocato Giuseppe Raguso, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’estinzione del procedimento di cassazione.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 22 marzo 2017 la Corte d’appello di Roma, dichiarato inammissibile l’intervento in appello di G.C., ha respinto l’appello proposto dalla Zeta 2000 s.r.l. unipersonale nei confronti della curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di quest’ultima, intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti e le pretese restitutorie esercitate.

2. Avverso tale sentenza la Zeta 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La curatela del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso. Il G. non ha svolto attività difensiva.

3. La ricorrente ha depositato “atto di rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell’art. 390 c.p.c.”, deducendo che l’imminente chiusura del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. per mancanza di passivo privava la ricorrente di interesse a coltivare il giudizio. L’atto suindicato risulta notificato alle controparti in data 28 febbraio 2019.

Con decreto presidenziale depositato il 30 aprile 2019, previa declaratoria di estinzione del giudizio, parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 5.000,00 Euro per compensi, oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15%.

A seguito della comunicazione del suindicato decreto, avvenuta il 30 aprile 2019, la Zeta 2000 s.r.l. ha chiesto, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 391 c.p.c., comma 3, la fissazione dell’udienza per la trattazione, al fine di conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto stesso.

Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., in vista della fissata udienza del 20 novembre 2019, la ricorrente ha dedotto: a) che la rinuncia era stata accettata dalla curatela del fallimento; b) che la procedura fallimentare era stata chiusa per integrale pagamento dei debiti e delle spese in prededuzione, ai sensi della L.Fall., art. 118, n. 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, il decreto di cui all’art. 391 c.p.c., comma 1, ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perchè si è verificato un fenomeno estintivo) che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis c.p.c., avverso il decreto presidenziale l’art. 391 c.p.c., comma 3, individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione dell’udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso (Cass., Sez. Un., n. 19980 del 2014).

Ciò posto, la dichiarazione di rinuncia sopra indicata, sottoscritta personalmente dal legale rappresentante della ricorrente e dal suo avvocato, è stata notificata alla controparte costituita.

Ne segue che, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la fattispecie estintiva si è perfezionata.

La questione posta dalla ricorrente si concentra sulla regolamentazione delle spese.

Invero, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

Ora, la documentazione prodotta dalla ricorrente non include alcuna adesione della curatela fallimentare. Nell’elenco dei documenti recante la data del 14 marzo 2019 si fa riferimento a ricevute di accettazione e di consegna, ma con riguardo alle attestazioni dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio.

Del resto, non casualmente il decreto presidenziale n. 11479 del 30 aprile 2019, pur indicando la rinuncia come accettata dal controricorrente, dispone la condanna alle spese, dal momento che anche all’epoca non si è rinvenuta alcuna adesione della controparte. Il secondo è rappresentato dalla chiusura del fallimento per integrale soddisfacimento dei creditori.

Del tutto irrilevante, è, poi, la chiusura del fallimento.

Al riguardo, va ribadito che quest’ultima, determinando la cessazione degli organi fallimentari e il rientro del fallito nella disponibilità del suo patrimonio, fa venir meno la legittimazione processuale del curatore, comportando il subentrare dello stesso fallito tornato in bonis al curatore nei procedimenti pendenti all’atto della chiusura; tale principio, tuttavia, non vale per il giudizio di cassazione, che è caratterizzato dall’impulso d’ufficio ed al quale non sono perciò applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c., sicchè non è consentito il deposito, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., di documenti attestanti la chiusura del fallimento (v., ad es., Cass. 12 ottobre 2018, n. 25603).

Ne segue che la Corte provvede alla regolamentazione delle spese e alla condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo Quanto al contributo unificato, va rilevato che, secondo la citata sentenza n. 19908 del 2014, la sollecitazione alla fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, non costituisce un’impugnazione del decreto e non deve, quindi, essere nemmeno motivata; essa esprime piuttosto solo la sollecitazione alla trattazione del ricorso, che deve avvenire per effetto di essa. L’esclusione del carattere di impugnazione comporta che non si tratta di un atto che deve necessariamente esprimere critica al provvedimento presidenziale e che dunque consenta il giudizio sul ricorso solo come conseguenza di una ritenuta illegittimità del decreto presidenziale. La proposizione dell’istanza si risolve solo in un atto che elide qualsiasi valore del decreto.

Ne discende che la situazione nella quale ci si trova, per effetto dell’istanza di cui all’art. 391 c.p.c., comma 3, è quella originaria scaturita dalla presenza di una rinuncia al ricorso.

Va, in definitiva, allora data continuità al principio secondo cui, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v., ad es., Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 190871 del 2018; Cass. n. 11033 del 2019).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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