Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16535 del 11/06/2021
Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 11/06/2021), n.16535
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3135-2019 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODI 32,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA BONITO, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANGELA TARANTINO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,
ESTER ADA VITA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO
SGROI, GIUSEPPE MATANO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1348/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,
depositata il 27/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA
DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
che:
C.L., operaio agricolo a tempo determinato, aveva adito la Corte d’appello di Bari per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale di Foggia il quale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di accredito, nei confronti dell’Inps, di n. 131 giornate nell’anno 2002 come operaio agricolo, atteso il riconoscimento del diritto preteso in via amministrativa;
la Corte territoriale, dato atto della rinuncia all’appello principale da parte del C., ha, tuttavia, accolto l’appello incidentale mediante il quale I’Inps aveva denunciato la violazione il principio del ne bis in idem, per essere stato, identico giudizio, già definito dallo stesso Tribunale di Foggia con sentenza n. 6345/14 resa in data 4.6.2014;
ha pertanto ritenuto erronea la decisione del primo giudice quanto all’accertamento della cessazione della materia del contendere ed ha rigettato la domanda (duplicata) dal lavoratore ponendo a suo carico le spese dell’intero giudizio;
la cassazione della sentenza è domandata da C.L. sulla base di un unico motivo;
l’Inps ha depositato procura in calce al ricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione alla condanna alle spese di causa”, asserendo di aver prodotto la dichiarazione di esenzione;
il motivo è infondato;
il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c. è espressione di diritto singolare, e, come tale, non è applicabile a casi non espressamente indicati; esso deve, pertanto, ritenersi operante soltanto in ipotesi in cui oggetto della domanda giudiziale sia il riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale in via immediata e diretta e non quando quest’ultimo costituisca conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento;
applicando tale principio, la recente Cass. n. 16676 del 2020, ha ad esempio escluso il diritto all’esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli, e, tuttavia, l’affermazione di principio si rinviene già in altri precedenti (Cass. n. 16131 del 2016; Cass. n. 25759 del 2008; Cass. n. 2673 del 2019);
diversamente da quanto si legge nel provvedimento impugnato, che, cioè, C.L. “…non ha versato in atti una dichiarazione esonerativa conforme alla previsione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.” -, agli atti risulta che egli ha prodotto la predetta dichiarazione, ma, ciò nonostante, l’esenzione non gli spetta, atteso che la domanda da lui proposta in giudizio non ha ad oggetto, in via diretta e immediata, la declaratoria del diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale;
pertanto, nel caso in esame, il ricorso va rigettato;
non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’Inps;
in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2021