Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16536 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21482/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.F., L.P., L.L., L.I.,

elettivamente domiciliate in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio

dell’avvocato RITA GRADARA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARIO DE BELLIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 162/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. M.F., in qualità di erede testamentaria di L.R., L.P., L.L. e L.I., nella qualità di figlie legittimarie pretermesse del predetto L.R. impugnavano gli avvisi di accertamento per Irpef ed Ilor relativamente agli anni 1997, 1998 e 1999 con cui era stato rideterminato il reddito dichiarato da L.R. nella qualità di socio amministratore e legale rappresentate della società S.I.P.A. S.r.l.. La commissione tributaria provinciale di Mantova accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando il reddito del contribuente sulla base di quello definito per la società S.I.P.A. S.r.l. a seguito di accertamento con adesione. La sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul rilievo che la distribuzione degli utili della società S.I.P.A. S.r.l. al socio si evinceva dal fatto che si trattava di società a ristretta base familiare, che il socio era amministratore unico della società e che le movimentazioni bancarie della società transitavano attraverso il conto corrente del socio. La CTR osservava, poi, che correttamente il primo giudice aveva quantificato i tributi dovuti dal socio sulla base delle risultanze dell’accertamento con adesione perfezionato tra la società e (l’amministrazione poichè non era stata dimostrata la percezione di utili ulteriori ed, inoltre, il contribuente aveva fornito documentazione giustificativa delle varie operazioni bancarie.

2. Avverso la sentenza del CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso le contribuenti.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Sostiene che la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello afferente l’applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, che pone a carico del contribuente l’onere della prova giustificativa delle movimentazioni bancarie e si è limitata a confermare il criterio adottato dalla CTP basato esclusivamente sulle risultanze dell’accertamento con adesione.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1963, art. 32, comma 1, n. 2. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che in atti non risultava dimostrata la percezione di redditi ulteriori da parte del contribuente perchè si sarebbe dovuto affermare l’opposto principio secondo cui l’art. 32 citato pone una presunzione legale relativa circa la determinazione dell’imponibile ricostruito sulla base dei dati ed elementi desunti dai conti correnti, con la conseguenza che è legittimo per l’amministrazione finanziaria presumere, salva la prova contraria, l’imputazione dei movimenti operanti sui conti correnti bancari a ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività d’impresa.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1963, art. 32, comma 1, n. 2 e D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 2 e segg.. Sostiene che hanno errato i giudici di appello nel ridurre quantitativamente la ripresa riferita al contribuente facendo riferimento alle risultanze dell’accertamento con adesione conclusosi tra il fisco e la società di cui il contribuente era socio ed amministratore unico. Invero l’accertamento con adesione è strumento che non ha finalità accertativa della effettiva consistenza del debito tributario bensì tipicamente transattiva e deflattiva del contenzioso sicchè la pretesa tributaria fondata sulle indagini bancarie effettuate sui conti correnti del contribuente non poteva essere quantitativamente ridotta sulla base delle diverse risultanze dell’atto di adesione sottoscritto con la società.

6. Con il quarto motivo deduce omessa motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR, nel ritenere che il contribuente avesse dato prova della regolarità delle operazioni bancarie, non ha tenuto conto di specifici rilievi svolti dall’ufficio.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. Essi sono infondati. Ciò in quanto la CTR ha fatto corretta applicazione della norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1963, art. 32, comma 1, n. 2, avendo ritenuto da un lato che l’agenzia delle entrate non avesse provato la percezione di ulteriori ricavi da parte del contribuente (affermazione di per se errata in quanto l’art. 32 citato pone a carico del contribuente l’onere della prova giustificativa dei maggiori introiti emergenti dai conti correnti bancari) ma avendo poi affermato che il contribuente aveva provato a mezzo della documentazione prodotta la regolarità delle operazioni bancarie in quanto imputabili a operazioni delle società che a lui facevano capo, con ciò ritenendo assolto l’onere della prova gravante sul contribuente.

2. Il terzo motivo è infondato in quanto la CTR non ha ridotto sic et simpliciter la pretesa tributaria verso il socio a quella accertata a carico della società in sede di accertamento con adesione, avendo per contro affermato che il contribuente aveva provato, a mezzo della documentazione prodotta, di non aver percepito redditi ulteriori rispetto a quelli rilevabili dall’accertamento con adesione, ragione per cui era da confermare la statuizione della CTP sul punto.

3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto generico e privo del requisito dell’autosufficienza. Invero l’agenzia delle entrate si duole del fatto che la CTR non ha tenuto conto dei rilievi effettuati dall’ufficio relativamente ad alcune operazioni bancarie che sarebbero rimaste prive di giustificazione ma omette di indicarle specificamente nel ricorso limitandosi ad un mero richiamo a contestazioni svolte con l’atto di appello di cui non trascrive il contenuto. In tal modo non ha consentito a questa Corte di avere contezza, sulla base dell’atto introduttivo, delle ragioni concrete a sostegno del motivo svolto.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere al contribuente le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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