Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16532 del 14/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 14/07/2010), n.16532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

VILLA ALBANI 8, presso lo studio dell’avvocato LOMBARDO MASSIMILIANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TACUS ARNALDO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 72/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANZARO, depositata il 29/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/06/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento, per quanto di

ragione, dei primi tre motivi ed il rigetto del quarto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lazio Aldo Concetto propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che ha rigettato nel merito il suo ricorso avverso un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, ILOR e contributo al SSN, relativo all’anno di imposta 1996, riformando la pronuncia di primo grado che ne aveva dichiarato l’inammissibilità.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi tre motivi il ricorrente, sotto diversi profili di violazione di legge, pone la questione relativa all’efficacia probatoria dei parametri, censurando la sentenza impugnata che avrebbe ritenuto legittimo l’accertamento fondato solo su di essi.

1.1.- I primi tre motivi sono fondati, nei sensi di seguito precisati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (SS.UU. 26635/09).

Nella specie, risulta che il contribuente è stato invitate) al contraddittorio in sede amministrativa, cosicchè l’accertamento è sicuramente valido sotto tale profilo, tuttavia la motivazione della sentenza è fondata sull’erroneo assunto che i parametri determinano una presunzione legale “che può essere vinta soltanto da una specifica prova contraria il cui onere grava sul contribuente” e non evidenzia la valutazione di alcun elemento tale da giustificare l’applicabilità degli standard al caso concreto.

2.- Il quarto motivo, relativo a violazioni di legge e vizio di motivazione quanto alla valutazione della documentazione prodotta, resta assorbito.

3.- Accolti, nei sensi di cui in motivazione, i primi tre motivi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria, che farà applicazione del principio di diritto enunciato sub 1.1.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010

 

 

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