Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16535 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24516/2010 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA LARGO DELLA

GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MAMMOLA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA UFFICIO TERRITORIALE DI SAN SEVERO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 246/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. B.M.G. impugnava l’avviso di accertamento per Irap, Ilor ed Iva relativamente all’anno 1996 con cui era stato rideterminato il reddito da partecipazione nella società Zara s.n.c. di cui il di lei marito V.P.A. era socio. Assumeva la ricorrente che l’avviso di accertamento era stato a lei notificato in quanto, avendo presentato la dichiarazione congiunta con il marito, era stata ritenuta obbligata solidalmente al pagamento dell’imposta a norma della L. n. 114 del 1977, art. 17. Sosteneva che ella, in quanto si trovava in regime di separazione dei beni con il marito, non poteva essere chiamata a rispondere dei debiti del coniuge ancorchè avesse presentato la dichiarazione congiunta.

La commissione tributaria provinciale di Foggia accoglieva il ricorso. La commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia, accoglieva l’appello dell’Ufficio e riformava la sentenza di primo grado sul rilievo che la circostanza che i coniugi fossero in regime di separazione dei beni era irrilevante ai fini della solidarietà per il pagamento dell’imposta prevista dalla L. n. 114 del 1977, art. 17.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a quattro motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 389 del 2002, art. 16, comma 6, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49. Sostiene che l’appello avverso la sentenza di primo grado è stato proposto tardivamente non operando, nel caso di specie, la sospensione dei termini di cui alla L. n. 389 del 2002, art. 16, comma 6.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 295 c.p.c. e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR sospeso il giudizio in attesa della definizione di quello pendente nei confronti della società.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59 ed agli artt. 101 e 102 c.p.c.. Sostiene che la sentenza impugnata è nulla per violazione del principio del litisconsorzio necessario tra la società ed i soci.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 114 del 1977, art. 17 e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la solidarietà derivante dalla dichiarazione congiunta sussiste solo in caso di somme iscritte a ruolo e non nel caso in cui sia stato notificato un avviso di accertamento.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che vanno esaminati per primi e congiuntamente, in quanto sottendono la medesima questione ed hanno carattere assorbente, il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Va rilevato che in data 1 giugno 2016 il procuratore della ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 443 pronunciata il 23 febbraio 2016, recante l’attestazione di passaggio in giudicato, con cui la CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, decidendo sul ricorso riassunto dagli eredi di V.P.A., ha rigettato l’appello dell’agenzia delle entrate sul rilievo che la commissione tributaria provinciale di Campobasso, a seguito della ordinanza della Corte di cassazione numero 4714/2013, con cui era stata dichiarata la nullità del giudizio di merito per violazione del principio del contraddittorio, aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 escludendo maggiori redditi in capo alla società e tale sentenza era passata in cosa giudicata.

Ora, la sentenza n. 443/2016 CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, la cui produzione è ammissibile nel giudizio di cassazione, costituisce giudicato esterno rilevante ai fini della decisione, avendo determinato il venir meno del presupposto della pretesa impositiva nei confronti della contribuente. Si impone, dunque, l’accoglimento del ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originario della contribuente va accolto. Le spese dell’intero giudizio si compensano in considerazione del formarsi del giudicato esterno in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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