Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16537 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12344/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

Istituti Fisioterapici Ospitalieri – IFO, rappresentato e difeso

dall’Avv. Stefano Coen, elettivamente domiciliato presso il suo

studio in Roma alla piazza di Priscilla n. 4, per procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 45/22/09 depositata il 16 marzo 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 15 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

atteso che:

– In relazione a cartella di pagamento n. (OMISSIS) notificata a Istituti Fisioterapici Ospitalieri per imposta di registro sull’acquisto in data 19 ottobre 2000 di un complesso ospedaliero da Ospedale San Raffaele Roma Eur s.r.l., l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione con quattro motivi il rigetto dell’appello contro l’annullamento di primo grado.

– I primi due motivi denunciano vizio di motivazione, il terzo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, il quarto violazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36: l’Agenzia si duole che il giudice del gravame abbia ritenuto inefficace nei confronti di IFO la sentenza di conferma dell’avviso di liquidazione pronunciata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio col n. 11/13/04 e che ciò abbia fatto sull’erroneo presupposto che al relativo giudizio IFO fosse estraneo.

– Con sentenza 10 ottobre 2014, n. 21452, questa Sezione ha respinto il ricorso proposto da IFO avverso la menzionata sentenza n. 11/13/04; con sentenza in pari data, n. 21454, questa Sezione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da IFO avverso l’ordinanza di correzione dell’omesso riferimento della sentenza n. 11/13/04 ad IFO stesso; definitivamente accertato che la sentenza n. 11/13/04 è stata pronunciata e spiega effetti anche nei confronti di IFO, e che quindi anche nei confronti di IFO è divenuto irrevocabile l’avviso di liquidazione (n. 27613) sulla base del quale è stata emessa la cartella di pagamento, l’odierno ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione della cartella.

– Le spese dei gradi di merito vanno compensate per la complessità della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità sono regolate per soccombenza.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione della cartella di pagamento; dichiara compensate le spese dei gradi di merito e condanna Istituti Fisioterapici Ospitalieri a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 22.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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