Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16534 del 02/07/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16534 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
8u1

ricorso 2457-2012 proposto da:

AGENZIA DEL TERRITORIO 80416110585 in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
PICARELLI FRANCESCO;

– intimato –

5423

Data pubblicazione: 02/07/2013

2

avverso la sentenza n. 251/18/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 19.10.2010, depositata il 30/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE
BOGNANNI;

scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ric. 2012 n. 02457 sez. MT – ud. 12-06-2013
-2-

udito per la ricorrente l’Avvocato Marinella Di Cave che si riporta agli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 2457/12

Ricorrente: agenzia territorio
Intimato: Francesco Picarelli

Sentenza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia del territorio propone ricorso per cassazione,
affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 251/18/10, depositata il 30
novembre 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione
di Francesco Picarelli, relativa all’avviso di accertamento, concernente la revisione della rendita catastale di un immobile urbano di sua proprietà, adibito ad abitazione, veniva accolta. In
particolare il giudice di secondo grado osservava che l’atto di
classamento non era sorretto da idonea motivazione, tale da contenere tutti gli elementi di valutazione concreti, onde mettere
l’interessata nella condizione di approntare un’adeguata difesa,
mentre invece si basava su dati astratti sia in ordine alle caratteristiche dell’immobile, che dell’edificio in cui è ubicato, come
pure relativamente alle peculiarità del contesto urbano. Inoltre
erano mancati sia la visita sopralluogo, come pure il preventivo/
contraddittorio con la parte. L’intimato non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo
conteneva tutti gli elementi necessari a stabilire il diverso
classamento attraverso l’indicazione della categoria, della classe, della composizione e della rendita, e ciò in base ai dati forniti dallo stesso contribuente, oltre che alla segnalazione del
Comune, ai caratteri tipologici e costruttivi delle unità similari
della zona, mentre invece riteneva applicabile la disciplina di

51493

Oggetto: opposizione ad accertamento per maggiore rendita,

2

cui all’art. l, comma 336 L. n. 311 del 2004, concernente la diversa ipotesi che la singola unità immobiliare abbia subito delle
modifiche in concreto.
Il motivo è infondato, atteso che in tema di estimo catastale
l’Agenzia del territorio, quando procede all’attribuzione di uffi-

ordinaria, deve specificare se tale mutamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla medesima unità in questione, oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in
cui essa si colloca. L’Agenzia dovrà indicare, nel primo caso, le
trasformazioni edilizie intervenute, e nel secondo caso l’atto con
cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona stessa, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano. Infatti tali specificazioni e indicazioni
sono necessarie per rendere possibile al contribuente di conoscere
i presupposti del rilassamento, mentre invece ciò non è stato adempiuto nel caso in esame (Cfr. anche Cass. Ordinanze n. 13174
del 25/07/2012, n. 9629 del 2012). Del resto la disciplina indicata non rileva a fronte delle carenze motivazionali addotte come
sopra.
Dunque sul punto la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo e terzo motivi la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacché l’atto impositivo doveva ritenersi

cio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione

regolarmente motivato mediante l’indicazione della categoria, della classe e della rendita, senza necessità di visita sopralluogo e
di preventivo contraddittorio.
Si tratta all’evidenza di censure, che rimangono assorbite da
quanto enunciato in relazione al primo motivo.
4. Ne deriva che il ricorso va rigettato.
5. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
il 12 giugno 2013.
Così deciso in

WS2

CC ..irD

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