Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16536 del 05/08/2016

Cassazione civile sez. I, 05/08/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 05/08/2016), n.16536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23130-2011 proposto da:

D.L., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. P. DA PALESTRINA 19, presso l’avvocato BRUNO TASSONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO TIGANO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso l’avvocato

PATRIZIA DEL NOSTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BONAVENTURA CANDIDO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2011 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 11/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato N. PERGOLIZZI, con delega, che

si riporta;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. DE MATTEIS, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 5.7.2001, il Tribunale di Messina rigettò il ricorso con cui D.L. aveva chiesto la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio di edilizia economica e popolare da lui goduto, emesso dalla GM del Comune di Messina il 27.8.1997.

La decisione, appellata dal D., fu confermata dalla Corte d’Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, che affermò la competenza della GM ad emettere il provvedimento ai sensi della L. n. 142 del 1990 e ritenne sussistere il presupposto, previsto dal D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 17 della disposta revoca, e cioè l’abbandono dell’alloggio.

Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso D.L., con due motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali il Comune di Messina ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, si deduce la violazione della L.R. siciliana n. 1 del 1979, art. 17; D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 16, comma 3 e art. 17; del D.P.R. n. 616 del 1977 e della L. n. 52 del 1976, art. 3. Il ricorrente lamenta che la Corte del merito ha errato nel rigettare l’eccezione d’incompetenza della GM di Messina ad emettere il provvedimento di revoca, che avrebbe dovuto essere adottato dal Sindaco, o dal dirigente competente o dal Consiglio comunale. Peraltro, afferma il ricorrente, trattandosi di alloggi realizzati con il finanziamento speciale di cui alla L. n. 52 del 1976, la competenza andava riconosciuta alla Commissione Prefettizia provinciale, con conseguente nullità della decadenza pronunciata dall’organo comunale.

2. Col secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 52 del 1976, art. 1, comma 1 ed del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 11. L’uso non quotidiano, ma certamente non saltuario, dell’abitazione, è stato ritenuto causa della revoca per abbandono, lamenta il ricorrente, senza considerare che, trattandosi di alloggio di servizio, occorreva tener conto delle previsioni di cui alla L. n. 52 del 1976, la cui rado è specifica e prevede la revoca per la cessazione dal servizio, tenuto conto che l’esigenza tutelata è quella di consentire l’abitazione nel luogo ove l’appartenente alle forze dell’ordine svolge l’attività lavorativa, a tutela del buon andamento della pA. Per tale tipo d’alloggio – assegnato, soltanto, in locazione – l’Amministrazione non dispone peraltro del potere di deroga.

3. Il ricorso è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondato.

4. La denunciata incompetenza dell’organo che ha emesso l’atto di revoca è infondata. La L.R. S. n. 1 del 1979, art. 17 ha demandato ai comuni le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, facendo salva la competenza dello stato per l’assegnazione di alloggi da destinare ai dipendenti civili e militari dello stato per esigenze di servizio (su cui infra). Nell’ambito della regione Sicilia, avente competenza legislativa esclusiva sull’ordinamento degli enti locali (art. 14, lett. p, dello Statuto), la L.R.S. n. 48 del 1991, art. 1 (applicabile ratione temporis risalendo la revoca al 27.8.1997) ha recepito il nuovo ordinamento delle autonomie locali, introdotto dalla L. n. 142 del 1990, ed in base all’art. 35 di tale legge la competenza ad emettere l’atto va riconosciuta alla Giunta, dotata, appunto, di competenza residuale.

5. Sotto gli altri profili, il ricorso è inammissibile. Il ricorrente introduce, infatti, temi d’indagine (presupposti della revoca e contestazione circa la necessità stessa della revoca) inerenti alla natura dell’assegnazione dell’alloggio, quale alloggio di servizio, di cui non tratta la sentenza impugnata – che ha valutato il caso a lei devoluto come decadenza per abbandono, del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 17 – ed omette, inoltre, di trascrivere i dati fattuali necessari alla comprensione delle questioni dedotte (l’atto di revoca impugnato innanzi al primo giudice, ed, a monte, il titolo di accesso all’occupazione dell’alloggio), formulando, peraltro, le censure in modo ondivago circa la natura non provvedimentale di tale revoca e circa i relativi presupposti, anche in relazione all’organo che sarebbe competente a provvedervi (Prefetto, ai sensi della L. n. 52 del 1976, art. 3). Deve, ad ogni modo, aggiungersi che nell’ipotesi, che si postula ricorrere nella specie, l’assegnazione è comunque condizionata dalla prestazione di un servizio determinato presso uffici del luogo in cui si trova l’immobile, poichè tali immobili – non meno degli alloggi di servizio in senso stretto – si differenziano dalla destinazione propria dell’edilizia residenziale pubblica in quanto tendono in via primaria a garantire il buon andamento della pA (come riconosce lo stesso ricorrente), facilitando ai suoi dipendenti il reperimento nella sede del proprio ufficio di appartamenti decorosi con un canone di affitto proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente, e non necessariamente, contribuiscono alla finalità sociale generale di favorire l’accesso all’abitazione dei cittadini meno abbienti (SU n. 19548 del 2003).

6. Nella specie, il ricorrente, come da lui riferito nelle premesse in fatto, presta servizio a Lamezia Terme, mentre l’alloggio si trova a Messina, ed in tale immobile – come affermato dal giudice di merito, con accertamento in parte qua non contestato – abitava un “ospite”, le cui generalità risultavano indicate sulla targhetta apposta sulla porta d’ingresso.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA