Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16537 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.G. e D.G.S., elettivamente

domiciliati in Roma, Via A. Gramsci 14, presso lo studio dell’avv.

GIGLIO Antonella, che li rappresenta e difende per procura in atti

unitamente all’avv. Maurizio Leone;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano,

n. 19/4/07 del 18/1-13/3/2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11/6/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Giglio;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

Con atto spedito il 24/4/2008, C.G. e D.G. S. hanno proposto ricorso, nella loro qualità di ex soci accomandatari della sas FINPADOVA, contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui hanno chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza dell’11/6/2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata emerge in fatto che in data 2 7/11/2002, la sas FINPADOVA ha proceduto ad un aumento di capitale mediante conferimento in essa di alcuni beni immobili gravati da mutui ipotecari stipulati nei sei mesi precedenti ed estinguibili in rate mensili di durata trentennale.

La conferitaria si è accollata i predetti mutui ed il loro ammontare è stato detratto dal valore dei beni, dichiarato nell’atto in Euro 3.000,00 sia per quanto riguardava l’imposta di registro che per quanto concerneva le imposte ipotecarie e catastali.

L’Ufficio ha però escluso la deducibilità delle anzidette passività ed ha, quindi, elevato il valore del compendio a complessivi 135.140,00 Euro. Gli ex soci amministratori hanno separatamente impugnato i relativi avvisi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, riuniti i ricorsi, li ha tuttavia rigettati perchè le parti non avevano indicato il valore lordo di ogni singolo immobile nè avevano fornito idonea prova degli oneri su di essi gravanti.

Il C. ed il D. si sono allora gravati alla Commissione Regionale, che ha confermato la decisione di primo grado perchè la mancata indicazione del valore lordo degli immobili costituiva un dato incontrovertibile e gli interessati non avevano prodotto, nemmeno in appello, nessuna documentazione in ordine all’ammontare esatto degli oneri asseritamente accollati dalla conferitaria che, oltretutto, non aveva esibito neanche l’atto di adesione delle banche “quale condizione per la produttività di effetti giuridici” dell’accollo nei confronti delle stesse.

Il C. ed il D. hanno impugnato tale statuizione con sei motivi con i quali hanno dedotto il difetto di motivazione su punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 1, 20 e 50, del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1, 2 e 10, della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10, in quanto i giudici a quo avrebbero dovuto riconoscere che l’Ufficio era tenuto ad avvisarli prima di emettere lo accertamento che, in ogni caso, risultava manifestamente infondato perchè per entrambe le imposte di cui si discuteva, il sistema consentiva di determinare la base imponibile al netto delle passività che, nel caso di specie, sussistevano indipendentemente dall’accettazione dell’accollo da parte delle banche ed erano state ampiamente documentate mediante la produzione degli atti di mutuo e di quello di conferimento, dal quale emergeva che la conferitaria si era assunta l’intero debito a prescindere dalle rate fino ad allora eventualmente pagate.

Così riassunte le doglianze dei ricorrenti, che possono essere unitariamente trattate per via della loro intima connessione, osserva innanzitutto il Collegio che la disposizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, non ha natura sostanziale, bensì procedimentale nel senso che non incide sul valore venale dei beni, dal quale anzi prescinde, ma si limita a precludere ogni possibilità di rettifica dei corrispettivi o dei valori dichiarati in misura non inferiore a quella risultante dalla moltiplicazione del reddito o della rendita per gli appositi coefficienti.

Al di fuori del campo di applicazione di tale norma, l’Ufficio che si convinca della insufficienza del valore indicato nell’atto, può invece aumentarlo, notificando avviso di accertamento senza necessità di un previo contraddittorio con le parti, stante l’estraneità della fattispecie a quelle per le quali il ed Statuto del contribuente fa obbligo dell’interpello.

Ne consegue che nel caso di specie, in cui non è stato neppure dedotto che il valore dichiarato di Euro 3.000,00 fosse pari o addirittura superiore a quello di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, l’Ufficio poteva legittimamente elevarlo ferma restando, per i contribuenti, la facoltà di contestarne la congruità.

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso non risulta, tuttavia, che il C. ed il D. abbiano mosso obiezioni alla stima dell’Ufficio, cui hanno soltanto addebitato di non aver tenuto conto dei mutui ipotecari, che a loro giudizio avrebbero dovuto essere scomputati dalla base imponibile sia per quanto riguardava l’imposta di registro che per quanto concerneva le imposte ipotecarie e catastali.

Quest’ultima pretesa, però, non poteva essere in alcun caso accolta perchè contraria al principio, che qui si condivide e ribadisce, secondo il quale nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l’attribuzione, prescritta dal D.Lgs. 31 ottobre 1930, n. 347, artt. 2 e 10, dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro, va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che essendo dovute quelle ipotecarie e catastali con riferimento a formalità relative ai singoli beni immobili, la base imponibile dei conferimenti immobiliari in società va determinata con riguardo al valore dei beni in sè considerati, restando preclusa la detrazione degli oneri e delle passività, come il mutuo accollato alla conferitaria e garantito da ipoteca sul bene conferito (C. Cass. 2003/10486, 2007/26854 e 2008/11776).

Quanto alla imposta di registro, invece, giova preliminarmente rammentare che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50, nel testo applicabile ratione temporis, “per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di società…con conferimento d’immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società…”. Come si è visto, la Commissione Regionale non ha dubitato dell’astratta ammissibilità della detrazione invocata dagli appellanti, ma ne ha escluso la fattibilità concreta in quanto, anche a prescindere dalla mancata dimostrazione dell’avvenuta accettazione delle banche, non era stata “prodotta documentazione alcuna in ordine al valore esatto delle passività che si assum(eva)no accollate dalla conferitaria”.

La prima circostanza non aveva rilevanza perchè per la deduzione delle relative passività è sufficiente che l’accollo sia valido ed efficace fra le parti (indipendentemente dall’adesione del creditore), ma la seconda era, tutt’al contrario, decisiva perchè ove realmente esistente, un quadro processuale del genere non poteva condurre ad altro che al rigetto della domanda degli appellanti cui, secondo la regola, incombeva l’onere di fornire la prova delle eventuali passività da portare in diminuzione della pretesa dell’Ufficio.

A questo proposito, il C. ed il D. hanno, come già detto, sostenuto di aver dimostrato il loro assunto mediante la produzione degli atti di mutuo che, però, non possono essere esaminati dalla Corte perchè non presenti nel fascicolo di parte, in cui sono stati inseriti soltanto la sentenza impugnata, la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio del giudizio a quo ed il ricorso, dove non è stato specificato in quale altra parte dell’incartamento processuale sarebbe stato possibile prendere visione dei predetti documenti.

Il ricorso di cui si discute dev’essere pertanto respinto.

Nulla per le spese, non avendo l’Agenzia delle Entrate depositato controricorso nè partecipato alla discussione in udienza.

P.Q.M.

la Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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