Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16535 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/08/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 05/08/2016), n.16535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18630-2010 proposto da:

CO.NA.C.A.L. – CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI ABITAZIONI PER I

LAVORATORI A R.L., (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente del

C.d.A. pro tempore, e A.R. (C.F. (OMISSIS)), in

proprio, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 41, presso

l’avvocato FRANCESCO SAVERIO INSABATO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LIVIO PERSICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMMISSARIO LIQUIDATORE DEL CO.NA.C.A.L. – CONSORZIO NAZIONALE

COOPERATIVE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI A R.L., AL.RA.,

M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2336/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/06/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Conacal – Consorzio nazionale cooperative di abitazioni per lavoratori, a r.l., ha proposto ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, avverso la sentenza depositata il 13-7-2009, non notificata, con la quale la corte d’appello di Napoli, rigettandone l’appello, ha confermato lo stato d’insolvenza dichiarato dal tribunale nel marzo 2003, ai sensi della L. Fall., art. 195.

Per quanto ancora di interesse, la corte d’appello ha disatteso la censura della società facente leva, ai fini del decorso del termine di cui alla L. Fall., art. 10, sullo scioglimento di diritto conseguito, già nell’anno 1999, ai sensi dell'(allora vigente) art. 2544 c.c., al mancato deposito di due consecutivi bilanci, nonchè la censura attinente alla consequenziale perdita della personalità giuridica dell’ente originario onde potersi considerare – quello oggetto dell’istanza – come entità giuridica differente e non più configurabile come società cooperativa.

Ha motivato affermando che anche in relazione alle cooperative edilizie sciolte di diritto secondo l’evocato regime normativo era da estendere il principio tratto dal nuovo testo dell’art. 2495 c.c., per cui l’estinzione della società – a partire dall’ 1-1-2004 – poteva conseguire solo alla cancellazione dal registro delle imprese, in concreto non avvenuta; e che dalla perdita della personalità giuridica, correlata allo scioglimento, non poteva derivare la pretesa di sottrarre la società alla liquidazione coatta amministrativa per essere stata trasformata in un qualcosa di diverso da una cooperativa.

Nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 2544 c.c. e art. 12 preleggi, si censura la sentenza per non aver considerato che il mancato adempimento di cui alla norma per prima citata aveva determinato lo scioglimento di diritto della società con perdita della personalità giuridica, senza alcuna necessità di un provvedimento autoritativo e senza apertura della fase di liquidazione, con conseguente illegittimità della dichiarazione di insolvenza.

Col secondo motivo di ricorso si deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione per avere la corte d’appello erroneamente affermato che al mancato deposito dei bilanci da parte della cooperativa edilizia, e allo scioglimento, non era conseguita la creazione di una realtà giuridica nuova e diversa da quella preesistente, tale da impedire l’assoggettamento a procedura liquidatoria.

– Il secondo motivo è inammissibile, essendo dedotta una questione giuridica sotto veste di vizio della motivazione.

Giova rammentare che, nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione o l’applicazione di norme o principi giuridici (v. Sez. 2^ n. 26292-14, Sez. lav. n. 16640-05). Ciò per l’ovvia ragione che la soluzione della questione di diritto non è punto incisa dalla argomentazione e/o dall’errore su questa, dovendo essere semmai e comunque rimessa alla valutazione della corte in base al principio iura novit curia, diretta espressione del canone costituzionale di soggezione del giudice alla legge.

Pertanto sulla questione di diritto non rileva il vizio della motivazione (v. esplicitamente Sez. 5^ n. 2268012).

3. – Il primo motivo è invece infondato.

La corte d’appello ha accertato – con affermazione non ulteriormente censurata – che la società era insolvente e che la stessa non era stata cancellata dal registro delle imprese.

