Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16538 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 16538 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17119-2011 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

VERDE GIOVANNI VRDGNN38H16F839N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2, presso lo studio

Data pubblicazione: 02/07/2013

dell’avvocato FARSETTI MASSIMO, che lo rappresenta e difende
unitamente a se medesimo, giusta delega a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 292/34/2010 della Commissione Tributaria

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per il controricorrente l’Avvocato Massimo Farsetti che s

orta

alla memoria e chiede il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2011 n. 17119 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

Regionale di NAPOLI del 5.7.2010, depositata il 04/10/2010;

14_0 44,

\. 0143:y
:•”>’2m9GP

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17119/11

Ricorrente: agenzia territorio
Controricorrente: Giovanni Verde

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 292/34/10, depositata il 4
ottobre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Giovanni Verde, relativa all’avviso di accertamento, concernente
la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolar
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classame o
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessata
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che degli edifici in cui esso è ubicato, come pure
relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano
mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo contraddittorio con la parte. Il contribuente resiste con controricorso, ed ha depositato memoria.
Motivi della decisione
2.

Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme

di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dagli stessi contribuenti, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

della zona, mentre invece sostanzialmente riteneva applicabile la
disciplina di cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia
subito delle modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali addotte c
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta moti ata in m

do giuridicamente corretto.
3. Col secondo, terzo, quarto e quinto motivi la ricorrente
denunzia violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo
doveva ritenersi regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

5. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
della questione trattata.
2

l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

3

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, l 13 giugno 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA