Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16533 del 05/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 05/08/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 05/08/2016), n.16533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14675-2010 proposto da:

CREDITO BERGAMASCO S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DI VILLA GRAZIOLI 15, presso l’avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA SEA STRUMENTAZIONE ELETTRONICA AVANZATA

S.R.L., (C.F. (OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 4203/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2016 dal consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato R. CATALANO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo,

secondo, terzo e quarto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Il Fallimento di SEA Strumentazione Elettronica Avanzata S.r.l. ha chiesto revocarsi ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2 diverse rimesse effettuate su conti correnti aperti dalla società in bonis presso il Credito Bergamasco S.p.A. per il complessivo importo di 461.383,77, trattandosi di rimesse che avevano natura solutoria in quanto effettuate su conti correnti non assistiti da aperture di credito.

2. – Nel contraddittorio con Credito Bergamasco S.p.A., che ha resistito alla domanda, il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 maggio 2005, l’ha accolta in parte, limitatamente all’importo di Euro 242.980,96, oltre accessori e spese di lite.

3. – Credito Bergamasco S.p.A. ha proposto appello, al quale il Fallimento di SEA Strumentazione Elettronica Avanzata S.r.l. ha resistito, e che la Corte d’appello di Roma ha respinto con sentenza del 26 ottobre 2009.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale:

-) che lo stato di insolvenza dell’imprenditore da parte della banca dovesse essere oggetto di una conoscenza effettiva e non meramente potenziale;

-) che il tribunale aveva posto a fondamento della propria decisione un complesso di elementi (rilevante indebitamento del conto, pluralità di decreti ingiuntivi e di procedure esecutive, concretantisi in ripetuti pignoramenti di somme depositate su conti bancari) tali da dimostrare lo stato di dissesto della società fallita, che non poteva non essere conosciuto alla banca convenuta;

-) che le indicate segnalazioni pervenivano regolarmente nella sfera di conoscibilità della banca e che l’andamento del conto era tale da indurre qualsiasi operatore bancario ad attribuire la massima fallita da Interbanca S.p.A. consentiva di evincere la rilevanza delle dimensioni dell’indebitamento di tale società nonchè la presenza di un’ipoteca volontaria incidente su immobili della medesima;

-) che la sequela di pignoramenti presso terzi intervenuti tra il 22 giugno ed il 10 luglio del 1996 doveva interpretarsi come evidente segnale di una situazione di complessivo dissesto patrimoniale;

-) che i pagamenti revocati non risultavano dipendenti da operazioni bilanciate.

4. Credito Bergamasco S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Il Fallimento di SEA Strumentazione Elettronica Avanzata S.r.l. non ha spiegato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – Il ricorso contiene sei motivi.

5.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 15 a pagina 28 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il motivo, in breve, è diretto a lamentare l’erroneità della motivazione adottata dalla Corte d’appello in ordine alla ritenuta scientia decoctionis, sull’assunto che non vi fosse un oggettivo rilevante indebitamento sul conto della società poi fallita, nonchè dell’irrilevanza dei decreti ingiuntivi e dei pignoramenti.

5.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 28 a pagina 32 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

La censura è diretta a denunciare la violazione di legge posta in essere dalla Corte territoriale e il vizio della motivazione laddove aveva ritenuto che la banca avesse accesso alla Centrale Rischi, accesso che, invece, non era affatto indiscriminato, ma richiedeva determinati presupposti, nel caso di specie insussistenti.

5.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 32 a pagina 38 del ricorso sotto la rubrica: “Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

motivo è volto a sottolineare la contraddittorietà della motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, nella parte in cui aveva da un lato riconosciuto che la banca non era legittimata e autorizzata ad accedere ai dati della Centrale Rischi (poichè la correntista non era affidata presso la banca nè destinataria di istruttorie di preaffidamento), e, dall’altro lato, aveva affermato che tali dati “pervenivano regolarmente nella sfera di conoscibilità della banca”.

5.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 38 a pagina 40 del ricorso sotto la rubrica: “Contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., n. 5”.

motivo è volto a sottolineare la contraddittorietà della motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, nella parte in cui aveva da un lato riconosciuto che il precetto intimato a SEA Strumentazione Elettronica Avanzata S.r.l. non poteva assumere rilievo, in quanto intervenuto nel 1998 (ossia dopo la dichiarazione di fallimento), e, dall’altro lato, aveva affermato che dall’esame del medesimo si poteva evincere la rilevanza dell’indebitamento della società nei confronti del sistema bancario già nell’anno 1995, nonchè la presenza di un’ipoteca volontaria incidenti sui beni immobili della stessa.

5.5. – Il quinto motivo è svolto da pagina 40 a pagina 46 del ricorso sotto la rubrica: “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

La censura denuncia omessa pronuncia da parte della Corte d’appello su un motivo di appello concernente il conteggio di due bonifici che avrebbero condotto a ridurre a zero le rimesse revocabili.

5.6. – Il sesto motivo è svolto da pagina 46 a pagina 59 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

La censura è voltàa sostenere che l’andamento dei due conti correnti oggetto della domanda di revoca era assolutamente normale poichè le chiusure periodiche erano costantemente in attivo.

6. – Il ricorso va respinto.

6.1. – Il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo, tutti concernenti l’elemento soggettivo dell’intentata azione, ossia la scientia decotionis, pur essendo talora presentati dall’angolo visuale della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non hanno in realtà nulla a che vedere con esse, ove si consideri che ricorre la violazione ogni qualvolta vi è un vizio nella individuazione o nell’attribuzione di significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l’errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a quella descritta nella norma stessa. Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta, invece, la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., n. 195/2016; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 7394/2010; Cass. S.U., n. 10313/2006).

Nel caso in esame è di tutta evidenza che i motivi richiamati sono nella loro interezza puntati alla critica della valutazione compiuta dalla Corte territoriale in ordine al materiale istruttorio impiegato ai fini dell’affermazione della sussistenza della scientia decotionis. E, dunque, si tratta di doglianze indirizzate alla quaestio facti, non certo a correggere una qualche violazione di legge posta in essere, dal giudice del merito.

sindacato della quaestio facti è però consentito alla Corte di cassazione nei limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione applicabile ratione temporis, tenuto conto che la sentenza impugnata porta la data del 26 ottobre 2009.

Riassumendo, può dirsi che, in tema di ricorso per cassazione, il riferimento – contenuto nell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 da una mera contraddittorietà, insufficienza o mancata considerazione, ma che fosse tale da determinare la logica insostenibilità della motivazione (Cass. 20 agosto 2015, n. 17037).

Ciò premesso in ordine ai limiti del sindacato motivazionale consentito alla Corte di cassazione, occorre osservare che, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, dovendo il curatore provare l’esistenza di uno stato psicologico, dimostrabile direttamente solo a fronte di una confessione, la prova della scientia decoctionis può fondarsi su elementi indiziari, valutabili dal giudice ai sensi dell’art. 2727 c.c., purchè in concorso dei requisiti di precisione gravità e concordanza dettati dall’art. 2729 c.c. (tra le tante Cass. 7 febbraio 2011, n. 1719; Cass. 3 maggio 2010, n. 10655; Cass. 11 giugno 2009, n. 13561; Cass. 12 settembre 2003, n. 13430).

In tale quadro, la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di merito, incensurabile correttamente motivato, apprezzamento del giudice in sede di legittimità se potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati (Cass. 18 aprile 2011, n. 8827).

Più in specifico, in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l’onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell’esistenza di tale stato soggettivo (vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell’impresa (prova inesigibile perchè diretta), nè quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (prova inutilizzabile perchè correlata ad un parametro, del tutto teorico, di “creditore avveduto”), bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito (Cass. 3 maggio 2012, n. 6686).

Con particolare riguardo alle risultanze della centrale rischi, è stato affermato che, in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, deve ritenersi che il sistema informativo della Centrale dei rischi consenta agli istituti di credito di conoscere elementi indicativi della situazione di insolvenza dei soggetti finanziati, quali la revoca degli affidamenti e l’emissione di decreti ingiuntivi. Tale sistema è, infatti, regolato da norme di legge e da disposizioni emanate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio e dalla Banca d’Italia e si fonda sull’obbligo posto a carico degli intermediari partecipanti di segnalare mensilmente i rapporti di credito superiori a un certo importo in essere con la propria clientela. Da siffatta disciplina, deve quindi dedursi che la segnalazione dei crediti appostati a sofferenza, quali quelli rivenienti da conti affidati revocati o oggetto di iniziative giudiziarie di recupero, è usualmente praticata da tutti gli intermediari creditizi e che un banchiere, anche solo minimamente avveduto, sia solito compulsare tale fonte di informazione prima di concedere o rinnovare l’affidamento a un proprio cliente (Cass. 13 ottobre 2005, n. 19894).

Mette ancora conto sottolineare che la valutazione del materiale indiziario non va compiuta atomisticamente, bensì attraverso una indagine complessiva e combinata degli elementi istruttori disponibili, sicchè il giudice non può limitarsi a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento (Cass. 13 ottobre 2005, n. 19894).

Orbene, l’impostazione data dalla società ricorrente al proprio ricorso pare consistita proprio nel frammentare i singoli elementi tenuti in considerazione dalla Corte d’appello in ben cinque motivi, ponendo così l’accento sulla asserita inidoneità di ciascuno di essi, singolarmente considerato, a fondare l’accertamento della scientia decoctionis, ritenuta invece dalla Corte territoriale sulla base di una valutazione complessiva del materiale probatorio disponibile.

Ed invero, la sentenza impugnata ha preso in considerazione una pluralità di elementi, quali il rilevante indebitamento, la pluralità di decreti ingiuntivi e di procedure esecutive, concretantisi in ripetuti pignoramenti di somme depositate su conti bancari, l’andamento del conto. Ha inoltre osservato la stessa Corte che oltre ad un rilevante indebitamento, vi era un’ipoteca volontaria incidente su immobili della società e che una pluralità di pignoramenti presso terzi intervenuti tra il 22 giugno ed il 10 luglio del 1996 fossero l’evidente segnale di una situazione di complessivo dissesto patrimoniale.

Si tratta, nel complesso, di una motivazione plausibile, e non certo caratterizzata da logica insostenibilità, sicchè essa si sottrae al sindacato di questa Corte.

6.2. – Il quinto motivo è inammissibile per difetto del requisito di autosufficienza.

Ed infatti dal motivo in discorso non riesce a comprendersi come siano stati computati i due bonifici di Lire 2.500.000.000 e di Lire 110.000 ai fini della quantificazione operata dal Tribunale nell’accogliere la domanda di revoca, nè come, secondo la ricorrente, il computo avrebbe dovuto essere compiuto, nè attraverso quale procedimento matematico si arriverebbe a quantificare le rimesse revocabili in Euro 72.623,60 e non in Euro 242.980,96.

7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

rigetto del ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2016

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