Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16538 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 14/07/2010, (ud. 09/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 24308/2006 proposto da:

COMUNE DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio

dell’avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PERUZZI SERGIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN

GIACOMO 18, presso lo studio dell’avvocato FLAUTI ALESSANDRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLI Paolo, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 351/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/03/2006 r.g.n. 843/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza di primo grado con la quale, in parziale accoglimento della domanda di B. G., veniva dichiarato, nei confronti del Comune di Firenze, il diritto della stessa a percepire dal luglio 1988 le differenze eventuali tra quanto corrisposto dall’IRITEL a titolo di compenso annuale incentivante e quanto sulla base dello stesso titolo ricevuto dal Comune, nonchè una somma pari al compenso erogato dall’IRITEL a titolo di premio industriale mensile.

I giudici di appello, premesso che il D.P.C.M. n. 325 del 1988, art. 5, comma 2, garantiva al dipendente pubblico, in caso di trasferimento del personale tra amministrazioni, il trattamento economico, ove più favorevole, in godimento all’atto del trasferimento mediante l’attribuzione ad personam della relativa differenza, ritenevano che tale garanzia non trovava applicazione, essendo fissato il principio della piena continuità della retribuzione tra prima e dopo il trasferimento, esclusivamente con riferimento agli emolumenti retributivi collegati ad una prestazione resa in via del tutto sporadica o ad una condizione meramente causale del lavoratore.

Posti tali principi, i giudici di secondo grado consideravano non esclusa dalla predetta garanzia il compenso incentivante e il c.d.

premio industriale. Non il primo, perchè non era collegato a determinate valutazioni discrezionali ovvero a particolari meriti del lavoratore ovvero ancora a profili peculiari della prestazione e della modalità di essa, assumendo di fatto, in quanto diretto solo ad evitare l’assenteismo patologico, la dimensione di un aumento stipendiale condizionato all’effettiva presenza in servizio. Non il secondo,in quanto anch’esso, in assenza di specifiche indicazioni che effettivamente potevano riconnetterlo a particolari gravose incombenze, era collegabile esclusivamente alla presenza in servizio, non venendo in rilievo le effettività peculiari modalità di estrinsecazione dell’attività lavorativa.

Avverso tale sentenza il Comune di Firenze ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due censure.

La parte intimata ha resistito con controricorso.

Successivamente il predetto Comune ha depositato dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Sindaco unitamente ai suoi difensori, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., comma 2, con la quale ha rinunciato al ricorso nei confronti della resistente che ha sottoscritto, in uno ai suoi difensori, accettazione della rinuncia.

Il giudizio deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Nulla deve disporsi per le spese a norma del richiamato art. 391 cod. proc. civ., u.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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