Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16538 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1880/2011 R.G. proposto da:

M.T., rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Barone,

elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Americo Capponi n. 16

presso lo studio dell’Avv. Carlo Cermignani, per procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Regionale di Ragusa, rappresentata e difesa dall’Avv.

Salvatore Mezzasalma, elettivamente domiciliata in Roma al viale

Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Costa, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 516/17/09 depositata il 26 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Lette le memorie depositate da ricorrente e controricorrente, che

insistono sulle rispettive posizioni.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

M.T., quale erede del marito S.N., impugna per cassazione il rigetto dell’appello proposto dal congiunto contro la conferma degli avvisi di accertamento e sanzione TOSAP anno 1999 emessi dalla Provincia Regionale di Ragusa per un tubo irriguo interrato lungo la strada provinciale “(OMISSIS)”.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 44, 46 e 47, omissione di pronuncia, vizio di motivazione, illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, per eccesso di delega: la ricorrente si duole che la tassa sia stata determinata per superficie, mentre avrebbe dovuto esserlo per linea, in conformità a quanto stabilito per le condutture pubbliche, altrimenti introducendosi una discriminazione tra pubblico e privato estranea ai criteri della delega legislativa.

Il primo motivo è infondato: riguardo all’occupazione di sottosuolo connessa alle reti di pubblico servizio, il D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 46 e 47, stabiliscono un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1974, Rv. 580654; Cass. 20 ottobre 2008, n. 25479, Rv. 605150); con ogni evidenza, il criterio di favore non è estensibile all’occupazione con impianti privati, questa non condividendo le medesime ragioni di pubblica utilità; l’eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto, seppur non prevista dalla norma legislativa delegante (L. n. 421 del 1992, art. 4, comma 4, lett. b, n. 2), la differenziazione impositiva per ragioni di pubblica utilità appartiene alla discrezionalità legislativa generale.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, per aver il giudice d’appello negato che la richiesta provinciale del COSAP abbia implicato rinuncia alla pregressa richiesta della TOSAP.

Il secondo motivo è infondato: esso postula che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63, sancisca un’alternatività obbligatoria fra tassa e canone, invece sancisce un’alternatività facoltativa; a norma della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 63, la tassa di occupazione è compatibile col canone di concessione, trattandosi di istituti ontologicamente differenti, salva la facoltà dell’ente di coordinare i titoli (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23244, Rv. 594956).

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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