Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16533 del 05/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 05/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.05/07/2017),  n. 16533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21910/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A., EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 46/2009 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. M.A. impugnava la cartella di pagamento con cui Equitalia Nomos S.p.A. aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 957,62 per maggiore Irpef, oltre a sanzioni, interessi e spese sul presupposto che non spettava la detrazione prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 13 bis, degli interessi passivi inerenti al mutuo intestato alla cooperativa Midicoop Olimpya s.c.a r.l. in quanto gli alloggi erano tutti indistintamente di proprietà della cooperativa e non erano stati assegnati ai soci in proprietà o altro diritto reale bensì in mero godimento di fatto. La commissione tributaria provincia di Treviso accoglieva il ricorso con sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale del Veneto.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. Il contribuente ed Equitalia Nomos S.p.A. non si costituivano in giudizio.

3. Rileva la Corte che va dichiarata l’estinzione del giudizio. Dalla comunicazione della regolarità di definizione della lite depositata presso questo ufficio dall’Avvocatura dello Stato risulta, invero, che l’istanza presentata dal contribuente è stata ritenuta regolare e che è stato effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011.

Alla definizione della lite segue la compensazione delle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2017

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