Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16536 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 158-2016 proposto da:

D.B.P., D.D.F., elettivamente domiciliati in Roma,

Viale Vaticano 48, presso lo studio dell’avvocato Demetrio Fenucciu,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

P.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Maria Torrusio, con

studio in Vallo della Lucania via Ferruccio Parri snc;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 455/2015 della Corte d’appello di Salerno,

depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2019 dal Consigliere CASADONTE Annamaria;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale MISTRI

Corrado che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso di

P.M. e per il rigetto del ricorso di D.D.F. e

D.B.P.;

udito l’Avvocato Demetrio Fenucciu per i ricorrenti principali e

l’Avvocato Francesco Maria Torrusio per il ricorrente incidentale.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso tempestivamente notificato il 18 ottobre 2015 da D.D.F. e D.B.P. nei confronti di P.M. avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva accolto solo parzialmente il loro gravame.

2. Il contenzioso tra le parti era insorto a seguito di citazione notificata nel 2002 da P.M. al fine di sentir accertare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato il 15 dicembre 1998 e con il quale D.D.F. si obbligava a vendere a P.M. un immobile sito in comune di (OMISSIS).

3. Esponeva il P. che, nonostante avesse adempiuto alle obbligazioni dedotte nel contratto preliminare, il convenuto e la moglie D.B., la quale era litisconsorte per aver apposto la propria firma per assenso e accettazione del contratto preliminare, non consegnavano la documentazione necessaria al trasferimento definitivo dell’immobile, risultato, peraltro, gravato da diritti di usi civici, e che ciò nonostante i convenuti pretendevano il saldo del prezzo.

4. In ragione di ciò il promissario acquirente adiva il Tribunale di Vallo della Lucania per sentir accertare la risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori e sentirli condannare al pagamento della caparra confirmatoria oltre al rimborso degli importi corrispondenti ai miglioramenti eseguiti sull’immobile ed al risarcimento del maggior danno.

5. Costituitosi solo il D.D. eccepiva la strumentalità del rifiuto dell’attore a stipulare il definitivo, dal momento che lo stesso P. occupava senza titolo l’immobile a decorrere dal dicembre 1998 e vi aveva pure realizzato opere abusive dalle quali era derivato un procedimento penale a carico del proprietario dell’immobile.

6. In considerazione di ciò il convenuto chiedeva il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento esclusivo del promissario acquirente con condanna dello stesso al pagamento dell’indennità di occupazione senza titolo nella misura di Euro 26.000,00 nonchè al risarcimento del danno nella misura di Euro 12.000,00.

7. Nella contumacia dell’altra convenuta D.B., il tribunale a seguito di rinuncia della domanda di risoluzione da parte dell’attore dichiarava la cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda di risarcimento dei danni e rigettava tutte le domande riconvenzionali del convenuto con compensazione delle spese.

8. Proposto gravame da parte dei convenuti D.D. e D.B. la Corte d’appello di Salerno riteneva la fondatezza dell’impugnazione limitatamente alla dedotta domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente in relazione alle opere abusive realizzate.

9. Così facendo secondo la corte territoriale P.M. aveva violato l’obbligo di custodia e di conservazione della cosa, incidendo significativamente sulla struttura del bene e si era reso responsabile del grave inadempimento di quanto previsto dall’art. 3 del contratto ove era pattuito che, qualora la parte acquirente avesse voluto eseguire a sue spese ristrutturazioni o abbellimenti del bene promesso in vendita prima del rogito, avrebbe potuto farlo munendosi di regolari permessi.

10. Ne derivava, ad avviso del giudice d’appello, l’accoglimento della formulata domanda di risoluzione per inadempimento esclusivo del P..

11. La corte territoriale rigettava, invece, le domande degli appellanti di riconoscimento dell’indennità di occupazione sine titulo così come quella di risarcimento degli ulteriori danni.

