Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16536 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16536 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 12935-2012 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
REBHUN MIRIAM;

– intimata avverso la sentenza n. 165/15/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 18.4.2011, depositata il 19/04/2011;

549.5
A5

Data pubblicazione: 02/07/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 12935 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12935/12

Ricorrente: agenzia territorio
Intimato: Miriam Rebhun

Sentenza
Svolgimento del processo

l. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Campania n. 165/15/11, depositata il 19
aprile 2011, con la quale essa rigettava l’appello della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Miriam Rebhun, relativa all’avviso di accertamento, concernente la
revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua
proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In particolare
il giudice di secondo grado osservava che l’atto di classamento
non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti
gli elementi di valutazione concreti, onde mettere l’interessato
nella condizione di approntare un’adeguata difesa, mentre invece
si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche
dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. La contribue
non

si

è

costituita.

/’

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricors a ricorrent
deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo conteneva tutti gli elementi necessari
a stabilire il diverso classamento attraverso l’indicazione della
categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò
in base ai dati forniti dagli stessi contribuenti, oltre che alla
segnalazione del Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi
delle unità similari della zona, in cui diverse strutture pubbliche erano state ammodernate.

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale
l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione
ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppu-

cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna
statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il

2 giugno 2013.

re ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in

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