Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16532 del 31/07/2020

Cassazione civile sez. II, 31/07/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 31/07/2020), n.16532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 338-2018 proposto da:

BANCA D’ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la propria sede in VIA

NAZIONALE 91, rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELE

D’AMBROSIO, e PAOLA BATTISTINI, dell’Avvocatura della Banca stessa;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI LATERENSI

31, presso lo studio dell’avvocato PAOLINO RIZZUTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO MASCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4764/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Guido Crapanzano, con delega orale dell’avvocato

Raffaele D’ambrosio, difensore della ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Gaetano Mascaro, difensore del resistente, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è il decreto della Corte d’appello di Roma, pubblicato il 15 luglio 2017 e notificato il 20 novembre 2017, che ha accolto l’opposizione proposta da M.F. avverso il provvedimento in data 29 luglio 2011 con cui la Banca d’Italia aveva sanzionato il predetto nella qualità di ex direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Tarsia.

1.1. Il procedimento sanzionatorio ha tratto origine dall’ispezione effettuata presso la BCC di Tarsia nel periodo 17 maggio-30 luglio 2010 dall’Istituto di Vigilanza, che due anni prima aveva irrogato sanzioni pecuniarie ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e al direttore generale, ed aveva richiesto una radicale inversione di tendenza nella conduzione della Banca, con ricambio degli organi di vertice.

1.2. L’ispezione del 2010 si è conclusa con un giudizio sfavorevole per il riscontro di numerose e gravi irregolarità riconducibili a carenze nel processo del credito, carenze organizzative e nei controlli interni, mancato rispetto del coefficiente prudenziale mancata segnalazione di posizioni ad andamento anomalo e di previsioni di perdite, sussumibili rispettivamente nella violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB), art. 53, comma 1, lett. a), b) e d), dell’art. 51 TUB, delle Circolari n. 229 del 1999 e n. 263 del 2006.

1.3. Con decreto del 12 novembre 2010, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della BCC di Tarsia, e la nomina del commissario straordinario. Nel contempo, la Banca d’Italia ha avviato la procedura sanzionatoria e, con provvedimento del 29 luglio 2011, il Direttorio ha irrogato sanzioni pecuniarie ai componenti del disciolto c.d.a., ai membri del collegio sindacale, al direttore generale ed alla stessa BCC in qualità di responsabile in solido, ai sensi degli artt. 144 TUB e L. n. 262 del 2005, art. 24, comma 1, per complessivi Euro 360.000,00, di cui Euro 30.000,00 a M.F., in qualità di direttore generale.

2. La Corte d’appello ha annullato la sanzione irrogata al M..

2.1. Dopo avere rilevato che costui, già dipendente della Federazione calabrese delle banche di credito cooperativo, era stato distaccato presso la BCC di Tarsia per tre mesi, poi prorogati a nove, allo scopo di dare attuazione ed implementare il piano di ristrutturazione, e che gli erano stati conferiti i poteri previsti dall’art. 46 dello statuto della medesima BCC, la Corte territoriale ha ritenuto che l’incarico fosse limitato rispetto ai compiti propri del direttore generale, il che impediva di ravvisare i presupposti per l’attribuzione degli addebiti.

3. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso la Banca d’Italia, sulla base di due motivi ai quali resiste con controricorso M.F..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 144 TUB, della Circolare n. 229 del 1999, Titolo IV, capitolo 11, recante Istruzioni di vigilanza per le banche.

1.1. Secondo la ricorrente il ragionamento svolto dalla Corte d’appello sarebbe basato interamente sul dato formale secondo cui il M., nel periodo di attività presso la BCC di Tarsia, avrebbe continuato a essere responsabile del servizio organizzazione e controlli della Federazione calabrese delle banche di credito cooperativo, rimanendo anche soggetto al potere direttivo e disciplinare della predetta Federazione, mentre non era stata presa in considerazione l’attività in concreto svolta dal M. presso la BCC di Tarsia, in palese contrasto con il criterio funzionale-oggettivo adottato dal legislatore per l’individuazione dei soggetti destinatari delle sanzioni ai sensi dell’art. 144 TUB nel testo vigente, applicabile ratione temporis.