12. La parziale cassazione della suddetta sentenza è chiesta dagli originari convenuti D.D. e D.B. con ricorso affidato a due motivi.

13. La cassazione della sentenza è parimenti chiesta con successivo ricorso notificato il 27 agosto 2016 da P.M. sulla base di due motivi cui resiste D.D.F. con controricorso tempestivamente notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

14. Va preliminarmente rilevato, in ossequio al principio dell’unicità del processo di impugnazione, che il ricorso proposto da P.M. avverso la medesima sentenza già impugnata da D.D.F. e D.B.P. deve essere inteso quale ricorso in via incidentale.

15. A ciò consegue che l’ammissibilità dello stesso è subordinata al fatto che sia stato proposto con l’atto contenente il controricorso.

16. Nel caso di specie ciò non è avvenuto perchè a fronte della notifica del ricorso avvenuta il 18/12/2015, il P. non ha nei successivi quaranta giorni notificato alcun controricorso.

17. P.M. ha invece notificato il 27/8/2016 il ricorso per cassazione dichiarando di impugnare la sentenza emessa il 28/5/2015 e depositata il 7/7/2015 e non notificata.

18. Tale ricorso è, tuttavia, tardivo sia rispetto al termine di quaranta giorni successivi alla notifica del ricorso da parte dei sigg.ri D.D. e D.B. e decorrenti dal 18/12/2015 sia rispetto al termine breve di sessanta giorni cui all’art. 325 c.p.c., applicabile al caso di specie a seguito della notifica della sentenza d’appello ritualmente eseguita da D.D. e D.B. nei suoi confronti nel domicilio eletto presso l’avvocato Vincenzo Calicchio, in data 19/10/2015.

19. Il ricorso incidentale va dunque dichiarato inammissibile.

20. Passando all’esame del ricorso principale proposto da D.D. e D.B., con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1226,1458,2043,2056 e 2727 c.c., laddove la corte d’appello ha respinto la domanda di riconoscimento di una somma di danaro per l’illegittima occupazione del bene immobile da parte del promissario acquirente.

21. La conclusione della Corte sarebbe stata formulata senza tener conto del tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in caso di occupazione sine titolo di un immobile, ravvisa il danno patito dal proprietario nella subita perdita della disponibilità del bene e nell’impossibilità di conseguirne l’utilità normalmente ricavabile.

22. Inoltre la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere superata la presunzione juris tantum di esistenza del danno in re ipsa fondata sul presupposto dell’utilità normalmente conseguibile nell’esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale.

23. Osservano i ricorrenti come l’esistenza del pregiudizio sia dimostrata dallo stesso riferimento contenuto nella sentenza d’appello all’impugnazione amministrativa avanti al Tar cui essi sono stati obbligati al fine di sottrarre il loro immobile all’acquisizione gratuita disposta all’esito dell’accertamento delle opere abusive realizzate dal P..

24. Con il secondo motivo, si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle risultanze cui è pervenuto il ctu in ordine al valore d’uso dell’immobile, rilevante ai fini della quantificazione del danno risarcibile.

25. In tale prospettiva la Corte territoriale avrebbe trascurato, in particolare, sia le risultanze della ctu disposta dal tribunale ed avente ad oggetto il valore d’uso dell’immobile oggetto di causa, sia la circostanza che qualsiasi bene è suscettibile di uso diretto da parte del proprietario, uso suscettibile di valutazione economica, che ove non provato nell’esatto ammontare, impone comunque una liquidazione equitativa.

26. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono alla domanda risarcitoria e sono fondati.

27. E’ stato, infatti, ripetutamente affermato che il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione di essa, per cui qualsiasi intervento diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere non solo la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell’illecito, ma anche il risarcimento dei danni.

28. In tale contesto va inquadrato il risarcimento del danno richiesto a fronte della condotta illecita del vicino confinante, ovvero dell’occupazione sine titulo o ancora per la mancata consegna del bene venduto o per la mancata restituzione del bene concesso in locazione o concesso in anticipato godimento nel caso di preliminare di vendita poi risolto.

