Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16537 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16537 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 17089-2011 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585, in persona del
Direttore generale in carica, elettivamenie domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CIOFFI STELLA;
– intimata –

Data pubblicazione: 02/07/2013

avverso la sentenza n. 138/08/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 28/04/2010,
depositata il 03/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Ric. 2011 n. 17089 sez. MT – ud. 13-06-2013
-2-

BOGNANNI;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 17089/11

Ricorrente: agenzia territorio
Intimata: Stella Cioffi

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 285/03/10, depositata il 3
maggio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Stella Cioffi, relativa all’avviso di accertamento, concernente la
revisione della rendita catastale di due immobili urbani di sua
proprietà, adibiti ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessata
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche degli immobili, che degli edifici in cui essi sono ubicati, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo
contraddittorio con la parte. L’intimata non si è cos
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che l’a

di

punazione

non appare notificato compiutamente all’intimata, post che la notificante ha esperito la procedura di notificazione a mezzo del
servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini
della legittimità della medesima, e che ha omesso di produrre il
relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato, come meglio
verificato in seguito. Pertanto, poiché tale adempimento, peraltro
necessario in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, non risulta compiuto sino alla odierna
adunanza della corte in camera di consiglio, il ricorso non può
che essere colpito da inammissibilità (Cfr. anche Sez. U, Sentenza
n. 627 del 14/01/2008), con

la conseguenza che

go. .re ..
0,/
,”
l’esame dei motivi addotti a sostegno del medesimo. ,,,,……/ • 5.Ne deriva che va emessa pronuncia in tal senso.

411,
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo a. alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.

,

3.

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