Ciò che rileva, infatti, è l’attività concretamente svolta, a prescindere dalla qualifica formale, come desumibile agevolmente dall’esame delle disposizioni contenute nell’art. 135 TUB, art. 2639 c.c., nonchè dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 481 del 1992 di attuazione della seconda direttiva comunitaria in materia di armonizzazione delle legislazioni bancarie (con riferimento agli artt. 33 e 35 del citato D.Lgs., poi trasfuse negli artt. 144 e 135 TUB), e dalle disposizioni di vigilanza di cui alla Circolare n. 229 del 1999.

1.2. Nella medesima prospettiva della prevalenza del criterio funzionale su quello formale si sarebbe espressa più volte la giurisprudenza di legittimità, là dove la specificità della normativa bancaria di settore rispetto a quella generale codicistica sarebbe un dato consolidato nella stessa giurisprudenza.

2. Con il secondo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e si contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che la Corte d’appello non si sarebbe fatta carico di esaminare l’effettivo contenuto delle funzioni svolte dal M. per il periodo indicato, essendosi limitata a considerare i compiti assegnatigli nella lettera di incarico. La ricorrente evidenzia di aver documentato l’intervento del predetto nelle istruttorie di concessione di credito a vari soggetti, con esercizio a tutti gli effetti delle funzioni di direttore generale.

3. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l’evidente connessione, sono fondate.

3.1. La Corte d’appello ha escluso in radice la sussistenza dei presupposti per l’attribuzione al M. degli addebiti propri del direttore generale valorizzando elementi formali, peraltro neppure conducenti, e senza considerare l’attività concretamente svolta.

3.1.1. In particolare, il rapporto di lavoro del M. con la Federazione calabrese delle banche di credito cooperativo, con conseguente perdurante soggezione dello stesso al potere disciplinare direttivo e disciplinare della Federazione, è elemento neutro rispetto al tema se il M. avesse o non esercitato poteri di amministrazione della BCC di Tarsia nel periodo di attività.

3.1.2. Allo stesso modo, la brevità dell’incarico non esclude di per sè che vi sia stata attività gestoria.

Il dato temporale può essere valorizzato nella diversa e qui neppure adombrata prospettiva della difficoltà, per il soggetto incaricato per un tempo breve, di rendersi conto della situazione e quindi intervenire con utili strumenti correttivi (Cass. 21/03/2018, n. 6998).

3.1.3. Nè, infine, risulta dirimente il contenuto della lettera di conferimento dell’incarico, riportata in stralcio nel provvedimento impugnato.

Intanto la struttura della lettera, dalla quale in effetti emerge una sorta di “specificità” del mandato, si spiega per la particolare situazione in cui si trovava la BCC di Tarsia quando l’incarico è stato conferito, e cioè la fase di ristrutturazione con ricambio dei vertici come richiesto dalla Banca all’esito della precedente ispezione del 2008. In ogni caso, nella lettera di incarico si fa riferimento al conferimento al M., limitatamente al periodo di distacco, “di tutti i poteri che in relazione all’art. 46 dello Statuto sociale gli consentiranno di “gestire la Banca””.

3.2. Alla inconsistenza delle ragioni esposte dalla Corte d’appello a sostegno della decisione si affianca la pretermissione di qualsiasi verifica dell’attività svolta in concreto dal M., che pure avrebbe dovuto orientare il giudizio alla luce del richiamato criterio funzionale (tra le molte, Cass. 01/03/2016, n. 4045; Cass. 05/12/2008, n. 28899).

4. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà all’accertamento dell’attività svolta dal M. nel periodo di distacco presso la BCC di Tarsia. Lo stesso giudice provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2020

 

 

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