29. In questi casi si è affermato che il danno è in re ipsa, in quanto automatica conseguenza della limitazione del godimento e della diminuzione temporanea del bene in proprietà, senza necessità di una specifica attività probatoria, salva la concreta determinazione del danno stesso in sede di liquidazione, cui eventualmente procedere anche in via equitativa.

30. In questi casi, l’azione risarcitoria si dice volta a porre rimedio all’imposizione di una limitazione ad un bene normalmente produttivo di valore economico sia nella forma del godimento esclusivo e pieno insito nella titolarità sia nella forma della facoltà di consentire ad altri il godimento dietro riconoscimento di un corrispettivo.

31. La mancata restituzione, l’occupazione sine titulo, la modificazione illegittima del bene altrui sono condotte che possono causare l’evento lesivo della proprietà e determinare specifici danni i quali sono certamente danni-conseguenza e non danni eventi (in coerenza con la ricostruzione sistematica operata da SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972).

32. Tuttavia, appare al collegio che non contrasti con detta ricostruzione il principio affermato da numerose pronunce e secondo il quale il danno-conseguenza da occupazione illegittima, così come il danno – conseguenza da modifica illegittima del bene immobile altrui è “in re ipsa”, attesa la temporanea perdita delle utilità normalmente conseguibili dal proprietario nell’esercizio delle facoltà di godimento e disponibilità esclusiva ed indisturbata del proprio bene (cfr, Cass. 20823/2015; 16670/2016; 20708/2019; 21239/2018).

33. Si tratta di una presunzione “iuris tantum” che trova la sua ragion d’essere nella natura in sè del bene danneggiato, bene la cui fruizione ha secondo l’id quod plerumque accidit un valore economico con la conseguenza che la sua compromissione giustifica la presunzione di danno.

34. Tale presunzione non è assoluta ma può essere superata attraverso la dimostrazione dell’inesistenza di quel valore economico per disinteresse del proprietario.

35. Ciò posto, occorre, nondimeno, considerare che nel caso di specie, al di là della disputa sulla compatibilità o meno del danno in re ipsa con la sistematica del danno da illecito civile, il ragionamento della corte territoriale appare fondato sull’aprioristica adesione alla tesi dell’inconfigurabilità della categoria del danno in re ipsa e sulla necessità per il proprietario di provare di non aver potuto locare il proprio bene ovvero di avere perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente ovvero di aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli.

36. Così ragionando, tuttavia, la corte territoriale non ha considerato che l’esistenza dei danno era incontestabilmente emersa come dimostrato dal fatto che il signor D.D., a seguito del grave inadempimento contrattuale del P. in ragione delle opera abusive realizzate, era stato costretto ad impugnare dinanzi al T.A.R. per ottenere con apposita pronuncia l’annullamento del provvedimento del Comune di Ascea con cui aveva avvisato sia l’esecutore P. che il proprietario che la mancata esecuzione delle opera costituiva titolo per l’acquisizione di diritto al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e di quella pertinenziale.

37. Ebbene, almeno l’aver dovuto provvedere a detta impugnazione avanti al giudice amministrativo, configura incontestabilmente un danno-conseguenza patito dal proprietario D.D. e D.B. che la corte territoriale avrebbe dovuto adeguatamente considerare e valorizzare ai fini della decisione sull’an del danno richiesto unitamente alla successive sua quantificazione, come pure considerato nell’ambito della ctu espletata.

38. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in altra composizione, affinchè riesamini la domanda di risarcimento del danno proposta da D.D. e D.B. in conformità al principio interpretativo sopra indicato e provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

39. Attesa l’inammissibilità del ricorso incidentale deve infine darsi atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale di P.M.; accoglie il ricorso principale di D.D.F. e D.B.P.. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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