Ai sensi dell’art. 2544 c.c., comma 1, u.p., nel testo dettato dalla L. 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18 le cooperative edilizie di abitazione che non hanno depositato nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica. Tali effetti si producono anche se l’omissione sia maturata, in tutto o in parte, prima della entrata in vigore della predetta L. n. 59 del 1992 (v. Sez. 1^ n. 15475-01; conf. Sez. 1^ n. 2942-08).

La disposizione, stabilendo lo scioglimento di diritto della società cooperativa e la perdita, da parte di questa, della personalità giuridica, non elimina però la società medesima dalla realtà giuridica, ma la priva solo della personalità giuridica a cui è collegata la limitazione di responsabilità dei soci al conferimento.

Con la conseguenza che, venuta meno l’autonomia patrimoniale perfetta collegata alla suddetta personalità, la disciplina dei rapporti con i terzi della società cooperativa edilizia va connotata dalla responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali mediante applicazione analogica delle norme dettate per le società (geneticamente) senza personalità giuridica.

Come chiarito dai citati arresti giurisprudenziali, la ratio della disposizione sta molto semplicemente nell’esigenza di configurare, con lo scioglimento di diritto della società e la perdita della personalità giuridica, uno strumento direttamente sanzionatorio, giustappunto “di diritto”, vale a dire senza il tramite di valutazioni e provvedimenti discrezionali dell’autorità governativa, nonchè di coinvolgere direttamente i soci nel controllo dell’adempimento delle formalità di deposito del bilancio col fine di evitare, altrimenti, una loro responsabilità per rapporti e per attività che, dopo la perdita della personalità giuridica da parte della cooperativa in conseguenza e per effetto del suo scioglimento, non possono che essere imputati a un ente ormai privo di autonomia patrimoniale perfetta e caratterizzato dalla responsabilità illimitata dei soci medesimi per le obbligazioni sociali.

4. – Nondimeno va anche detto che tutto ciò non rileva ai fini della soggezione a procedura concorsuale.

Essendo la società comunque esistente, sia pure col ripetuto correttivo originato dallo strumento sanzionatorio, vi è che lo scioglimento di diritto, ove sia accertata l’insolvenza, non osta all’assoggettamento alla procedura concorsuale che risulti stabilita dalla legge in relazione al tipo sociale.

Vanamente la parte osserva, in rapporto alla necessaria strumentalità della sentenza di cui alla L. Fall., art. 195 che il procedimento di liquidazione dovevasi considerare normativamente escluso.

E’ da puntualizzare che, nell’ottica della disposizione richiamata, lo scioglimento “di diritto” non vuole significare altro che scioglimento “obbligatorio”, sicchè il provvedimento dell’autorità di vigilanza assume una portata solo dichiarativa e lo scioglimento il carattere dell’irreversibilità, non essendo l’omissione (o il ritardo) del deposito dei bilanci suscettibile di essere sanata neanche con un successivo e regolare deposito.

In questi termini va integrato il ragionamento espresso da Sez. 1^ n. 15475-01.

In definitiva, la cooperativa permane come centro di imputazione sino alla data di cancellazione dal registro delle imprese. E in ogni caso l’estinzione della società come cooperativa, supponendo la cancellazione dal registro delle imprese, può avvenire solo dopo che si sia dato corso alla liquidazione del patrimonio dell’ente, mediante azione dell’autorità di vigilanza o, qualora la liquidazione sia stata chiesta dalla società, dei liquidatori.

Ai fini della procedura concorsuale non può non essere riconosciuta, dunque, fino a tale momento, la permanenza della, cooperativa come centro di imputazione degli atti compiuti, perchè questo oltre tutto impedisce – come giustamente è stato osservato in dottrina – il verificarsi di situazioni di incertezza con ripercussioni per i soci e per i terzi.

Il codice civile, all’art. 2540 in vigore ratione temporis, prevede la liquidazione coatta amministrativa delle cooperative in caso di insolvenza, e nella specie la società era insolvente.

Pertanto a nulla rileva che, ai sensi dell’art. 2544 c.c., vi fosse stato lo scioglimento di diritto in conseguenza del mancato deposito dei bilanci.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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