Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16535 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16535 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 12850-2012 proposto da:
AGENZIA DEL DEMANIO e AGENZIA DEL TERRITORIO
80416110585 in persona dei rispettivi Direttori Generali pro-tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le
rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti contro
FLORIO ROBERTO VITTORINO PAOLO, FLORIO LUCIANA
ZELINDA ELISABETTA, FLORIO CARLO ANTONIO
NICOLA, FLORIO MICHELE, FLORIO MARIASSUNTA

Data pubblicazione: 02/07/2013

GEMMA LUISA quali coeredi di Michele Florio, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo
studio dell’avvocato SANDULLI PIERO, rappresentati e difesi
dall’avvocato BASILAVECCHIA MASSIMO, giusta procura speciale

– contraricorrend –

avverso la decisione n. 55/2011 della Commissione Tributaria Centrale
di CAMPOBASSO del 17.12.2010, depositata 11 29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;
udito per i controricorrenti l’Avvocato Anna Patania (per delega avv.
Massimo Basilavecchia) che si riporta al controricorso e rilascia
attestazione per pratica forense Dott.ssa Tumino Enrica, tessere n.
P64107.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 12850 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

in calce al controricorso;

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 12850/12

Ricorrenti: agenzia territorio e agenzia demanio
Controricorrenti: Luisa Florio +3

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio e quella del demanio propongono
ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la decisione della commissione tributaria centrale, sezione del Molise, n.
55/01/11, depositata il 29 marzo 2011, con la quale essa accoglieva quello di Michele Florio contro la pronuncia dell’altra di secondo grado, sicché l’opposizione di questi, relativa alla nota di
variazione dello stato e della rendita del terreno di sua proprietà, sito nelle adiacenze del litorale nel Comune di Campomarino,
e notificata nel 1976? dall’ufficio tecnico erariale, veniva accolta. In particolare il giudice di terzo grado osservava che
l’agenzia del demanio, peraltro evocata in giudizio a seguito di
sua disposizione, non era legittimata ad esso, atteso che
troversia attiene soltanto a questione di carattere prettamente
fiscale, avendo ad oggetto la rideterminazione dei dati catastali,
ed in definitiva la rendita, e non piuttosto la demanialità
dell’area, la cui materia rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario. Inoltre il terreno era costituito da diverse particelle, che erano state quasi tutte sommerse definitivamente dal Mare
Adriatico, ad eccezione di quella contrassegnata col n. 29, la
quale era stata occupata dalle acque soltanto per mq. 1.280, e non
invece mq. 3.372, come invece l’agenzia fiscale, e cioè quella del
territorio, subentrata all’ufficio originario, pretendeva; e ciò
giusta le risultanze della relazione peritale di parte, mentre invece l’amministrazione, su cui peraltro il relativo onere gravava,
non aveva fornito prova del suo assunto seco il quale la linea di
demarcazione dovesse comprendere anche la fascia sabbiosa della

Oggetto: opposizione a nota variazione,

2

spiaggia. Mariassunta Gemma Luisa, Luciana Zelinda, Elisabetta,
Carlo Antonio Nicola e Roberto Vittorino Paolo Florio, eredi di
Michele, deceduto nel corso del giudizio, resistono con controricorso, ed hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che la nota di
variazione si basava sulla diversa entità del terreno censito, e
ciò a seguito della sommersione di quasi tutte le particelle da
parte delle acque marine, compresa buona parte di quella avente il
n. 29, e quindi si trattava di materia sottratta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, spettando invece essa al giudice
ordinario.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno premettere che giusta l’ar
DL. n. 80 del 2004, convert. dalla legge n. 140/04 “La fascia demaniale marittima compresa nel territorio del comune di Campomarino (Campobasso) è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la
linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. L’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della predetta linea di demarcazione è delegata all’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti’. Ciò premesso, allora non v’ha dubbio che la legittimazione passiva nella controversia spetti anche all’agenzia
del demanio, che nel frattempo tendenzialmente sarebbe divenuta
proprietaria di quelle superfici. Tuttavia va osservato che la
questione attinente all’esclusiva giurisdizione del giudice ordinario nella presente materia ormai era preclusa in terzo grado,
dove peraltro le amministrazioni n’avevano sollevata, essendosi
ormai formato il giudicato interno sul punto. Invero, com’è noto,
le sentenze di merito che contengano anche il riconoscimento, sia
pure implicito, della giurisdizione del giudice che le ha pronunciate, sono vincolanti su tale punto anche al di fuori del proces2

2. Col primo motivo le agenzie ricorrenti deducono violazione

3

so in cui sono state emanate (Cfr. anche Cass. Sez. U, Ordinanze
n. 21065 del 13/10/2011, n. 29531 del 2008). Né il giudice di terzo grado poteva riesaminare d’ufficio la questione, in assenza di
specifico gravame sul punto, anche in via incidentale della decisione di primo grado e di quella di appello, con la ocnsegu8enza

senso quel decidente. Persino ove mai la questione di giurisdizione fosse stata trattata nella sentenza d’appello, ciò sarebbe rimasto egualmente irrilevante, in assenza di una impugnazione specifica, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi
di parte vittoriosa (V. pure Cass. Sez. U, Ordinanze n. 2067
28/01/2011, n. 27531 del 2008).
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta
do giuridicamente non errato sotto il profilo sopra enunciato.
3. Col secondo motivo le ricorrenti denunziano il vizio di
contraddittoria motivazione, giacché il giudice di terzo grado non
poteva annullare del tutto la nota di variazione, che comprendeva
anche delle particelle del tutto sommerse dalle acque, come lo
stesso originario ricorrente aveva riconosciuto.
La censura è piuttosto generica, e quindi inammissibile, dal
momento che le ricorrenti non hanno riportato integralmente il
tratto del ricorso dinanzi alla commissione centrale, con cui
l’originario contribuente Florio avrebbe addotto le doglianze contro la decisione di secondo grado, limitando il tema devoluto
all’esame del giudice dell’impugnazione alle questioni inerenti
soltanto alla particella 29, con presunta acquiescenza alla definitiva demanialità di tutte le altre sommerse dalle acque marine.
4. Col terzo motivo le ricorrenti lamentano violazione di norme
di legge, poiché la commissione centrale non poteva ritenere che
la pretesa erariale fosse sprovvista di prova, atteso che erano
state prodotte le relazioni dei tecnici, che avevano effettuato i
sopralluoghi, nonché la planimetria dei luoghi medesimi.
Tale doglianza appare anch’essa inammissibile, sia perché le
agenzie lamentano il vizio di violazione di legge, e non piuttosto
3

che le parti pubbliche non potevano limitarsi a sollecitare in tal

4

quello di motivazione, sotto il profilo di omissione ovvero di insufficienza o contraddittorietà di essa, sia soprattutto perché
piuttosto vaga, posto che le ricorrenti non hanno riportato i
tratti salienti degli elementi tecnici che i funzionari avrebbero
rilevato in sede di sopralluoghi effettuati. Sotto il primo profi-

la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice
del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in
particolare, non si può proporre con esso un preteso migliore e
più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso
che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento
dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai
possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ. In caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione
delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e,
perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità
del giudizio di cassazione, come nella specie (Cfr. anche Cass.
Sentenze n. 7394 del 26/03/2010, n. 9233 del 20/04/2006).
5. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
6. Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi
per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e
delle particolari questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso, e compensa le spese.
Così deciso in Ro a, il 12 giugno 2013.

lo va osservato che il motivo non può essere inteso a far valere

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