Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16533 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ROMBAUT DEBUSSCHERE DI ROMBAUT PAUL JULES MARTA & DEBUSSCHERE

BEATRIJS SYLVIA SDF, D.V.M.,

D.B.S., R.P.J.M., LAUWERS DEBUSSCHERE DI LAUWERS

DIRK WALTER & DEBUSSCHHRE VEERLE MARIA SDF, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 95, presso lo studio dell’avvocato

PICCIAREDDA FRANCO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGEN ENTRATE, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ .DIST. di

SASSARI, depositata il 10/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato Franco Picciaredda;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso, in via principale, per

l’integrazione del contraddittorio e, in subordine, per il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società di fatto Lauwers – Debusschere di Lauwers Dirk Walter e Debusschere Veerle Maria, la società di fatto Rombaut Debusschere di Rombaut Paul Jules Maria e Debusschere Beatrijs Sylvia ed i soci D.V.M., D.B.S. e R.P.J.M. propongono ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato i loro ricorsi avverso cinque avvisi di accertamento IRPFF e ILOR, relativi rispettivamente a reddito di impresa ed a reddito di partecipazione, riguardanti l’anno di imposta 1989.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Va dichiarata la nullità del processo per difetto di contraddittorio.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che e alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddicono ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (SS.UU. 14815/08).

Tale principio – ovviamente applicabile anche alle società di fatto – comporta la necessità di integrazione del contraddicono nei confronti di D.W., imponendo, all’uopo, il rinvio della causa al giudice di primo grado.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Sassari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

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